BONUS MAMME. ISTRUZIONI MIM

Come avevamo già annunciato, la legge di bilancio 2024 ha previsto il cosiddetto BONUS MAMME, un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri del settore pubblico e privato, comprese docenti e ATA.
Il bonus spetta:

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INPS: BONUS MAMME

Nell’ultimo aggiornamento del sito dell’INPS relativo al BONUS MAMME è riportata questa informazione:
“Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio”

SUPPLENZE ATA: rinunce e sanzioni

PIÙ ORGANICI ATA: COMINCIAMO DAL PERSONALE EX-COVID

PIÙ ORGANICI ATA: COMINCIAMO DAL PERSONALE EX-COVID

Nei due anni di pandemia, al fine di garantire le misure di sicurezza (distanziamento, sanificazione, controllo degli ingressi, rilevazione della temperatura, ecc.) previste dai vari decreti anti-covid l’Amministrazione ha proceduto all’assunzione di nuovo personale scolastico (organico aggiuntivo COVID).

Questo personale ”aggiuntivo” si è rivelato da subito decisivo, non tanto per la gestione della pandemia nelle scuole, quanto per assicurare la ordinaria e regolare attività scolastica, mettendo a nudo la ormai pluriennale emergenza di carenza del personale ATA.

La fine dello stato di emergenza decretato dal governo Draghi, che ha lasciato questo personale aggiuntivo a casa in attesa di una chiamata per supplenza breve, ci restituisce una scuola pubblica nelle annose ed enormi difficoltà che conosciamo: scuole che non riescono ad assicurare i servizi essenziali di sorveglianza e pulizia per mancanza di collaboratori scolastici, insegnanti alle prese con classi troppo affollate, segreterie sottodimensionate che fanno fatica a espletare i servizi minimi. E ancora tempo pieno o prolungato che stentano a partire, attività didattiche che, pur essendo state programmate dai collegi docenti, non possono essere garantite se non imponendo turni che spesso superano anche le 10 ore continuative, mentre notoriamente il limite giornaliero è di 9 ore lavorative.

La situazione, se possibile, è ancora più grave in quelle province e in quegli istituti dove le scuole sono allocate in miriadi di plessi, a volte anche vetusti e spesso privi degli impianti di sicurezza e dove il rapporto popolazione studentesca-occupati è diverso che nel resto d’Italia.

È ORMAI IMPROCRASTINABILE ARGINARE QUESTA DEVASTANTE E INFINITA CARENZA DI ORGANICO: COMINCIAMO DAL RIPRISTINARE LE UNITÀ DI PERSONALE ATA IN SERVIZIO DURANTE L’EMERGENZA COVID

In Puglia, l’USR, in seguito alla mobilitazione dei Cobas, ha predisposto l’assunzione in deroga di alcuni collaboratori scolastici e il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità una delibera con cui si impegna a portare al tavolo della Conferenza Stato-Regioni il problema ed eventualmente dare una risposta alla carenza di personale con proprie risorse.

Cobas Scuola Lecce – Cobas Scuola Grosseto 30.11.2022

STABILIZZARE ATA E DOCENTI PRECARI – SCIOPERO 26.3.2021

PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA E DOCENTE PRECARIO

Il 26 marzo SCIOPERIAMO PER UN NETTO CAMBIO DI DIREZIONE NELLE POLITICHE SCOLASTICHE

Il precariato del personale docente e ATA ha raggiunto dimensioni ormai insostenibili e la pandemia ne ha messo ulteriormente in luce l’assurdità e l’ingiustizia. 

In una delle sue prime esternazioni da titolare del MI, il ministro Bianchi, parlando del sistema reclutamento, ha sottolineato la necessità di realizzare operazioni strutturali e di “uscire dalle azioni congiunturali e dalla continua emergenza”. Siamo d’accordo, ma per realizzare questo obiettivo occorre un vero e proprio cambio di direzione rispetto alla politica scolastica di tagli, risparmi e razionalizzazioni che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni. Occorre investire ingenti risorse nell’ampliamento degli organici e nella stabilizzazione di ATA e docenti, usando a questo scopo anche una parte cospicua dei fondi del Recovery Plan.

Per tutti

Innanzitutto, è necessario confermare anche per i prossimi anni i cosiddetti “posti covid”, ma dopo averli trasformarti in normali posti da inserire in modo strutturale negli organici del personale docente e ATA. 

