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Di seguito la Nota che abbiamo inviato all’Assessore Regionale Istruzione e F.P. e al Direttore Generale dell’USR Sicilia con richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e sulla corretta applicazione del Decreto Assessoriale n. 279/2024 sul calendario scolastico 2024/2025 per la regione Sicilia.
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LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DI PIOLTELLO È ASSOLUTAMENTE LEGITTIMA
VALDITARA SMETTA DI FARE PROPAGANDA E SI OCCUPI DELLE QUESTIONI SERIE DELLA SCUOLA

I COBAS Scuola della Lombardia esprimono vicinanza e sostegno all’intero Consiglio d’Istituto (docenti, genitori e personale Ata) e al Dirigente Alessandro Fanfoni dell’Istituto #iqbalmasih di #pioltello. La nostra solidarietà va anche a tutto il team docente e alle famiglie della scuola di Pioltello.
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La vicenda dell’intitolazione del Liceo “Santi Savarino” di Partinico a Felicia e Peppino Impastato ha avuto nei giorni passati una vasta visibilità sui media nazionali, visibilità che purtroppo non viene dedicata ai numerosi e gravi problemi [vecchi e nuovi] che affliggono le scuole in questo periodo. A titolo esemplificativo accenniamo a:
Cotanto clamore, però, ci induce a intervenire sulla vicenda del cambio dell’intitolazione del Liceo partinicese per sottolinearne alcuni aspetti.
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DIFENDIAMO LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE
COME AGIRE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
Quando i Padri Costituenti scrissero l’art. 33 “L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”, avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana; con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente.
Che fine ha fatto oggi la libertà di insegnamento? Certo non è stata abolita per legge (né sarebbe possibile, visto che è inscritta nella Costituzione) e nemmeno si sta tornando al libro unico di epoca fascista, ma è indubbio che da diversi anni stiamo assistendo ad un’omologazione decisa e voluta dall’alto che è calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista; essa non è stata sostenuta da provvedimenti normativi stringenti, ma è stata implementata da pressioni forti e costanti che hanno trasformato giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della scuola pubblica.
MA COSA SUCCEDE DALL’A.S. 2023/2024
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In questi ultimi giorni di scuola potrebbero prospettarsi convocazioni di RSU e OO.CC. per contrattare e/o deliberare la parte dei compensi relativa a PNRR e “docente tutor”/”docente orientatore”.
Di seguito un testo che, con gli opportuni adattamenti, può essere utile per opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione affida alla Scuola pubblica.
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Nella difficile congiuntura in cui si trova il Paese e di riflesso la scuola, come Cobas abbiamo sostenuto e sosteniamo la riapertura delle scuole superiori almeno al 50%, percentuale che deve progressivamente crescere per restituire agli studenti e alle studentesse un diritto all’istruzione di cui sono stati privati già troppo a lungo. Crediamo anche però che le scuole debbano impegnarsi, da subito, a migliorare le condizioni di sicurezza affinché lavoratori/trici e studenti/esse possano vivere gli spazi scolastici con maggiore tranquillità.
Nello stesso tempo continuiamo a batterci per ottenere il potenziamento dei trasporti, il medico scolastico, la riduzione del numero di alunni per classe e conseguentemente un piano straordinario di assunzioni, ma crediamo che la battaglia per la sicurezza, a meno che non voglia essere un alibi per tenere le scuole chiuse fino a fine pandemia, debba essere combattuta soprattutto dentro le scuole.
Per questo abbiamo elaborato un modello di delibera da portare nei Consigli di Istituto finalizzata all’acquisto di dispositivi di protezione, acquisti che sono più che possibili, visto che nelle scuole, e in particolare in quelle di secondo grado, esistono consistenti avanzi di amministrazione che si sono accumulati negli anni; le scuole spesso negano questa realtà e portano avanti la falsa narrazione secondo la quale “le scuole non hanno i soldi nemmeno per la carta igienica”, continuando così a premere affinché i genitori versino il contributo “volontario”. Un’amministrazione pubblica non è virtuosa se risparmia molto (non è un’azienda che deve fare utili da reinvestire); una scuola pubblica è virtuosa se spende bene la maggior parte dei soldi che ha a disposizione perché il suo compito è quello di innalzare il più possibile la qualità dell’offerta per i suoi giovani cittadini.
Il Covid rende ancora più drammatica questa situazione: mentre i soldi delle scuole giacciono in banca, non si acquistano dispositivi che potrebbero rendere la scuola più sicura.
Proponiamo dunque questa delibera, con la raccomandazione che essa deve essere adattata puntualmente alla realtà della singola istituzione scolastica.
Per districarsi nel bilancio scolastico ed individuare l’avanzo di amministrazione utilizzabile per gli acquisti, si rinvia alla “Guida critica al bilancio scolastico” che i Cobas hanno messo a punto da diversi anni (alcune diciture sono cambiate in seguito alla riforma della contabilità, ma la sostanza non cambia e la guida è in grado di guidare alla lettura del bilancio della propria scuola).
