“SANIFICAZIONE”: chi deve farla

A seguito di numerose segnalazioni ricevute abbiamo inviato ai Dirigenti scolastici, ai Direttori S.G.A. delle scuole siciliane e anche al Direttore generale dell’USR Sicilia, la lettera che segue.

Coloro che fossero interessati a far valere i propri diritti possono contattare la sede di Palermo

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La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene impartito al personale collaboratore scolastico l’ordine di servizio che prevede la “sanificazione” dei locali. Su tale questione, facciamo notare che:

1. il Protocollo relativo agli ambienti di lavoro del 14.3.2020 prescrive che “nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione”;

2. l’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. Industria, Commercio e Artigianato n. 274/1997 definisce come “attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione…”;

3. il Rapporto ISS Covid 19 n. 25/2020 prevede che “Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n.274, o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”;

4. la Circ. Min. Salute n. 5443/2020 prevede che “Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)”;

5. già la Nota M.I. n. 1033 del 29.5.2020 forniva indicazioni operative su un primo elenco di beni, servizi e lavori che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione per l’a.s. 2020/2021, tra le quali “piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione”, tutte attività e mansioni non previste dall’area di appartenenza del personale collaboratore scolastico (art. 47 del CCNL Scuola 2007 e Tab. A CCNL 24.7.2003);

6. inoltre la stessa Nota ministeriale, a proposito degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 prevedeva “la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate”;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, qualora non si fosse provveduto alla:

  • utilizzazione delle risorse appositamente destinate all’acquisto dei servizi di sanificazione;
  • realizzazione delle prescrizioni sanitarie previste in ordine alla informazione/formazione del personale e alla fornitura di adeguati DPI;
  • richiesta della volontaria adesione del personale collaboratore scolastico per lo svolgimento di attività aggiuntive non espressamente previste dall’area di appartenenza;
  • consultazione e al confronto preventivo di RSU e RLS “per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”, come previsto dal Protocollo del 14.3.2020;
  • necessaria contrattazione d’istituto sulle modalità di individuazione del personale, sullo svolgimento delle attività e sui relativi compensi aggiuntivi;

la scrivente Organizzazione Sindacale, considerato anche che l’art. 2087 del cod. civ. prevede che il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo (Cass. Civile n. 16026/2018), ritiene che, in caso di eventuali danni che il personale potrà subire in relazione allo svolgimento dell’attività di sanificazione, il DS ed il DSGA potranno essere conseguentemente gravati ex lege di ogni responsabilità civile e penale, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.

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