In numerose Istituzioni scolastiche siciliane pare non si stiano – illegittimamente – garantendo agli studenti e alle studentesse con disabilità non «grave» [ex art. 3, comma 1, l. n. 104/1992] i servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale previsti dall’art. 13, comma 3 della l. n. 104/1992, sulla base di comunicazioni degli Enti locali competenti, che continuerebbero ad applicare l’ormai decaduta disposizione contenuta nell’art. 22 della l. r. n. 15/2004 che li limitava ai soli «soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Dopo la condanna della dirigente dell’IC 4 di Bologna [QUI], anche il Tribunale di Caltagirone [CT] pone fine a una situazione complessa e difficile, contrassegnata da una direzione dell’Istituto allergica al dibattito e alla condivisione delle scelte. Un clima nel quale la dirigente scolastica non ha mai applicato la normativa [in particolare il d.lgs n. 165/2001] secondo la quale il dirigente deve operare «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici».
I COBAS Scuola di Bologna hanno ottenuto un’importante sentenza per «condotta antisindacale» che ci permette anche di riflettere più in generale sul diffuso malessere che sta emergendo con sempre maggiore forza e frequenza in troppe scuole, dove dirigenti e “staff” ostacolano illegittimamente l’esercizio dei diritti del personale, esercitano indebite pressioni su docenti e ATA o minacciano sanzioni disciplinari nei confronti di chi non si adegua.
Le procedure di nomina da GPS non potevano – e non potranno più – considerare “rinunciatari/e” coloro che non avessero avuto una supplenza da queste graduatorie solo perché in un determinato turno non erano disponibili posti relativi alle specifiche preferenze espresse. In sostanza, chi risultava esclusa/o dalle nomine di un turno per mancanza di posti, non doveva perdere il diritto ad averne un altro nelle fasi successive di nomina.
La vicenda dei permessi retribuiti per i docenti è stata oggetto di un continuo contenzioso che nel tempo ha consolidato il diritto del personale a fruire complessivamente di 9 giorni per motivi personali o familiari.
Riceviamo dai COBAS Scuola Veneto la notizia di un’importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Padova sull’illegittimità del differimento di anni del pagamento del TFS-TFR nella Scuola e in tutto il Pubblico Impiego.
Con l’avvicianrsi della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie, nelle scuole cominciano a circolare pressanti richieste rivolte ai docenti precari di usufruire delle ferie nei giorni non festivi delle prossime settimane.