COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Aggiornamenti

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Note MIUR nn. 278, 279 e 323

La scrivente O.S., alla luce del recente d.P.C.M. del 9/3/2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del precedente d.P.C.M. dell’8/3/2020, e delle conseguenti Note MIUR nn. 278, 279 e 323/2020, ritiene opportuno integrare le proprie precedenti comunicazioni (prot. 85, 86 e 90/2020) con le seguenti osservazioni riepilogative, al fine di evitare contenziosi e ridurre l’indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza che l’emergenza COVID-19 rischia di produrre.

Innanzitutto, condividendo “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia” (Nota MIUR n. 323/2020), continuiamo a ribadire che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può che avvenire in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020) e assicurando le necessarie misure precauzionali (ad es. “accurata pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti” e “un adeguato distanziamento”, punti 5 e 8 Dir. D.F.P. n. 1/2020), per cui:

– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate nuove “fino al 3 aprile 2020” (Nota MIUR n. 279/2020);

– per il personale ATA deve essere prevista “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020) e, “in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento” (Nota MIUR n. 323/2020);

– tutto il personale docente e ATA, qualora la propria prestazione lavorativa risulti temporaneamente impossibile, non può essere considerato “responsabile del ritardo nell’adempimento” (art. 1256, comma 2, Cod. Civ.).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che le Note MIUR n. 278 e 323/2020 prevedono il coinvolgimento della RSU e del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali. È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:

– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento (Nota MIUR n. 279/2020);

– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;

– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA e ai docenti “inidonei” che ne facessero richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020). In quest’ultimo caso, il personale coinvolto nella turnazione non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di recuperi compensativi o ferie, ad esclusione di quelle eventualmente non godute nel precedente a.s. 2018/2019 (Nota MIUR n. 323/2020).

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