NON BISOGNA RECUPERARE I GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia

OGGETTO: Chiarimenti sull’art. 4 del D.A. n. 6378 del 22.08.2017 relativo al recupero dei giorni di sospensione didattica deliberati dalle istituzioni scolastiche

L’inizio del nuovo anno scolastico ha visto l’affermarsi tra un numero consistente di Dirigenti Scolastici della nostra Regione di un’interpretazione che riteniamo errata dell’art. 4 in oggetto laddove recita: “prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso”.

Già lo scorso anno scolastico, a fronte di un’identica formulazione del citato art. 4, abbiamo avuto notizia di Dirigenti Scolastici che hanno escogitato i più fantasiosi modi per far recuperare ai docenti i giorni di sospensione didattica deliberati dal Consiglio d’Istituto “ai fini della compensazione delle attività non effettuate”.

Invano lo scorso anno scolastico la nostra O.S. ha chiesto formalmente all’Assessore Regionale all’Istruzione che facesse chiarezza sull’argomento, e purtroppo il decreto assessoriale sul calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018 ricalca pari pari quello dell’anno precedente.

Stante così le cose, non possiamo far altro che confermare quanto abbiamo scritto lo scorso anno scolastico in proposito.

Nel citato art. 4 è espressamente indicato che “nell’ambito del calendario i Consigli di Circolo e di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico”. Tali “adattamenti vanno stabiliti nel rispetto dell’art. 74, 3° comma del D.Leg.vo 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione”.

È quindi del tutto evidente che laddove i predetti adattamenti garantiscano lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni gli stessi sono del tutto legittimi e gli eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dagli OO.CC., non devono quindi essere recuperati.

Qualsiasi richiesta dei DS ai docenti di effettuare ore di lavoro per recuperare eventuali sospensioni di attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto, sono evidentemente illegittime, a patto che siano garantiti agli alunni i 200 giorni minimi di lezione. Tali richieste, se concretizzate, rappresenterebbero l’imposizione di un lavoro straordinario che, in quanto tale, sarebbe facoltativo e da remunerare a parte.

Siamo pronti a sostenere eventuali contenziosi da parte dei lavoratori della scuola che si dovessero trovare a fronteggiare illegittime richieste da parte dei DS.

I Collegi docenti dicono NO alla “chiamata diretta”

Centinaia di scuole dicono NO alla assunzione diretta dei docenti da parte dei presidi

E compaiono anche parecchi presidi “inerziali”

 

Una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la “chiamata diretta”, che mira a stravolgere completamente il reclutamento dei docenti. Con essa infatti, il preside può scegliere a suo insindacabile giudizio, dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio. Cgil, Cisl, Uil e Snals, anziché battersi per l‘abrogazione di tale norma, stanno cercando, con una sorta di pre-Contratto Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, di dar vita ad uno pseudo-coinvolgimento del Collegio docenti nella “chiamata diretta”. Infatti, in tale pre-Contratto (che per ora è solo una “ipotesi”e deve ancora essere siglato in modo definitivo) viene stabilito che: a) il preside individua fino ad un massimo di 6 criteri per la scelta dei docenti; b) porta la sua proposta nel Collegio docenti, che può anche modificarla nei criteri, però sempre scelti tra 18 stabiliti dal pre-Contratto; c) se il Collegio non si esprime sulla proposta, il preside procede ugualmente a stabilire i requisiti e a effettuare la scelta; d) in caso di “inerzia” (cioè di non-decisione da parte del preside) sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a decidere in merito all’invio di docenti nella scuola.

Il collaborazionismo che i Quattro sindacati vorrebbero imporre ai Collegi docenti non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il preside a scegliersi i docenti, nonché la triennalizzazione e precarizzazione del rapporto di lavoro. Si tratta dunque, da parte dei Quattro, di un grave, oltre che ridicolo, tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta”, facendo legittimare dal Collegio una norma così distruttiva e contestata. Noi, invece, continuiamo a batterci contro questa norma (ed altre della L.107) e ne chiediamo l’abrogazione. Conseguentemente, l’unica indicazione corretta da dare ai Collegi è quella di non avallare alcun criterio per la scelta dei docenti e di non approvare alcuna proposta del preside in tal senso. Perciò abbiamo formulato e portato nelle scuole una mozione da approvare nei Collegi che, in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma, esprime la totale avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio proposto del dirigente. Tale mozione e altre analoghe, o derivate dalla nostra, stanno ottenendo un grande successo in centinaia di scuole finora chiamate a deliberare (in larghissima maggioranza istituti comprensivi per le Elementari mentre nella scuola dell’Infanzia, nelle Medie e nelle Superiori i tempi decisionali sono più lunghi e tali scuole verranno coinvolte via via nei prossimi giorni).