Inoltre, occorre cancellare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto o in deroga e procedere alle assunzioni a tempo indeterminato su tutti i posti disponibili.

Per il personale ATA

La scuola ha bisogno di recuperare i tagli di personale ATA dei decenni passati e tutt* coloro che hanno raggiunto i 24 mesi di servizio devono essere stabilizzat* dal 1° settembre. 

Per tutti i profili ATA occorre rideterminare i parametri di calcolo degli organici che devono tenere conto non solo del numero di studenti, ma anche degli spazi effettivamente usati (palestre, uffici, laboratori) e dei plessi di cui si compone un istituto, nonché dell’ordine di scuola: a parità di studenti, ad esempio, non si può pensare di avere lo stesso personale in una scuola con 15 plessi e in una con 3, oppure in una superiore e in una primaria. 

Solo così è possibile garantire l’igiene e la sicurezza dei locali scolastici, nonché lo svolgimento di pratiche e mansioni sempre più numerose e ingestibili con i numeri attuali. 

Infine occorre assumere assistenti tecnici di area informatica in tutte le scuole, anche dove non previsto dall’organico, per far fronte alle nuove esigenze di connessione.

Per i docenti

Stando ai dati recentemente forniti dallo stesso ministro Bianchi, quest’anno le supplenze annuali hanno raggiunto quota 213.000; di queste, quasi la metà sono su posti di sostegno. Considerando i pensionamenti previsti, a settembre potrebbero superare quota 250.000. 

Per porre un freno a questa deriva, è innanzitutto necessario che, dal 1° settembre 2021, oltre ai/alle docenti presenti nelle graduatorie valide per l’assunzione a tempo indeterminato, siano stabilizzat*, attraverso un concorso per soli titoli e servizi, tutt* i/le docenti precari/ie con 3 anni scolastici di servizio, compres* coloro che avranno maturato tale requisito al termine di quest’anno scolastico, nonché tutt* gli/le specializzat* sul sostegno. Subito dopo il MI dovrà fare in modo che tutt* i/le docenti che ne dovessero risultare sprovvist* all’atto dell’assunzione possano conseguire l’abilitazione o la specializzazione nel corso del prossimo anno scolastico.

Parallelamente è necessario fare un passo indietro rispetto alla decisione di abolire il sistema del “doppio canale” non appena saranno definitivamente esaurite le Gae (legge Finanziaria del 2007). Il sistema del “doppio canale”, infatti, è l’unico in grado di riconoscere, in modo strutturale, da un lato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato a chi della scuola garantisce ogni anno il funzionamento con il suo lavoro da precari*, dall’altro la possibilità di entrare subito nella scuola in modo stabile a chi, magari appena laureat*, vi si avvicina per la prima volta. (cfr. qui)

Per questi motivi invitiamo il personale ATA e docente, precario e di ruolo, a partecipare allo sciopero del 26 marzo e alle manifestazioni che si terranno in molte città insieme agli studenti e alle famiglie.

A Palermo ore 10.00 alla Prefettura in via Cavour

“SANIFICAZIONE”: chi deve farla

A seguito di numerose segnalazioni ricevute abbiamo inviato ai Dirigenti scolastici, ai Direttori S.G.A. delle scuole siciliane e anche al Direttore generale dell’USR Sicilia, la lettera che segue.

Coloro che fossero interessati a far valere i propri diritti possono contattare la sede di Palermo

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La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene impartito al personale collaboratore scolastico l’ordine di servizio che prevede la “sanificazione” dei locali. Su tale questione, facciamo notare che:

1. il Protocollo relativo agli ambienti di lavoro del 14.3.2020 prescrive che “nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione”;

2. l’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. Industria, Commercio e Artigianato n. 274/1997 definisce come “attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione…”;

3. il Rapporto ISS Covid 19 n. 25/2020 prevede che “Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n.274, o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”;

4. la Circ. Min. Salute n. 5443/2020 prevede che “Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)”;

5. già la Nota M.I. n. 1033 del 29.5.2020 forniva indicazioni operative su un primo elenco di beni, servizi e lavori che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione per l’a.s. 2020/2021, tra le quali “piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione”, tutte attività e mansioni non previste dall’area di appartenenza del personale collaboratore scolastico (art. 47 del CCNL Scuola 2007 e Tab. A CCNL 24.7.2003);

