Dopo la preoccupante vicenda degli organici di sostegno, un ulteriore ennesimo corto circuito istituzionale rischia di abbattersi, come un’accetta, sul diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità di Palermo e provincia per l’a.s. 2026/2027.

Come COBAS Scuola Palermo e Osservatorio Diritii Scuola raccogliamo e rilanciamo con forza l’allarme e la protesta dei Docenti Referenti per l’Inclusione e delle RSU delle Scuole palermitane. La Nota emanata dalla Città Metropolitana di Palermo il 26 maggio u.s. è un atto irricevibile: un tentativo di scaricare sulle scuole responsabilità improprie, alzando barriere burocratiche che calpestano la normativa nazionale vigente (d.lgs. n. 66/2017, l. n. 104/92 e s.m.i.), quella regionale siciliana relativa all’assistenza specialistica ed igienico-personale (l.r. n. 24/2016 modificata dalla l.r. n. 10/2019) e la stessa Costituzione (artt. 34 e 38).
Non permetteremo che i diritti degli studenti più vulnerabili e la dignità dei lavoratori della scuola e degli operatori specializzati vengano sacrificati a logiche di risparmio o giustificate da inefficienze amministrative proprie di Città Metropolitana di Palermo, avallate dalla Regione Sicilia e disattese dalle ASP per insufficienza delle risorse umane a loro disposizione.
I punti della nostra mobilitazione: perché la Nota va ritirata o modificata
– La sovranità del GLO non si tocca: Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) è l’unico organo sovrano titolato a deliberare le ore di assistenza specialistica, S.I.A.M. e trasporto, sulla base dei bisogni reali dell’alunno. Condizionare l’accettazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) alla firma dell’ASP – quando spesso i medici non si presentano ai tavoli nonostante la regolare convocazione delle scuole – è un ricatto burocratico illegittimo. La prova di convocazione dell’ASP deve bastare.
– No ad automatismi legati ai “commi” INPS: le ore di supporto si assegnano guardando la persona, non i codici freddi di un verbale di invalidità. Sganciare le tutele dalla valutazione clinico-pedagogica del GLO per legarle a meri automatismi amministrativi è un salto all’indietro di trent’anni sul piano dell’inclusione.
– Termine perentorio del 30 giugno? Un muro contro i diritti: imporre una scadenza così rigida significa escludere scientificamente tutti gli studenti che otterranno una certificazione o un aggiornamento della diagnosi nei mesi estivi o a inizio anno. Servono finestre di flessibilità per garantire l’accesso ai servizi a tutti gli aventi diritto, dal primo giorno di scuola. Su questo punto accogliamo positivamente la recente nota di chiarimento da parte di CMP, ma gravissimo rimane il quadro complessivo in cui si inserisce la nota di CMP del 26 maggio scorso.
– La richiesta illegittima: si richiede che dalla Diagnosi Funzionale o dal Profilo di Funzionamento «si evinca che la patologia sia tale da richiedere l’attivazione del servizio». La valutazione della necessità del servizio non discende automaticamente in modo meccanico dalla “patologia” o da un certificato medico, ma dalla valutazione pedagogico-didattica e funzionale complessiva effettuata dal GLO. È il PEI il documento con cui si decide l’attivazione e la misura del servizio.
– La circolare impone alle famiglie dei ragazzi nati nel 2008 (che diventeranno maggiorenni nel 2026) l’obbligo di presentare la richiesta di tutela/amministrazione di sostegno al Tribunale entro un anno, pena l’esclusione dai servizi per l’anno successivo. L’attivazione di una misura di protezione giuridica (interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno) è una facoltà e una scelta che l’ordinamento rimette alla famiglia e al giudice, da valutarsi caso per caso in base all’effettiva capacità dell’individuo. L’Amministrazione non può istituire un obbligo generalizzato di ricorso al Tribunale né tantomeno sanzionare l’eventuale inerzia con la revoca o il rifiuto di un servizio all’integrazione scolastica spettante all’alunno.
Basta burocrazia inutile: le scuole devono trasmettere solo i PEI e i verbali del GLO. Chiedere ulteriore documentazione ridondante serve solo a rallentare la macchina amministrativa e a sovraccaricare le segreterie e i referenti.
Diffidiamo formalmente la Città Metropolitana di Palermo e l’ASP ad adempiere ai propri doveri d’ufficio nel rispetto delle norme nazionali e chiediamo:
1. L’apertura di un tavolo di coordinamento che veda il coinvolgimento dei referenti per l’inclusione, dei Dirigenti scolastici, dell’USR, della Città Metropolitana, dell’ASP, delle OO.SS. e delle organizzazioni e federazioni a tutela dei diritti degli alunni con disabilità.
2. La modifica delle linee guida della Nota del 26.5.2026, recependo in toto le richieste dei docenti in merito alla validità dei PEI anche in assenza della firma dell’ASP (allegando la semplice prova di regolare convocazione) e alla flessibilità delle scadenze.
3. Nessun limite alla erogazione dei servizi in base ai commi. La legge stabilisce che il supporto assistenziale va quantificato caso per caso dal GLO nel PEI. Negare i servizi in modo automatico a chi ha il “comma 1” è una violazione delle regole e dei diritti dell’alunno/a.
4. Nessun controllo ingiustificato sui dati. La gestione del servizio (regolata dalle leggi regionali n. 24/2016 e n. 10/2019) non dà alla Città Metropolitana il diritto di raccogliere dati sensibili che non le competono. La Città Metropolitana ha un compito puramente esecutivo ed organizzativo. Non ha l’autorità legale né clinica per rimettere in discussione le decisioni prese nell’ambito del GLO in forza della l. n. 104/92.
5. Nessun scaricabarile sulla scuola, su carichi amministrativi che dovrebbero essere di competenza esclusiva degli uffici della città Metropolitana di Palermo. Nella nota si legge «… il compito di verificare la corretta presentazione della documentazione nei modi e nei tempi, indicati nelle presenti linee di indirizzo, spetta al Dirigente Scolastico, che è, pertanto, direttamente responsabile di qualunque disservizio causato dall’invio di richieste incomplete o tardive» e costituisce una grave forzatura giuridico-amministrativa e un tentativo illegittimo di scaricare le responsabilità istituzionali dell’Ente locale. Il Dirigente scolastico agisce come mero intermediario istituzionale che trasmette i dati e le deliberazioni del GLO. Se un servizio non viene erogato, la responsabilità del disservizio (anche di natura risarcitoria davanti al giudice) ricade sull’ente titolare della funzione (la Città Metropolitana), che non può esonerarsi colpevolizzando la scuola per vizi formali o ritardi nell’invio.
Se non arriveranno risposte immediate e concrete, i COBAS Scuola e ODS sosterranno ogni azione legale e sindacale, al fianco delle famiglie e dei lavoratori per difendere la Scuola pubblica, democratica e realmente inclusiva.

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