“SANIFICAZIONE”: chi deve farla

A seguito di numerose segnalazioni ricevute abbiamo inviato ai Dirigenti scolastici, ai Direttori S.G.A. delle scuole siciliane e anche al Direttore generale dell’USR Sicilia, la lettera che segue.

Coloro che fossero interessati a far valere i propri diritti possono contattare la sede di Palermo

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La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene impartito al personale collaboratore scolastico l’ordine di servizio che prevede la “sanificazione” dei locali. Su tale questione, facciamo notare che:

1. il Protocollo relativo agli ambienti di lavoro del 14.3.2020 prescrive che “nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione”;

2. l’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. Industria, Commercio e Artigianato n. 274/1997 definisce come “attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione…”;

3. il Rapporto ISS Covid 19 n. 25/2020 prevede che “Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n.274, o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”;

4. la Circ. Min. Salute n. 5443/2020 prevede che “Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)”;

5. già la Nota M.I. n. 1033 del 29.5.2020 forniva indicazioni operative su un primo elenco di beni, servizi e lavori che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione per l’a.s. 2020/2021, tra le quali “piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione”, tutte attività e mansioni non previste dall’area di appartenenza del personale collaboratore scolastico (art. 47 del CCNL Scuola 2007 e Tab. A CCNL 24.7.2003);

6. inoltre la stessa Nota ministeriale, a proposito degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 prevedeva “la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate”;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, qualora non si fosse provveduto alla:

  • utilizzazione delle risorse appositamente destinate all’acquisto dei servizi di sanificazione;
  • realizzazione delle prescrizioni sanitarie previste in ordine alla informazione/formazione del personale e alla fornitura di adeguati DPI;
  • richiesta della volontaria adesione del personale collaboratore scolastico per lo svolgimento di attività aggiuntive non espressamente previste dall’area di appartenenza;
  • consultazione e al confronto preventivo di RSU e RLS “per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”, come previsto dal Protocollo del 14.3.2020;
  • necessaria contrattazione d’istituto sulle modalità di individuazione del personale, sullo svolgimento delle attività e sui relativi compensi aggiuntivi;

la scrivente Organizzazione Sindacale, considerato anche che l’art. 2087 del cod. civ. prevede che il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo (Cass. Civile n. 16026/2018), ritiene che, in caso di eventuali danni che il personale potrà subire in relazione allo svolgimento dell’attività di sanificazione, il DS ed il DSGA potranno essere conseguentemente gravati ex lege di ogni responsabilità civile e penale, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.

Manifestazione a sostegno della lotta degli assistenti igienico personali e per il diritto allo studio degli studenti con disabilità

LA REGIONE SICILIA VUOLE LASCIARE STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI SENZA ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE?

I Cobas Scuola aderiscono alla manifestazione prevista per giorno 8 ottobre in diverse città della Sicilia.

A Palermo dalle ore 10:00 presidio davanti Palazzo D’Orleans, Presidenza della Regione Sicilia

 

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PERSONALE ATA: SEMPRE MENO, SEMPRE PIÙ PRECARI

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over e rappresentano solo il 45% dei posti disponibili

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. amministrativi e tecnici già assunti a part-time.

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non sono ancora concluse.

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che da tempo assumono l’incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi.

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità?

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo, ma il numero di assunzioni previste (mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero farne a meno… Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l’anno scolastico.

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall’emergenza Covid, che il governo pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente inaccettabili!

L’insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.

È ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili.

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti!

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza l’emergenza Covid!

PERSONALE ATA E COVID: DIRITTO A FERIE, RECUPERI E COMPENSI

Purtroppo abbiamo ricevuto preoccupanti comunicazioni da nostri/e iscritti/e che evidenziano comportamenti non legittimi di dirigenti scolastici e DSGA per quanto riguarda la richiesta di ferie e/o riposi compensativi del personale ATA. Oggi abbiamo inviato questa lettera a tutte le scuole siciliane, laddove questi chiarimenti non risultino sufficienti, invitiamo il personale a rivolgersi alla sede COBAS Scuola più vicina per far valere i propri diritti.

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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 126/ATA del 20 luglio 2020

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA

Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.

Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.

A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:

1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.

Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.

Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.

Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:

– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;

– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];

– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.

ATA: ferie, recuperi e “lavoro agile”

In base a notizie pervenute, in molte Istituzioni Scolastiche il Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.

Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota M.I. prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del M.I. dell’8 marzo 2020.