6. inoltre la stessa Nota ministeriale, a proposito degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 prevedeva “la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate”;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, qualora non si fosse provveduto alla:

  • utilizzazione delle risorse appositamente destinate all’acquisto dei servizi di sanificazione;
  • realizzazione delle prescrizioni sanitarie previste in ordine alla informazione/formazione del personale e alla fornitura di adeguati DPI;
  • richiesta della volontaria adesione del personale collaboratore scolastico per lo svolgimento di attività aggiuntive non espressamente previste dall’area di appartenenza;
  • consultazione e al confronto preventivo di RSU e RLS “per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”, come previsto dal Protocollo del 14.3.2020;
  • necessaria contrattazione d’istituto sulle modalità di individuazione del personale, sullo svolgimento delle attività e sui relativi compensi aggiuntivi;

la scrivente Organizzazione Sindacale, considerato anche che l’art. 2087 del cod. civ. prevede che il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo (Cass. Civile n. 16026/2018), ritiene che, in caso di eventuali danni che il personale potrà subire in relazione allo svolgimento dell’attività di sanificazione, il DS ed il DSGA potranno essere conseguentemente gravati ex lege di ogni responsabilità civile e penale, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.

Manifestazione a sostegno della lotta degli assistenti igienico personali e per il diritto allo studio degli studenti con disabilità

LA REGIONE SICILIA VUOLE LASCIARE STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI SENZA ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE?

I Cobas Scuola aderiscono alla manifestazione prevista per giorno 8 ottobre in diverse città della Sicilia.

A Palermo dalle ore 10:00 presidio davanti Palazzo D’Orleans , Presidenza della Regione Sicilia

 

Avevamo già denunciato in data 19 novembre 2019 che la ex Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglie e delle Politiche Sociali, Maria Letizia Di Liberti, in data 12 Novembre, aveva notificato ai Commissari e funzionari delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi dell’Isola che a partire da gennaio 2020 la Regione Sicilia non avrebbe più assunto alcun onere di spesa per il servizio igienico personale e che tale competenza, finora mantenuta sussidiariamente, era di esclusiva competenza delle scuole che dovevano provvedervi con proprio personale adeguatamente formato.

Quindi ancor prima della pronuncia del CGA siciliano, era ben nota la volontà politica di questo assessorato, colpevole non solo di avere assunto una decisione nefasta per lavoratori e soprattutto in capo alle famiglie dei disabili, ma non provvedendo per tempo a organizzare un servizio alternativo che garantisse, non tanto l’assistenza di base, ma il servizio specialistico per i disabili gravi e gravissimi, ha di fatto gettato in una grande confusione tutto il comparto regionale.

Nonostante la prolungata condizione di precariato in cui si è mantenuto il personale specializzato che opera da oltre 20 anni con professionalità e gradimento da parte delle famiglie e delle scuole, garantendo un insostituibile supporto organizzativo a studenti e studentesse con disabilità grave, oggi si vuole dare il benservito senza neanche prevedere una fase di transizione.

In poche parole: peggioramento del servizio con sovraccarico di mansioni per i collaboratori scolastici e licenziamento in massa di due mila assistenti igienico personali formati con corsi di 900 ore, riconosciuti dalla Regione Sicilia, come previsto dall’Ente Locale erogatore del servizio che fino a ieri era la Provincia, previsti da una legge, la 68/81, ancora in vigore e mai abrogata. Nessuna legge Regionale in vigore che regola il servizio di assistenza igienico prevede la sussidiarietà, né la l. n. 68/1981, il cui art. 10 che recita “i Comuni sono tenuti a promuovere l’inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni scolastiche normali con l’assegnazione di personale adeguato compreso quello per l’assistenza igienico-personale’’

Ben 11 anni prima della Legge quadro sulla disabilità, la 104, la Regione aveva previsto che bisognava utilizzare personale esterno per assistere i disabili, e opportunamente formato.

Successivamente, con il recepimento del d.lgs. n. 112/1998, inglobato nella Legge Regionale n. 6/2000, art. 12 comma 2/C, le competenze vengono ripartite tra Comuni e Province.

E nella successiva Legge Regionale n. 15/2004, l’art. 22 conferma che le competenze, riguardanti gli studenti delle scuole superiori, restano fermamente a carico delle Province. Neanche in questa Legge vi è menzione di sussidiarietà, ma di obbligo.

