
Le procedure di nomina da GPS non potevano – e non potranno più – considerare “rinunciatari/e” coloro che non avessero avuto una supplenza da queste graduatorie solo perché in un determinato turno non erano disponibili posti relativi alle specifiche preferenze espresse. In sostanza, chi risultava esclusa/o dalle nomine di un turno, non doveva perdere il diritto ad avere una cattedra o un altro posto nelle fasi successive di nomina.
Questo principio è ora esplicitamente enunciato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 18156/2026 dove si legge: «Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui talune sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».
Così viene definitivamente cancellata l’ingiustizia che dal 2022 è stata operata dall’amministrazione «sull’assunto che l’esclusione dai turni di nomina successivi dell’aspirante che non abbia selezionato nella propria domanda tutte le sedi disponibili sarebbe funzionale all’economicità ed efficacia del procedimento di conferimento delle supplenze», cioè anteponendo presunte ragioni di snellimento del procedimento – per altro malamente “automatizzato” dal famigerato “algoritmo” – al principio del rispetto della graduatoria, sancito dalla l. n. 124/1999 e dalla Costituzione.
Come ancora chiarisce la sentenza: «In definitiva, l’interpretazione adottata dall’Amministrazione non è confortata da una sicura base testuale, risulta smentita dall’esegesi sistematica e teleologica del comma 4, e, peraltro, non è priva di una intrinseca irragionevolezza, perché prevede effetti pregiudizievoli a carico dell’aspirante non coerenti con il comportamento dell’interessato e, comunque, esorbitanti rispetto alla asserita finalità di assicurare il buon andamento della procedura».
COSA SUCCEDE ADESSO?
Per il futuro, il MIM si è adeguato a una più ragionevole interpretazione della normativa e – infatti – nell’O.M. n. 27/2026 ha riformulato l’ultima parte del comma 10 dell’art. 12, che adesso chiarisce: «Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse».
Per il passato, invece, occorrerà che il personale docente illegittimamente escluso negli ultimi quattro anni dalle procedure di nomina si rivolga ai tribunali per ottenere giustizia. Le sedi COBAS Scuola rimangono a disposizione di coloro che hanno subito questa ingiustizia per valutare le eventuali azioni da intraprendere.
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