Le procedure di nomina da GPS non potevano – e non potranno più – considerare “rinunciatari/e” coloro che non avessero avuto una supplenza da queste graduatorie solo perché in un determinato turno non erano disponibili posti relativi alle specifiche preferenze espresse. In sostanza, chi risultava esclusa/o dalle nomine di un turno per mancanza di posti, non doveva perdere il diritto ad averne un altro nelle fasi successive di nomina.
Ormai le lezioni sono finite in tutte le scuole, ma come ogni anno non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale ATA e docente a proprio piacimento, come se la fine delle lezioni corrispondesse con la fine delle regole stabilite dai contratti. Troppo spesso assistiamo a: modifiche di orario, chiusure prefestive, spostamento dai plessi, obblighi di presenza ecc. imposti unilateralmente senza seguire le legittime procedure previste dalle norme vigenti. Ma – ricordiamolo – il periodo che va dalla fine delle lezioni dell’a.s. 2025/2026 all’inizio di quelle dell’a.s. 2026/2027 rimane regolamentato da quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dai Contratti Integrativi d’istituto e dalle delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].
Anche quest’anno riepiloghiamo di seguito quali sono gli obblighi di lavoro del personale ATA e del personale docente nel periodo tra la fine delle lezioni e la ripresa delle stesse [analogo discorso vale anche per gli altri periodi di interruzione dell’attività didattica: festività natalizie, pasquali, ecc.].
E soprattutto non restiamo passivi di fronte a eventuali abusi Contro un ordine di servizio illegittimo opponiamo immediatamente una “rimostranza scritta“ e quindi contattaci per informazioni e supporto cobas@cobasscuolapalermo.com
Anche quest’anno, al termine delle lezioni, riproponiamo la nostra GUIDA per evitare soprusi riguardo la fruizione delle nostre meritate ferie. Purtroppo riceviamo ancora notizia che non tutti i DS e DSGA agiscano nel pieno rispetto delle regole e quindi forniamo il nostro contributo per difenderci da eventuali abusi, sulla base di quanto previsto dall’art. 13, CCNL 2007 [come confermato dall’art. 38, CCNL 2024], con le precisazioni fornite, per il personale con contratto a tempo determinato, dall’art. 35, CCNL 2024.
Se non fosse rispettato quanto riportato di seguito, facciamo valere i nostri diritti Per informazioni e supporto scrivere a cobas@cobasscuolapalermo.com
La vicenda dei permessi retribuiti per i docenti è stata oggetto di un continuo contenzioso che nel tempo ha consolidato il diritto del personale a fruire complessivamente di 9 giorni per motivi personali o familiari.
Ricordiamo al personale docente e ATA neo-assunto a tempo indeterminato in questo anno scolastico e che al momento dell’assunzione ha ricevuto l’«informativa» relativa al «silenzio-assenso» per Espero – ma che malauguratamente non avesse ancora proceduto a esprimere il proprio «diniego» [qui la Guida Rapida del MIM] – che nelle prossime settimane scadrà il periodo di nove mesi entro il quale comunicare la NON adesione al Fondo Pensione ESPERO.
Come sosteniamo da tempo, ci sono ottime ragioni per non aderire ai fondi pensione come ESPERO, tra le quali:
Dopo solo tre sessioni negoziali, il 1° aprile è stata sottoscritta dall’ARAN e da tutte le organizzazioni sindacali concertative l’IPOTESI di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA – Triennio 2025-2027. Bisognerà ora attendere la certificazione della Corte dei Conti per la sottoscrizione definitiva e per trovare questi spiccioli negli stipendi. A breve invece riprenderà la contrattazione sulla parte normativa del contratto: relazioni sindacali, rapporto di lavoro, lavoro agile, welfare contrattuale ecc., che probabilmente passerà sotto silenzio una volta separata dalla parte economica e che proprio per questo rischia di riservarci pessime sorprese.
A seguito della firma del CCNL 23.12.2025, MIM e ARaN avevano diffuso loro comunicazioni in cui sbandieravano aumenti e arretrati cha risultavano gonfiati perché comprendevano voci che erano già in pagamento da anni come l’IVC o il cosiddetto “anticipo rinnovo”. Avevamo già denunciato quanto veniva propagandato [QUI], ma non ci aspettavamo quanto accaduto in questi giorni quando abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di errori e di stranezze nei cedolini degli arretrati di docenti e ATA, sia in servizio sia in pensione.
Riceviamo dai COBAS Scuola Veneto la notizia di un’importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Padova sull’illegittimità del differimento di anni del pagamento del TFS-TFR nella Scuola e in tutto il Pubblico Impiego.