Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.
PERSONALE ATA
(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)
Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),“All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.
I compiti degli ATA sono costituiti da:
1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.
In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:
– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
“L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).
2) eventuali Attività aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.
3) eventuali Incarichi specifici
Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.
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PERSONALE DOCENTE
(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).
“I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!
Gli obblighi di lavoro sono articolati in:
a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):
a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.
a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:
– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);
– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento
L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:
b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;
b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.
Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).
Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.
c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)
Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).
Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.
Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.
Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.
d) eventuali Funzioni strumentali
e) Supplenze temporanee
Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!
Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!
Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.
Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.
È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.
Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!
Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).
Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).
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