Da notare, infine, che in molte scuole tanti presidi si stanno rendendo conto dei grandi rischi a cui vanno incontro, inventandosi criteri impresentabili e procedendo a scelte così contestabili che, è facile prevedere, provocherebbero ricorsi, denunce, accuse di clientelismo e nepotismo ecc. Cosicché, visto che i/le presidi non hanno l’obbligo di effettuare la “chiamata diretta”, dato che la L. 107 prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio”, alcuni/e di essi/e non convocano nemmeno i collegi sul tema, dichiarando apertamente che lasceranno l’onere della chiamata agli USR; e molti/e altri/e, dopo che i Collegi si sono rifiutati di deliberare, optano per una salutare “inerzia”, girando anch’essi/e la patata bollente agli USR. In parallelo alla vistosa crescita delle bocciature della “chiamata diretta” da parte dei docenti, ben vengano dunque tanti altri/e presidi “inerziali”.

PROPOSTA di MOZIONE per i Collegi sui requisiti per la chiamata diretta dei docenti

Come ben sapete una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la cosiddetta “chiamata diretta”, che stravolgerà completamente il sistema di reclutamento dei docenti nella singola scuola. Con essa infatti, il dirigente sceglierà direttamente, e a suo unico e insindacabile giudizio dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio.

Sindacati Confederali e Snals (la Gilda no), anziché battersi per la cancellazione/abrogazione di tale norma, hanno pensato bene, con l’“ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, ad un pseudo-coinvolgimento del Collegio Docenti nella “chiamata diretta”.

Infatti, con tale “ipotesi” (che, tra l’altro, deve ancora essere siglata in modo definitivo) nel meccanismo della “chiamata diretta”, rispetto a quanto previsto dalla normativa della L. 107, viene aggiunto (come si legge nella Mozione che proponiamo), che :

– il dirigente individua fino ad un massimo di 6 criteri/requisiti/indicatori, tra i 18 che sono stati stabiliti nell’ipotesi di CCNI, “da considerare utili ai fini” della scelta dei docenti;

– porta la “sua” proposta all’approvazione/delibera del Collegio Docenti, che può anche modificarla nei criteri, che devono però essere sempre scelti nell’ambito dei 18 predeterminati ;

– se entro 7 giorni, il CdD non si esprime/non delibera la proposta, il dirigente “procede comunque alla individuazione dei requisiti” e alla successiva scelta dei docenti .

Ovviamente quanto “aggiunto” dall’ipotesi non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il dirigente a scegliersi i docenti e la triennalizzazione (precarizzazione) del rapporto di lavoro, e queste restano tutte anche con l’attuale ipotesi. Essa quindi, é più una “foglia di fico” dei sindacati, un ridicolo tentativo di far vedere che fanno qualcosa di utile, un tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta” e far legittimare dal CdD una norma così tanto controversa e contestata .

Noi COBAS invece, vogliamo continuare a batterci contro questa norma (ed altre) della L. 107 perché la “chiamata diretta” sia abrogata. Ci pare quindi che l’unica possibile indicazione da dare ai CdD sui criteri per la chiamata diretta, sia quella di NON FORNIRE/APPROVARE ALCUN CRITERIO e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente.

In tal senso, trovate la MOZIONE che proponiamo da portare all’approvazione del CdD, mozione che in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma, in modo articolato e chiaro, esprime la nostra avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio e la proposta del dirigente.

In merito a questa posizione espressa dalla mozione, qualora il dirigente dovesse insistere che sia comunque obbligatorio deliberare dei criteri e che non si possa decidere la non approvazione, ribadite che non è assolutamente così: è infatti la stessa “ipotesi” di contratto che prevede (come sopra riportato e come leggerete nella Mozione) che “il Collegio non si esprima” e che in tal caso il dirigente “proceda comunque all’individuazione dei requisiti”.

Infine, quanto all’atteggiamento che terranno i dirigenti nei confronti della Mozione, si tenga presente che :

– i dirigenti non hanno l’obbligo per legge di effettuare la “chiamata diretta”, visto che la L.107 stessa prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio” ;

– anche qualche organizzazione dei dirigenti ha dato l’indicazione di non fare alcuna “chiamata diretta”.