“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. […] Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”

  • Per cui, la Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata dal contesto normativo vigente, chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54, comma 5, del CCNL 2006/9 possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
  • Negli altri casi, il personale ATA, che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
  • L’ art. 87, comma 3 della l. n. 27/2020 (di conversione del d.l. n. 18/2020) prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, lettera b),e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti […] imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Quindi, non è previsto alcun atto impositivo d’ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi.
  • Inoltre, l’art. 13, comma 8, del CCNL 2006/9 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”. Il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.
  • Per cui è assolutamente illegittimo imporre, in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
  • Gli stessi principi vanno seguiti per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/18 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”: come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.
  • Infine, l’art. 54 del CCNL 2006/9 prevede che: “In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite (comma 3), “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica” (comma 4), “Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite (comma 5).

Si ricorda anche che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.

RIENTRO A SCUOLA E PERSONALE ATA

PERSONALE ATA: MATURITÀ E RIENTRO A SETTEMBRE

Ancora una volta il Personale ATA è considerato all’interno della Scuola un sovrappiù, una Categoria di serie B.

Basta leggere il Protocollo firmato col ministero da CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA per l’esame di “maturità” in presenza. Mentre sono rinviati a un ulteriore “documento dedicato” gli approfondimenti relativi all’apertura a settembre di tutte le Scuole, questo Protocollo obbliga i collaboratori scolastici a fare una pulizia a fondo in 15 giorni, usando il solito detergente neutro per la pulizia normale, cioè senza tener conto che da 3 mesi c’è una pandemia che ha fatto più di 30.000 morti e che igienizzare non è sanificare!

I Comuni stanno sanificando tutte le chiese, ma non pensano assolutamente a sanificare le Scuole di cui sono proprietari, né lo pensano le Città metropolitane proprietarie degli Istituti superiori.

I collaboratori scolastici avranno l’incarico e la responsabilità della igienizzazione giornaliera. Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame prevede “una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare”. Poi precisa che “nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.” nonché “delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova“ e che “Le pulizie vanno ripetute al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)”.

L’aggravio di lavoro dovrà essere quantificato nella trattativa tra D.S. e R.S.U. con la presenza dell’R.L.S.

Aggravio anche per gli Assistenti Amministrativi, che devono connettersi con il sistema informatico per le pagelle e gli adempimenti conseguenti, da casa loro a loro spese, e per gli Assistenti Tecnici che – pochi in ogni istituto – devono seguire da scuola o da casa propria il funzionamento di tutto il lavoro agile per l’amministrazione della scuola e sul piano tecnico della DaD.

E visto che “Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale”, chiediamo che IL LAVORO del PERSONALE ATA SIA RICONOSCIUTO: chiediamo un concreto riconoscimento del lavoro in più, un BONUS che sia un compenso adeguato, quindi dignitoso.

A settembre, con la ripresa della didattica in presenza, dovranno essere puliti quotidianamente tutti gli ambienti: per raggiungere questo obiettivo è indispensabile la stabilizzazione dei precari e l’adeguamento dell’organico.

PRECARIATO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

LA SCUOLA NON SI FERMA,
MA SUI PRECARI IL MINISTERO PROCEDE BENDATO

Come accaduto in altri settori, anche nella scuola l’emergenza da Covid-19 ha prodotto gli effetti più pesanti sui lavoratori/trici con minori tutele contrattuali. Come COBAS denunciamo e chiediamo :

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SCUOLE CHIUSE. RESTI A CASA ANCHE IL PERSONALE ATA

Visto che ci arrivano molte segnalazioni da scuole che non hanno ancora deciso la chiusura per limitare il diffondersi del coronavirus, abbiamo inviato questa comunicazione per sollecitare gli organi competenti alla verifica dell’opportunità di queste scelte.

  • * * *

All’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Sicilia

Al Direttore dell’USR della Sicilia

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia

Ai Prefetti delle provincie della Sicilia

Agli uffici di Prevenzione e Protezione delle AASSLL della Sicilia

e p.c. ai/alle DS degli Istituti Scolastici della Sicilia

LORO SEDI

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 e organizzazione del servizio del personale ATA nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia

La scrivente O.S. Cobas Comitati di Base della Scuola, Coordinamento Regionale Siciliano, venuta a conoscenza del fatto che in alcune scuole si è disposta l’organizzazione del servizio ridotto che prevede la presenza a scuola del personale ATA:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le misure adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista le Note MIUR del 6, 8 e 10 marzo;

