NUOVO INCONTRO CON MIUR E MISE SULL’INTERNALIZZAZIONE PULIZIE

PERSONALE ATA: INTERNALIZZARE TUTTI ED ASSUMERNE ALTRI 15.000

Il tragico evento di Milano dimostra che occorre aumentare la vigilanza nelle scuole, dopo i tagli sconsiderati degli anni passati (35mila posti in meno negli ultimi 20 anni)

Con la legge Legge 30.12.2018 n. 145 “Legge di Bilancio 2019”, art. 1, comma 760, punto b) viene internalizzato il servizio di pulizia del personale Ata sui posti accantonati dalla legge 124/1999. Tale provvedimento ci ha visto del tutto favorevoli dato che da anni lottiamo per la totale internalizzazione dei servizi. Dal primo marzo 2020 lavoratrici e lavoratori delle ditte che hanno avuto in appalto in questi anni il servizio verranno assunti alle dirette dipendenze del MIUR.

Riteniamo insufficiente però che solo chi ha 10 anni di servizio possa partecipare. È inaccettabile, infatti, che dal 1° marzo un numero consistente di lavoratrici/ori (quelli che non raggiungono il requisito dei 10 anni) sia licenziato senza essere assunto nei ruoli dello Stato.

Presso il Ministero del lavoro e dello Sviluppo Economico si sono già svolti due incontri, a cui abbiamo partecipato, che non hanno però ancora definito i dettagli di questo passaggio che interessa 16.000 persone attualmente dipendenti dalle ditte né una prospettiva per coloro che non rientreranno nel contingente delle assunzioni. Avremo un nuovo incontro a fine gennaio col MISE e il MIUR.

C’è da ricordare che i posti accantonati dalla legge n. 124/1999 erano 12.000 mentre l’assunzione è prevista per un numero di 11.263 collaboratori scolastici e pur incrementando tale dato con le assunzioni di Palermo (305 già effettuate e altre 164 previste, per un totale di 469 posti) si rimane al di sotto del contingente tagliato. Inoltre c’è da dire che nel 1999 i posti di collaboratore scolastico erano 165.000 circa. Nell’attuale anno scolastico i posti in organico sono 131.143. Quindi il personale in questi anni ha subito una decurtazione che è andata ben oltre i posti accantonati per l’esternalizzazione. Nelle scuole questo ha provocato una diminuzione della sorveglianza esponendo alunne/i a notevoli pericoli fino al tragico episodio accaduto alla scuola Pirelli di Milano lo scorso 18 ottobre.

Pertanto è necessario un aumento complessivo e considerevole dell’organico che preveda l’immissione in ruolo di tutto il personale delle ditte e di almeno altri 15.000 lavoratrici/lavoratori iscritti nelle graduatorie ATA statali

LEGGE DI STABILITÀ APPROVATA. Assunti tutti i collaboratori scolastici ex Coop

APPROVATA LA LEGGE DI STABILITÀ

FINALMENTE INTERNALIZZATI A PALERMO TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI EX COOP

Quando, nel settembre 2018, insieme ai lavoratori licenziati, riprendemmo la mobilitazione per internalizzare tutti coloro che da anni lavoravano come collaboratori scolastici nelle scuole statali palermitane, sapevamo che la strada non sarebbe stata facile.

Ma nello stesso tempo non potevamo accettare la situazione paradossale che vedeva coloro che avevano superato un concorso perdere il posto su cui già lavoravano da parecchi anni.

Nel successivo ottobre, in un incontro con l’allora sottosegretario MIUR Giuliano, facemmo notare l’incoerenza riscontrabile tra il costo per le convenzioni con le Coop palermitane (fino a 20 milioni di euro l’anno) e il finanziamento per l’internalizzazione del servizio con meno di 9mln. Era chiaro che questo taglio sarebbe gravato solo sui lavoratori che in oltre 150 si ritrovavano licenziati dal 31 agosto 2018, mentre solo 305 erano assunti. Chiedemmo quindi al MIUR e al governo di reperire le ulteriori risorse necessarie all’internalizzazione di tutti, visto che – per altro – si stava anche internalizzando tutto il servizio di pulizia delle scuole attraverso una procedura di assunzione del personale ricalcata su quella palermitana.

Dopo le manifestazioni a Palermo e a Roma, dopo gli incontri con Prefettura, Comune, Città metropolitana e Regione, dopo i confronti con MIUR, Governo e Commissioni parlamentari, dopo l’o.d.g. 9/1334-B/99, dell’on. Casa, approvato dalla Camera già a fine 2018, e i diversi emendamenti presentati, finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: la legge di bilancio appena approvata ha stanziato le ulteriori risorse necessarie all’assunzione di coloro che hanno superato il concorso bandito col DDG n. 500/2018.