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Potete scaricare un VADEMECUM e altri MATERIALI
PECORE NERE. Cos’è e come ricorrere all’opzione metodologica di minoranza
di Serena Tusini – dal Giornale COBAS n. 6
Quando i costituenti scrissero l’art. 33 della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”), avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana; con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al singolo docente come lavoratore, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società.
Che fine ha fatto oggi la libertà di insegnamento? Certo non è stata abolita per legge (né sarebbe possibile, visto che è inscritta nella Costituzione) e nemmeno si sta tornando al libro unico di era fascista, ma è indubbio che da diversi anni stiamo assistendo ad un’omologazione decisa e voluta dall’alto, calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista, nel quale il principio dell’azienda è il principio di base, anche valoriale, di un’intera società e dunque anche della scuola; tutto ciò non è stato sostenuto solamente da provvedimenti normativi stringenti, ma è stato soprattutto implementato da pressioni costanti e fortissime che hanno trasformato giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della scuola pubblica.
Ecco alcune direttrici di tali stravolgimenti “a bassa intensità”:
1. il caso più eclatante sono i quiz Invalsi, i cui effetti sulla standardizzazione della didattica sono ormai patrimonio critico comune tra la maggioranza dei docenti e non solo;
2. i libri di testo sono ormai praticamente tutti sovrapponibili: che distanza dalla libertà di insegnamento che il singolo docente 15-20 anni fa esprimeva scegliendo il manuale da adottare, quando i testi erano diversificati per metodi e contenuti della materia di insegnamento; questo ha avuto come logica conseguenza che i presidi hanno ottenuto in molte scuole con estrema facilità che i testi fossero uguali per tutte le sezioni;
3. le prove per classi parallele sono state inserite in moltissimi PTOF, con un effetto deleterio molto simile ai quiz Invalsi, spingendo cioè verso una competizione sterile tra docenti che non tiene conto delle effettive differenze presenti tra le singole classi e tra i diversi approcci didattici;
4. libri di testo, presidi, indicazioni ministeriali spingono sempre più verso una didattica delle competenze che stravolge senso, direzione e finalità dell’atto educativo, tanto che chi continua a fare scuola concentrandosi sulla trasmissione profonda dei saperi viene giudicato un passatista;
5. programmazioni di dipartimento che pretenderebbero di sostituirsi alle programmazioni delle singole classi, come se queste non fossero composte da individui singoli portatori di singole potenzialità e/o difficoltà che dovrebbero essere al centro dell’attività di programmazione del singolo docente (anch’esso un individuo con le sue peculiarità pedagogiche);
5. ossessive griglie di valutazione standardizzate per materie, come se l’atto valutativo fosse un semplice atto meccanico, nel quale il percoso soggettivo dello studente e del docente scompaiono completamente;
6. corsi di formazione, spesso uguali ogni anno, che spingono i docenti ad allontanarsi sempre più dai contenuti delle loro discipline a favore di una didattica incentrata esclusivamente sulle metodologie, come se la conoscenza profonda degli argomenti fosse diventata secondaria e quasi facoltativa;
7. burocratizzazione delle difficoltà degli alunni attraverso sterili e spesso dannose certificazioni BES, che mettono da parte la questione centrale (le risorse economiche necessarie per aiutare fattivamente questi alunni) e che pretendono di considerare le difficoltà come patologie;
8. percorsi di alternanza scuola-lavoro che stanno imponendo alla scuola italiana il paradigma del “capitale umano”, trasformando gli alunni da cittadini in formazione a lavoratori (precari) in addestramento;
9. un’ossessiva spinta verso l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie, quando ormai molti studi stanno rilevando come esso abbia abbassato i livelli e la qualità dell’apprendimento.
Tutto questo, dicevo, è avanzato nelle singole scuole senza imposizioni forzate (ad esclusione forse dei quiz Invalsi, che infatti hanno trovato una resistenza culturale molto forte a livello dei singoli docenti), come se fosse una libera scelta della scuola stessa; i presidi, anch’essi sottoposti a sistematici condizionamenti ideologici da parte dei loro superiori, hanno portato queste questioni nei Collegi Docenti nei quali, complice la passività di tanti insegnanti, si è votato a maggioranza o all’unanimità determinando così un progressivo stravolgimento dell’attività didattica quotidiana, stravolgimento spesso accompagnato da una serie infinita di incombenze burocratiche che tali pratiche portano con sé.
Paradossalmente la scuola italiana, dopo il periodo fascista, non era stata mai così uniformata e centralizzata se non all’apparire dell’autonomia: non sarebbe stato il Ministero ad imporre il “cambiamento”, ma le scuole stesse avrebbero sposato le linee centralizzanti che i presidi erano incaricati di far passare nelle scuole. E così oggi le scuole “autonome” sono praticamente tutte uguali, i PTOF sono di fatto sovrapponibili e le “mission” della scuola rispondono sempre più chiaramente ai desiderata di Confindustria.
