Da quando il cosiddetto “razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” [d.P.R. n. 81/2009] ha provveduto a tagliare tante istituzioni scolastiche con l’eufemistico “dimensionamento” nonché a saturare tutte le cattedre delle scuole secondarie a 18 ore settimanali [“anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre”], abbiamo assistito – oltre al conseguente taglio dell’organico docente e ATA – a una sempre maggiore frequenza di cattedre costituite su più plessi o su più scuole [queste ultime, le cattedre orario esterne – COE].
Se tutte/i noi lavoratrici/ori della scuola [personale docente e ATA] conoscessimo meglio diritti e doveri. Se invece di “mugugnare” nei corridoi imparassimo a prendere parola nelle sedi dove ci si confronta e si decide, a partire dagli Organi Collegiali.
Nello scorso mese di agosto abbiamo inviato una diffida a scuole, MIM e ESPERO per chiedere il rispetto dell’Accordo del 16.11.2023 relativamente all’adesione automatica al Fondo tramite il truffaldino meccanismo del silenzio-assenso, ma ancora non è giunto alcun chiarimento. Non fornendo le indicazioni previste da questo Accordo, forse costoro sperano nella distrazione di lavoratori e lavoratrici che rischiano di ritrovarsi
martedì 16 luglio, alle ore 18.30 presso la sede COBAS Scuola piazza Unità d’Italia n. 11, Palermo RIUNIONE SUL RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Come scrivevamo oltre un anno fa [leggi qui], le draconiane politiche economiche dei governi Berlusconi-Monti-Letta, seguite alla crisi economica del 2008, avevano individuato nel blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici una facile soluzione per raggranellare risorse e scaricare su lavoratori e lavoratrici il costo di quella crisi. A seguito di numerosissimi ricorsi contro queste inique manovre, negli anni successivi, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affrontato la questione [Sent. n. 304 e n. 310/2013, n. 154 e n. 219/2014, n. 178/2015 e n. 167/2020], ritenendo legittima la disciplina del “blocco”, ma condizionandone gli effetti – per la sua eccezionalità – al rispetto dei rigidi limiti temporali previsti.
I COBAS Scuola proseguono nelle battaglie giudiziarie a tutela del personale docente e ATA contro il M.I.M.
Ci rivolgiamo ai Giudici del Lavoro affinché venga puntualmente applicata l’uguaglianza fra lavoratori di ruolo e non di ruolo senza alcuna discriminazione, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, anche se il Ministero con disinvoltura ignora questa parità, confidando sul fatto che, se un gran numero di coloro che subiscono abusi non agisce in giudizio, si ottengono grossi risparmi nel bilancio dello Stato.
Casi concreti in cui si può agire in giudizio con certezza di vittoria:
Con la sentenza n. 153/2023, pubblicata lo scorso 25 ottobre, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Perugia ha accolto il ricorso patrocinato dai COBAS Scuola e annullato, dichiarandole illegittime, tutte e cinque sanzioni irrogate serialmente dalla dirigente scolastica protempore dell’ITT Allievi da Sangallo di Terni che tra il gennaio 2016 e il febbraio 2018 ha illegittimamente sospeso dal servizio e dallo stipendio un docente per un totale di sette giorni.
Filed under: Sanzioni disciplinari, Vertenze e ricorsi | Commenti disabilitati su LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CANCELLA LE ILLEGITTIME SANZIONI DISCIPLINARI DEI PRESIDI SCERIFFO
Importante vittoria in giudizio dei COBAS Scuola, il Tribunale di Brindisi ha integralmente accolto il ricorso presentato da un collaboratore scolastico per il riconoscimento del diritto alla corretta attribuzione del punteggio per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina [6 punti invece di 0,6 che gli erano stati attribuiti].
IL TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCE TUTTO IL PRERUOLO AI NOSTRI RICORRENTI
Un’altra Sentenza del Tribunale di Palermo [reg. 8752/2019] ha finalmente raggiunto l’obiettivo del riconoscimento ai nostri ricorrenti “alla data dell’immissione in ruolo [omissis], all’inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento” integrale di tutti i periodi effettivamente svolti con contratti a tempo determinato.