Come sempre, abbiamo atteso l’approvazione definitiva della legge prima di esprimere la nostra soddisfazione per la fine del calvario di tutti i collaboratori scolastici delle Cooperative palermitane, ingiustamente licenziati il 31 agosto 2018.

Come sempre, abbiamo voluto avere la certezza che il lavoro portato avanti, con determinazione e tenacia coi lavoratori e con quei parlamentari che fin dall’inizio hanno creduto nelle nostre ragioni, si completasse definitivamente.

Adesso è legge dello Stato il nostro obiettivo: «Per l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l’ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Al medesimo fine, l’organico dei collaboratori scolastici presso l’ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità».

Così, dal 1° settembre 2020, anche chi era stato ingiustamente licenziato, pur avendo superato il concorso, sarà assunto dal MIUR e finalmente potrà riprendere il lavoro che per anni aveva già svolto nelle scuole palermitane.

Consideriamo questo come un ulteriore passo verso l’internalizzazione di tutti i servizi scolastici e la stabilizzazione di tutti i precari impegnati nella Scuola.

APPROVATO IL “DECRETO SCUOLA” – INTERNALIZZATI ALTRI 45 COLLABORATORI SCOLASTICI

IL “DECRETO SCUOLA” È APPROVATO

FINALMENTE PROSEGUE LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE PALERMITANE

Abbiamo atteso l’approvazione definitiva del “Decreto Scuola” prima di esprimere la nostra soddisfazione per la fine del calvario di altri 45 collaboratori scolastici delle Cooperative della provincia di Palermo, ingiustamente licenziati dal 31 agosto 2018.

Abbiamo atteso perché, dopo l’internalizzazione dei primi 305 collaboratori scolastici, questi ulteriori sedici mesi sono trascorsi tra incertezze e obiettivi svaniti. Dopo le mobilitazioni locali e nazionali dello scorso inverno e gli incontri realizzati in numerose sedi istituzionali, abbiamo voluto avere la certezza che il lavoro portato avanti, con determinazione e tenacia coi lavoratori e con quei parlamentari che fin dall’inizio hanno creduto nelle nostre ragioni, si completasse definitivamente.

Infatti, il decreto appena convertito, oltre a sbloccare finalmente la tanto attesa internalizzazione per tutti gli ex LSU e gli “appalti storici”, prevede anche cheA decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo”.

Così, dal 1° settembre 2020, altri 45 lavoratori, ingiustamente licenziati il 31 agosto 2018, saranno internalizzati dal MIUR e – finalmente – potranno riprendere il lavoro che per anni avevano già svolto nelle scuole palermitane.

Adesso attendiamo l’approvazione della Legge di Bilancio per vedere completata l’internalizzazione di tutti i collaboratori scolastici che erano dipendenti delle cooperative palermitane e auspichiamo fiduciosi che questo risultato sia un ulteriore passo per la stabilizzazione di tutti i precari impegnati nella Scuola.

Audizione ARS su assistenza igienico-personale

Oggi 27.11.2019 presso la V Commissione Istruzione e formazione del Parlamento Regionale Siciliano si è svolta l’audizione che aveva come punto all’ordine del giorno il servizio erogato dagli assistenti igienico personali. Abbiamo ribadito la bontà del servizio erogato dai lavoratori e la specificità esclusiva propria degli assistenti igienico personali che in nessun caso può confondersi con l’assistenza di base erogata dai collaboratori scolastici. 

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INTERNALIZZAZIONE COOP PULIZIE. IL C.S.P.I. CONDIVIDE LE NOSTRE PROPOSTE

INTERNALIZZAZIONE ATA PER DIPENDENTI COOP PULIZIE

LE NOSTRE PROPOSTE CONDIVISE DAL C.S.P.I. 

Lo scorso 13 novembre il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha pubblicato il parere sul decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato a giorni, per la stabilizzazione nel profilo ATA degli ex-LSU e dei cosiddetti “appalti storici”, come previsto dalla legge di Bilancio approvata nel dicembre 2018.

Nel parere sono espresse una serie di osservazioni che recepiscono pienamente alcune delle proposte che in questi mesi la Confederazione Cobas aveva avanzato con forza per perfezionare l’importante traguardo dell’internalizzazione dei servizi di pulizie scolastiche. Nello specifico il CSPI recepisce le seguenti nostre proposte:

  • I posti ATA accantonati che verranno sbloccati devono essere 11.507 e non 12.263 come previsto nella bozza di decreto interministeriale.
  • I periodi di sospensione estiva imposti dalle aziende private in particolare alla platea degli appalti storici, non deve essere preso in considerazione. In altri termini quei lavoratori che avevano la sospensione estiva e hanno prestato servizio effettivo per 10 mesi, devono vedersi riconosciuto un anno di servizio.
  • Deve essere inserita la possibilità di poter accedere ai posti eventualmente vacanti in altra provincia all’interno della regione di riferimento. Al contrario si correrebbe il rischio di esuberi o part-time in determinate province e posti non assegnati per mancanza di lavoratori con i requisiti necessari in altre.
  • Permettere di partecipare alla procedura concorsuale anche a quei lavoratori che al momento non possiedono i necessari requisiti di titolo di studio (terza media) che in ogni caso stanno per completare il percorso di studio richiesto.