Denunciamo l’esclusione degli assistenti igienico personali che da anni, con abnegazione, passione e costante presenza quotidiana hanno permesso ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze affetti da disabilità di frequentare la scuola, di superare tutte quelle barriere che, altrimenti, ne avrebbero impedito la normale fruizione. Compromettendo, di fatto, il diritto allo studio che rappresenta il primo segmento per l’inclusione sociale.

Siamo altresì preoccupati per i collaboratori scolastici che si vedrebbero, loro malgrado, addossare compiti e responsabilità impropri per le loro mansioni, malgrado il d.lgs. n. 66/2017 non aggiunga nulla di quanto già previsto nel vigente CCNL Scuola.

Per noi la norma è una sola: l’art. 22 della Legge Regionale n. 15/2004, in quanto quella nazionale, oltre a non aggiungere nulla alle mansioni dei collaboratori scolastici, esclude, con l’art. 17 del d.lgs. n. 66/2017, le Regioni a Statuto Speciale dall’adeguarsi alla norma nazionale in quanto vengono fatte salve le competenze attribuite, in materia di inclusione scolastica, secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Come pensa l’Assessorato alla famiglia di provvedere al crescente numero di studenti gravi frequentanti le scuole?

Lo stesso Assessore, Dott. Scavone, ha dichiarato che quest’anno c’è stato un aumento delle persone disabili gravissimi che sono passate da 10.746 a 12.831.

Allo stesso tempo nelle scuole, dopo il taglio al personale ATA, gli organici sono sottodimensionati a tal punto da pregiudicare persino la sorveglianza degli spazi scolastici.

Chiediamo la reintegrazione dei lavoratori lasciati ingiustamente a casa, a causa dell’utilizzo improprio dei collaboratori scolastici, nonostante i decreti attuativi del d.lgs. n. 66/2017 non siano stati ancora emanati, in modo da ripristinare il servizio di assistenza nella sua totalità per garantire agli studenti il loro diritto a frequentare le scuole della Sicilia e ai lavoratori di poter riprendere la loro attività.

PERSONALE ATA: SEMPRE MENO, SEMPRE PIÙ PRECARI

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over e rappresentano solo il 45% dei posti disponibili

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. amministrativi e tecnici già assunti a part-time.

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non sono ancora concluse.

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che da tempo assumono l’incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi.

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità?

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo, ma il numero di assunzioni previste (mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero farne a meno… Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l’anno scolastico.

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall’emergenza Covid, che il governo pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente inaccettabili!

L’insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.

È ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili.

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti!

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza l’emergenza Covid!

PERSONALE ATA E COVID: DIRITTO A FERIE, RECUPERI E COMPENSI

Purtroppo abbiamo ricevuto preoccupanti comunicazioni da nostri/e iscritti/e che evidenziano comportamenti non legittimi di dirigenti scolastici e DSGA per quanto riguarda la richiesta di ferie e/o riposi compensativi del personale ATA. Oggi abbiamo inviato questa lettera a tutte le scuole siciliane, laddove questi chiarimenti non risultino sufficienti, invitiamo il personale a rivolgersi alla sede COBAS Scuola più vicina per far valere i propri diritti.

  • * * *

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 126/ATA del 20 luglio 2020

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA

Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.

Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.

A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:

1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.

Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.

Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.

Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:

– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;

– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];

– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.

ATA: ferie, recuperi e “lavoro agile”

In base a notizie pervenute, in molte Istituzioni Scolastiche il Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.

Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota M.I. prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del M.I. dell’8 marzo 2020.

“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. […] Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”

  • Per cui, la Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata dal contesto normativo vigente, chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54, comma 5, del CCNL 2006/9 possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
  • Negli altri casi, il personale ATA, che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
  • L’ art. 87, comma 3 della l. n. 27/2020 (di conversione del d.l. n. 18/2020) prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, lettera b),e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti […] imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Quindi, non è previsto alcun atto impositivo d’ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi.
  • Inoltre, l’art. 13, comma 8, del CCNL 2006/9 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”. Il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.
  • Per cui è assolutamente illegittimo imporre, in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
  • Gli stessi principi vanno seguiti per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/18 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”: come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.
  • Infine, l’art. 54 del CCNL 2006/9 prevede che: “In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite (comma 3), “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica” (comma 4), “Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite (comma 5).

Si ricorda anche che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.