
La vicenda dei permessi retribuiti per i docenti è stata oggetto di un continuo contenzioso che nel tempo ha consolidato il diritto del personale a fruire complessivamente di 9 giorni per motivi personali o familiari.
A seguito dell’ordinanza della Cassazione n. 12991/2024, su un caso molto particolare [QUI], era stato sollevato un polverone relativamente alla discrezionalità dei dirigenti di valutare i motivi della richiesta, ma anche in quel caso la stessa Corte di Appello di Milano [sent. n. 381/2018], aveva esplicitamente ritenuto «indipendente» quella specifica vicenda da quanto già stabilito da una giurisprudenza costante e favorevole ai/lle docenti. Infatti, secondo la Corte di Appello, in quel caso la decisione era dipendente dal Contratto Integrativo vigente nell’Istituto del ricorrente, che – sciaguratamente – attribuiva al dirigente la possibilità valutare le motivazioni addotte.
Un motivo in più per eleggere RSU capaci di evitare ulteriori compressioni dei diritti di docenti e ATA.
A conferma del diritto ai 9 giorni fruibili come permessi per motivi personali o familiari arriva la recente sentenza n. 188/2026 del Tribunale di Vicenza, che ricostruisce il legittimo perimetro contrattuale entro cui inquadrare la decisione: «secondo le disposizioni soprarichiamate [art. 15, comma 2 e art. 13, comma 9 del CCNL 2007, ndr], al personale docente spettano, per motivi familiari o personali, tre giorni di permesso retribuito, nonché, per gli stessi motivi, sei giorni di ferie fruibili durante i periodi di attività didattica senza che sia necessario che ricorrano le condizioni a cui l’art. 13, comma 9, ne subordina la fruibilità nei periodi in questione […], previa presentazione di domanda corredata dalla documentazione, anche autocertificata, attestante la sussistenza di detti motivi», e – soprattutto – ribadisce quanto sosteniamo da sempre: «conseguentemente, nessun potere discrezionale è attribuito al Dirigente Scolastico in merito alla concessione o meno del permesso (o delle ferie), in particolare, non gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, potendo solo esercitare un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’offerta della documentazione diretta ad attestare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda, anche tramite autocertificazione».
Speriamo che questa ulteriore sentenza, che si aggiunge a una costante ed estesa giurisprudenza favorevole ai/lle ricorrenti, possa far desistere i troppi dirigenti che continuano ancora a non riconoscere questo diritto dei docenti.
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