Come è noto i pareri del CSPI non sono vincolanti per l’Esecutivo: per questo la Confederazione Cobas chiede con forza che le modifiche proposte vengano prese in seria considerazione e inserite nel decreto interministeriale che dovrà delineare modalità e tempistiche del concorso per la stabilizzazione.

In conclusione i Cobas chiedono di non attendere oltre nell’emanazione del decreto per permettere di rispettare le tempistiche previste dalla legge, ovvero l’assunzione nel profilo ATA a partire dal 1° gennaio 2020, e soprattutto di mettere in campo soluzioni immediate per le migliaia di lavoratori che resteranno drammaticamente esclusi dall’internalizzazione.

PERSONALE ATA: ORGANICI E SUPPLENZE. Le nostre richieste al MIUR

Un altro argomento che abbiamo affrontato nell’ultimo incontro al MIUR col sottosegretario Giuseppe De Cristofaro è quello relativo al personale ATA. Anche in questo caso il sottosegretario si è impegnato a proseguire con successivi incontri tecnici con i funzionari addetti a seguire più dettagliatamente le questioni da noi sollevate. Di seguito un breve riepilogo delle questioni affrontate e delle nostre richieste.

ORGANICI

Per quanto riguarda gli organici dei collaboratori scolastici, una cosa è avere 1.000 alunni nello stesso edificio o con poche “succursali”, altro è avere 15/16 plessi, con pesanti conseguenze in termini di sicurezza e di diritti. Come si fa a non considerare pienamente questo aspetto nella determinazione degli organici, eliminando i vari vincoli attualmente vigenti? Spesso le scuole sono senza vigilanza o con collaboratori scolastici costretti a fare gli straordinari quotidianamente. Come potrebbe, altrimenti, un unico collega con un orario di 36 ore, coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?

A causa della dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico, ogni istituzione scolastica – anche le scuole del primo ciclo o gli istituti comprensivi – avrebbe bisogno di un tecnico informatico.

In sintesi, gli organici ATA vanno definiti non solo in base al numero degli alunni o al numero di alunni disabili, ma anche in base a quanti hanno mansioni ridotte e in base al numero dei plessi.

Vanno benissimo i nuovi concorsi per il profilo di Dsga e il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia, ma è necessario anche un aumento stabile di organico del personale ATA, le assunzioni per assorbire i precari, l’introduzione del profilo di assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo, l’eliminazione della distinzione tra organico di fatto e di diritto.

Vanno superate le limitazioni imposte dalla l. n. 111/2011 (di conversione del d.l. n. 98/2011), che ha fissato il limite della dotazione organica del personale a quella determinata nell’a.s. 2011/2012. Il d.lgs n. 66/2017 (come modificato dal d.lgs n. 96/2019) stabilisce che nella definizione degli organici del personale ATA bisogna tener conto della presenza di alunni/studenti disabili certificati. Ma sempre nei limiti del 2011!

SUPPLENZE

Un altro problema del personale ATA, che è quotidianamente oggetto di battaglia, riguarda le sostituzioni. Fino a qualche tempo fa il lavoro di un AA o di un AT non valeva niente: infatti, se si ammalava non poteva essere mai sostituito. Ora, per essere sostituito deve venirgli un “coccolone” ed ammalarsi per almeno 30 giorni. Un pochino più fortunati sono i CS, che possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza, ma solo se “l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.”

RICHIESTE ESSENZIALI

Per tutte le figure di personale ATA: un aumento stabile di organico, che deve essere davvero proporzionale non solo al numero degli alunni e al numero dei disabili, ma anche al numero dei plessi e in considerazione di quanti hanno le mansioni ridotte.

Il superamento della distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, perché i posti in organico di fatto sono necessari per il funzionamento minimo delle scuole.

Lo spostamento delle pratiche seriali dalle scuole (segreterie) presso altri centri ministeriali, poiché queste funzioni improprie non hanno una diretta connessione con l’attuazione del piano dell’offerta formativa. La costituzione delle reti per lo svolgimento di queste pratiche significa solo dover far lavorare ancora gratuitamente il personale ATA.

L’estensione della figura di AT nelle scuole del primo ciclo per garantire il funzionamento dei circa 2.000 laboratori di queste scuole, costrette a ricorrere a ditte esterne o a collaborazioni plurime con costi aggiuntivi che gravano sul funzionamento.