* * *

SCHEMA di MOZIONE dei COBAS Scuola

sui requisiti per la chiamata diretta dei docenti dall’ambito territoriale per incarico triennale su scuola

Vista la convocazione del Collegio dei Docenti al fine di individuare il numero e la specifica dei requisiti tra quelli di cui all’allegato A della “ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare i commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 nei quali si prevede, tra l’altro, che, “… il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento …”, che “… l’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa …” e che “… l’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”;

Visto l’allegato alla “ipotesi” di CCNI (non ancora “perfezionata”) che al punto 3 prevede: “Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all’individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”.

Vista la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977 con la quale si comunica che l’ipotesi di CCNI introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale” e comunica i termini entro i quali devono essere convocati i Collegi dei Docenti dei diversi gradi di istruzione;

il Collegio dei Docenti del _____________________ di __________________________

non condivide il sistema di mobilità con gli incarichi triennali delle/dei docenti, per chiamata diretta, da parte del preside (e ne chiede la abrogazione);

e ritiene, invece,

che la mobilità debba essere gestita esclusivamente con titolarità su scuola e secondo il relativo punteggio, eliminando la chiamata diretta e gli incarichi triennali decisi dal preside, garantendo la continuità della titolarità a tutte/i le/i docenti.

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti in data ____________

DELIBERA

di NON APPROVARE ALCUN REQUISITO per la cosiddetta chiamata diretta e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente Scolastico sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

La recente Nota Miur sull’”organico dell’autonomia”, nella sua Premessa recita: “la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, dando “nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome. In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi”.

Se per tutto il 2015 l’intero mondo della Scuola si è battuto contro questa legge, con la più grande adesione mai vista a uno sciopero indetto da tutte le organizzazioni sindacali, col boicottaggio dei quiz Invalsi, con lo sciopero degli scrutini, è perché era chiaro sin dall’inizio che essa rappresentava un ulteriore e decisivo passo verso quella che abbiamo chiamato la scuola-azienda.

Per far questo, la “Buona Scuola” realizza due condizioni essenziali:

1. consegna nelle mani del dirigente scolastico un potere che neanche la “brunetta” era riuscito a dargli;

2. introduce la massima flessibilità attualmente possibile nell’utilizzazione dell’organico docente.

Per evitare una gestione monocratica e caotica del personale diventa, allora, sempre più importante che Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto ed RSU definiscano in modo chiaro e autonomo criteri e proposte operative sull’utilizzo del personale docente, indispensabili per cercare di arginare i possibili abusi e le discrezionalità da parte del dirigente scolastico.

È importante per questo che i docenti entrino nel merito della composizione delle classi e dell’assegnazione alle stesse, dei criteri generali definiti in questa materia dal Consiglio di istituto, della trattativa di ogni singola istituzione scolastica, affinché la RSU contratti le modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in base ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri.

Di conseguenza nelle delibere collegiali occorre specificare :

– che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell’organico dell’autonomia deve tener conto della titolarità dei docenti già in ruolo alla data dell’entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell’incarico “prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili” dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;

– che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”, formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);

– che l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);

– che l’uso dei docenti dell’autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al “perseguimento degli obiettivi” didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);

– che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del “potenziamento”, vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati (riduzione del numero degli alunni per classe anche mediante le classi articolate; assegnazione alle classi mediante la non saturazione della cattedre a 18 ore; attività di recupero, ecc), escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l’uso per le supplenze.

A tale proposito ricordiamo che:

Il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;

Il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;

La RSU (CCNL 2006/7, art 6, lett. H-I) contratta le : “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.

Allora, in questi contesti collegiali e contrattuali, è auspicabile adottare decisioni quanto possibile egualitarie, evitare di contribuire alla frammentazione del personale col rischio di acuire ulteriori contrasti tra pezzi di categoria proprio mentre si possono creare le condizioni per sviluppare una piattaforma capace di unificare tutte le istanze particolari che stanno emergendo dal marasma realizzato dalla “Buona scuola”.