Ma la libertà di insegnamento non si può abolire, perché è inscritta appunto nella Costituzione. E infatti tutti i governi in ogni riforma della scuola sono stati costretti ad inserire un breve comma, che lascia aperta la possibilità per il singolo docente o per gurppi di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei colleghi e inserito nel PTOF. Si tratta della cosidetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava Piano Educativo d’Istituto: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’art. 33 della Costituzione, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio dei Docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del singolo e dunque, da allora, fino alla famigerata L. 107/2015, i legislatori “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti attualmente il comma 14 della L. 107 a proposito del PTOF, recita: “Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari”.
Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo, possiamo/dobbiamo utilizzare questa clausola, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere questo comma 14 che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.
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Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.
PERSONALE ATA
(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)
Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),“All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.
I compiti degli ATA sono costituiti da:
1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.
In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:
– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
“L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).
2) eventuali Attività aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.
3) eventuali Incarichi specifici
Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.
***
PERSONALE DOCENTE
(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).
“I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!
Gli obblighi di lavoro sono articolati in:
a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):
a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.
a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:
– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);
– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento
L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:
b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;
b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.
Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).
Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.
c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)
Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).
Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.
Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.
Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.
d) eventuali Funzioni strumentali
e) Supplenze temporanee
Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!
Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!
Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.
Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.
È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.
Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!
Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).
Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).
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Vittoria dei Cobas e delle scuole: il preside non può violare le delibere degli Organi Collegiali
Verso lo sciopero generale del 10 novembre
Pino Iaria, docente di matematica dell’I.I.S. Boselli di Torino e membro dell’Esecutivo Nazionale COBAS, in quest’anno scolastico era stato assegnato dal preside ad altra scuola, in violazione della continuità didattica e malgrado Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto avessero indicato quale primo criterio di assegnazione proprio tale continuità. Insieme a Iaria anche altre/i docenti sono stati/e spostati dalle loro classi, esclusivamente a causa del loro contrasto con il preside. In particolare lo spostamento di Iaria era determinato da ragioni ritorsive stante l’attività sindacale del docente che ha denunciato più volte sia in Collegio che all’USR condotte non conformi ai doveri professionali da parte del preside (tramite una puntuale verifica dei progetti e delle spese dell’Alternanza scuola-lavoro), nonché le pressioni del dirigente per “ritoccare” verbali di scrutini, ricevendo una contestazione disciplinare, poi archiviata dopo le puntuali controdeduzioni. E a conferma di tale atteggiamento vessatorio, in data 18.5.2017 nel corso del Comitato di valutazione il preside si era rivolto al prof. Iaria affermando: “io la sposterò di sede perchè lei è un elemento disturbatore”. Tali motivi hanno portato Iaria a dimettersi da tutte le cariche (Consiglio di Istituto, Comitato di Valutazione, RSU).
Dopodiché, i COBAS e Pino Iaria hanno presentato un ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c.: e il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto il ricorso, ordinando al dirigente di assegnare il prof. Iaria alle classi che aveva lo scorso anno, condannando peraltro il MIUR al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha così motivato l’ordinanza: “Dal quadro normativo emerge con chiarezza che l’assegnazione dei docenti alle classi non è materia rimessa alle unilaterali determinazioni del dirigente scolastico posto che l’indicazione dei criteri è attribuita al Consiglio d’Istituto e che in ogni caso il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il primo e prioritario criterio di assegnazione adottato era quello della continuità didattica ed a tale criterio il dirigente era tenuto ad attenersi avendovi peraltro aderito“. Infine, prima di ordinare al MIUR di reintegrare il prof. Iaria nelle proprie classi e condannare l’Amministrazione alle spese (che speriamo paghi il dirigente scolastico), così ha concluso il Giudice: “Neppure può sostenersi che la decisione adottata sia finalizzata a perseguire l’interesse superiore della scuola e tanto meno il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione: le vibranti proteste degli allievi e dei genitori, riportate dagli organi di stampa, nonché il rifiuto delle classi 4° e 5° della sezione O a seguire le lezioni di matematica dimostrano inequivocabilmente come l’interesse superiore non sia stato soddisfatto“.
E’ dunque questa una sentenza “storica” in una fase in cui la scuola italiana è stravolta dalla legge 107 e dagli abusi di potere di tanti presidi, convinti di poter esercitare un ruolo padronale nelle loro scuole e premiati, pare, con un aumento contrattuale pari a dieci volte la misera elemosina che si prospetta per docenti ed ATA.
Grazie dunque a Pino Iaria, agli allievi/e e ai genitori del Boselli, all’avv. Alessio Ariotto, per la fermezza e perseveranza che hanno dimostrato nel tutelare gli studenti e chiarire a tanti presidi che la SCUOLA non è un’azienducola che produce merci di bassa qualità, “governabile” in maniera padronale da tanti piccoli Marchionne, ma un cruciale BENE COMUNE ove va garantito il massimo rispetto per chi la vive e frequenta quotidianamente e per i diversi organi che la compongono.
E tutto questo lo ricorderemo e lo porteremo in piazza in particolare il prossimo 10 novembre durante lo sciopero generale della scuola.
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