Riteniamo anche fondamentale definire delle tabelle nazionali per l’organico degli AT, al pari degli altri profili. Siamo contrari all’accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto.

OBBLIGHI DI LAVORO PER ATA E DOCENTI

Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.

PERSONALE ATA

(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)

Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

I compiti degli ATA sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:

– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).

2) eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.

Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici

Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

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PERSONALE DOCENTE

(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).

I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):

a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.

a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:

– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);

– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).

Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali

e) Supplenze temporanee

Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!

Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.

A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).

ASSEMBLEA PERSONALE ATA 13/2/2017

ASSEMBLEA PERSONALE ATA lunedì 13 febbraio 2017

Come proposto da numerosi interventi durante il Corso di aggiornamento/formazione del Centro Studi per la Scuola Pubblica-CESP “RUOLI E COMPITI DEL PERSONALE A.T.A. IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA”, dello scorso 27 gennaio, per approfondire le particolari tematiche e le criticità delle specifiche condizioni di lavoro del personale ATA (carichi di lavoro, attribuzione incarichi, diritti e doveri, ecc.) è convocata

lunedì 13 febbraio 2017 – ore 17.00/19.00

ASSEMBLEA DEL PERSONALE ATA

presso la sede dei COBAS, piazza Unità d’Italia n. 11 – PALERMO

Tutto il personale ATA, di ruolo e precario, è invitato a partecipare.

Corso di Aggiornamento/Formazione – Palermo 27 gennaio2017

Corso di Aggiornamento/Formazione con esonero dal servizio per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado

CONVEGNO NAZIONALE

RUOLI E COMPITI DEL PERSONALE A.T.A.

IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA

venerdi 27 gennaio 2017 ore 8.30 – 14.00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) Palermo

PROGRAMMA

ore 8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.00 INTRODUZIONE DEI LAVORI

Interventi

ENZA NICOLOSI – Assistente Amministrativa – CESP Catania

Gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori Scolastici in una scuola che cambia

WILMA CANCANELLI – Assistente Amministrativa – CESP Torino

ATA: Flessibilità infinita

ore 12.30: DIBATTITO

ore 13.30: CONCLUSIONE DEI LAVORI

I l CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, è nato nel 1999 per iniziativa di lavoratori della scuola, con l’intento di affiancare all’attività politica e sindacale dei COBAS uno spazio specifico dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento e pubblicazioni.

I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l’opposizione alle

privatizzazioni, alla mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e preoccupanti. IL CESP è Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola Dir. MIUR 170/2016

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA

ai sensi dei commi 4, 5 e 7 dell’art. 64 del CCNL Scuola 2006/2009

Per info e iscrizioni al Convegno → http://www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/

La locandina del convegno

Il modello per la richiesta di esonero

PERSONALE ATA: vademecum di autodifesa

A conclusione di un ventennio in cui governi di centrodestra e centrosinistra, con il supporto determinante di Cgil-Cisl-Uil, hanno fatto a gara nel ridurre l’investimento nell’istruzione pubblica (oggi in Italia è meno del 9% della spesa complessiva mentre la media dei paesi “sviluppati” è del 13.3%), il taglio di 8 miliardi di euro in tre anni imposti dall’art. 64 della L. 133/2008, con 150 mila posti in meno di personale docente e Ata e la drastica riduzione dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico e per le supplenze, sta devastando definitivamente la scuola pubblica che non riesce più a garantire neanche l’ordinario funzionamento degli istituti con conseguente richiesta alle famiglie di contributi sempre più onerosi.

Il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario che presta servizio nelle Istituzioni Scolastiche è sicuramente quello più colpito dai cosiddetti processi “innovativi” portati avanti dai vari Governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. Nelle fabbriche si chiama “ristrutturazione”, “costo del lavoro” e “globalizzazione dei mercati”, mentre per la Scuola Pubblica Statale si usano termini quali “innovazione”, “processi di riforma”, “revisione/taglio della spesa pubblica”. Con le dovute differenze, il risultato è lo stesso: perdita di posti, aumenti dei carichi di lavoro, stipendi “da fame”.

Perché un Vademecum?

(scaricalo qui e diffondilo)

Perché illegalità e azzeramento dei diritti sono i pilastri su cui si regge tutta l’operazione di smantellamento e privatizzazione della scuola pubblica, perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure decise dal Governo.

Se gli ATA e i docenti, decidono di non collaborare alla distruzione della scuola pubblica e di non tappare più le falle del sistema scolastico italiano, crollerà tutta l’impalcatura della finta riforma e non sarà più possibile nascondere il totale fallimento delle politiche scolastiche degli ultimi anni.

Diffondiamo questo vademecum nelle scuole: è necessario che colleghi e colleghe conoscano la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l’arroganza di alcuni dirigenti scolastici.