ECCEZIONALE RISULTATO ALLE ELEZIONI DEL C.S.P.I., GRAZIE A COLORO CHE CI HANNO SOSTENUTO – Dopo quasi un mese il MIUR ancora non ha i risultati nazionali

Lo scorso 28 aprile, in tutti gli istituti scolastici italiani si sono tenute le elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – C.S.P.I. Il 20 febbraio 2015 il Consiglio di Stato ha, infatti, imposto al MIUR di ripristinare l’elezione diretta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, un organo che (con il nome di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) ha avuto fino alla metà degli anni ’90 un ruolo rilevante nel definire gli orientamenti – pur come organo consultivo – della scuola pubblica, pronunciandosi sui provvedimenti più importanti, ministeriali e governativi, che la riguardavano. Esso era formato da rappresentanti di tutte le componenti della scuola e le elezioni avevano come obiettivo sia la scelta dei docenti, Ata e presidi che ne dovevano far parte, sia la misura della rappresentatività nazionale dei vari sindacati, con i relativi diritti assegnati a chi superava il 5% di voti.

Quindi dopo la faticosa, complessa e soprattutto impari campagna elettorale per il rinnovo delle RSU, conclusasi poco più di due mesi fa, ci siamo cimentati in una nuova “competizione” elettorale nella quale abbiamo presentato liste COBAS in tutte le componenti: ATA, Docenti di tutti gli ordini di scuola e Dirigenti Scolastici.

Alle ultime elezioni RSU, esclusivamente con la pura militanza e senza alcun diritto di ASSEMBLEA (e quindi penalizzati nel trovare candidati nelle singole scuole), il risultato è stato eccellente perché a Palermo superiamo abbondantemente quel 5% di media tra voti ed iscritti che la “Legge Bassanini” prevede per ottenere la rappresentatività sindacale, ma le norme capestro prevedono che tale media debba esistere sull’intero territorio italiano.

Ora con le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è tenuto, per la prima volta dopo 19 anni, il primo test con liste nazionali dal quale si può desumere quale sia la “reale ed effettiva” rappresentatività nazionale e territoriale delle diverse Organizzazioni Sindacali.

Anche per questa tornata elettorale abbiamo dovuto “combattere” per poter svolgere riunioni nei luoghi di lavoro in orario di servizio (prerogativa di tutte le altre sigle sindacali), e solo per l’ultima settimana di campagna elettorale siamo riusciti ad ottenere dal MIUR tale diritto. Ciononostante a Palermo abbiamo ottenuto risultati eccezionali: siamo i primi nella scuola superiore (28.7%) e secondi per pochi voti nella scuola media (18.5%) e complessivamente risultiamo la terza forza sindacale dopo CISL e CGIL.

Totale VOTI elezioni CSPI 2015 – PALERMO

LISTE

VOTI

%

CISL

2.576

19.42%

CGIL

2.381

17.95%

COBAS

1.649

12.43%

UCIIM

1.205

9.08%

UIL

1.098

8.28%

ANIEF

1.014

7,64%

GILDA

895

6.75%

SNALS

677

5.10%

ACLIS

453

3.41%

SNADIR

406

3.06%

UNICOBAS

171

1.29%

USB

72

0.54%

ALTRI

670

5.05%

In Sicilia siamo complessivamente secondi nelle scuole superiori (12.5%) e quinti nelle medie (9%).

La connessione tra la percentuale raggiunta dalle diverse Organizzazioni Sindacali e la loro rappresentatività nazionale non ci sarà nell’immediato, (perché ora essa è stata determinata incredibilmente dalle elezioni RSU “scuola per scuola”), ma per noi COBAS questo risultato rappresenta la dimostrazione inconfutabile del nostro peso e ruolo nella categoria e ci consentirà di aprire un contenzioso politico, sindacale e giuridico, nazionale e regionale (dove superiamo il 6%) per ottenere finalmente la restituzione dei diritti sindacali fondamentali.

Però, da domani – pur rappresentando una parte significativa di docenti e ATA (rammentiamo che con l’Italicum basta il 3% per entrare in parlamento) – a noi COBAS cercheranno di non consentire alcuna agibilità sindacale e, soprattutto il DIRITTO di ASSEMBLEA nei luoghi di LAVORO.

Grazie a tutte le colleghe e a tutti i colleghi per il grande riconoscimento che hanno dato ai Cobas, proseguiamo insieme la lotta per il ritiro del nefasto DdL Renzi contro la Scuola Pubblica.

DALLE LOTTE AL VOTO PER IL C.S.P.I.

Dalle lotte contro la cattiva scuola di Renzi e i quiz Invalsi al voto ai Cobas per le Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

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28 APRILE 2015 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – C.S.P.I.

ELEZIONI CSPI: VOTA COBAS Continua a leggere