Visto l’articolo 87 del decreto Cura Italia Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

chiede ai responsabili delle Istituzioni in intestazione

se le attuali disposizioni degli Istituti Scolastici che hanno previsto la riduzione del servizio con presenza a scuola del personale ATA siano conformi ai provvedimenti normativi emananti in questa fase di emergenza finalizzati al contenimento del coronavirus;

se le attività programmate, predisposte dalla dirigenza scolastica siano indifferibili, se sia effettivamente indispensabile, necessaria, anche in ragione della gestione dell’emergenza, garantire la presenza dei dipendenti come individuati nelle Istituzioni scolastiche;

se si poteva garantire lo svolgimento della detta prestazione tramite il lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 come richiamato dal decreto Cura Italia Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;

di verificare in che modalità vengono garantite le più idonee misure di sicurezza finalizzate a salvaguardare l’integrità psicofisica dei dipendenti.

COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Aggiornamenti

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Note MIUR nn. 278, 279 e 323

La scrivente O.S., alla luce del recente d.P.C.M. del 9/3/2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del precedente d.P.C.M. dell’8/3/2020, e delle conseguenti Note MIUR nn. 278, 279 e 323/2020, ritiene opportuno integrare le proprie precedenti comunicazioni (prot. 85, 86 e 90/2020) con le seguenti osservazioni riepilogative, al fine di evitare contenziosi e ridurre l’indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza che l’emergenza COVID-19 rischia di produrre.

Innanzitutto, condividendo “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia” (Nota MIUR n. 323/2020), continuiamo a ribadire che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può che avvenire in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020) e assicurando le necessarie misure precauzionali (ad es. “accurata pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti” e “un adeguato distanziamento”, punti 5 e 8 Dir. D.F.P. n. 1/2020), per cui:

– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate nuove “fino al 3 aprile 2020” (Nota MIUR n. 279/2020);

– per il personale ATA deve essere prevista “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020) e, “in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento” (Nota MIUR n. 323/2020);

– tutto il personale docente e ATA, qualora la propria prestazione lavorativa risulti temporaneamente impossibile, non può essere considerato “responsabile del ritardo nell’adempimento” (art. 1256, comma 2, Cod. Civ.).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che le Note MIUR n. 278 e 323/2020 prevedono il coinvolgimento della RSU e del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali. È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:

– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento (Nota MIUR n. 279/2020);

– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;

– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA e ai docenti “inidonei” che ne facessero richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020). In quest’ultimo caso, il personale coinvolto nella turnazione non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di recuperi compensativi o ferie, ad esclusione di quelle eventualmente non godute nel precedente a.s. 2018/2019 (Nota MIUR n. 323/2020).

TEMPO PIENO PER GLI EX CO.CO.CO.

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI APPROVANO LA NOSTRA PROPOSTA SUI CO.CO.CO.

Lo scorso 13 febbraio, le Commissioni congiunte I Affari costituzionali e V Bilancio hanno approvato nel Decreto Milleproroghe la proposta che abbiamo presentato ai parlamentari per rimediare alla critica situazione del personale, assistente amministrativo e tecnico ex Co.Co.Co., transitato nei ruoli dello Stato con la l. n. 205/2017. Personale che era stato assunto a part-time al 50%.

Successivamente, la Legge di Bilancio per il 2019 aveva determinato, con alcuni risparmi ottenuti, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019” solamente per 226 posti sui 779 complessivi. Pertanto ancora 553 lavoratrici e lavoratori hanno avuto – in quest’anno scolastico 2019/2020 – un contratto a tempo parziale solo a causa dell’inadeguata previsione di spesa prevista dalla Legge di Bilancio per il 2018. Occorrevano quindi ulteriori risorse per sanare questa irragionevole situazione, eliminando la discriminazione attualmente esistente e potenziando il personale tecnico e amministrativo nelle nostre Scuole.

Infatti, conseguentemente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per i rimanenti 553 posti, sarà anche possibile incrementare la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico, nella misura pari ai posti in più occorrenti per portare 553 assistenti dal part-time al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell’entrata in vigore della norma, occorreranno 276,5 posti in più.

Dopo aver lottato per le internalizzazioni dei collaboratori scolastici, siamo adesso soddisfatti per aver contribuito, insieme ai parlamentari che hanno fatto proprie le nostre proposte, a dare una migliore prospettiva lavorativa a centinaia di lavoratori e lavoratrici e nello stesso tempo aver ampliato l’organico – ancora inadeguato – del personale A.T.A. nelle nostre scuole.