ASSISTENTI AUTONOMIA E COMUNICAZIONE

Sì è svolta il 20 novembre 2019 la prima assemblea pubblica COBAS Assistenti Autonomia e Comunicazione che operano nelle scuole della Città metropolitana di Palermo e dei Comuni della Provincia.
Dal dibattito è emerso il profondo disagio che lavoratrici e lavoratori vivono quotidianamente nelle nostre Scuola a partire dai problemi legati alla illegittima applicazione del CCNL Coop Sociali.
Le problematiche della categoria sono ormai da diversi anni sempre le stesse:

  1. contratti di lavoro di breve durata con rinnovi che talune volte hanno cadenza addirittura mensile (nonostante il servizio debba essere erogato per legge per l’intero anno scolastico senza vincoli di bilancio);
  2. livelli di inquadramento che in alcuni casi risultano essere diversi e più bassi rispetto a quanto riportato sul CCNL di categoria;
  3. mancata sussistenza del diritto alla retribuzione in caso di assenza dell’assistito con gli eventuali recuperi orari spesso impraticabili;
  4. completa assenza di meccanismi di continuità e di tutela della forza lavoro la cui sostituzione può avvenire arbitrariamente e anche in assenza di gravi e comprovati motivi;
  5. mancata erogazione da parte di alcune Cooperative dell’una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale dello scorso maggio.

Ulteriore elemento di instabilità della categoria è la mancata pubblicazione delle Linee Guida che omogeinizzino le procedure di affidamento e organizzazione dell’Assistenza sul territorio regionale così come le continue pressioni per l’abbassamento qualitativo del servizio.
Tutte storture i cui danni, oltre che sugli assistenti, ricadono sugli assistiti con disabilità e le loro rispettive famiglie.
Dalla riunione è quindi emersa una marcata frustrazione per le condizioni in cui versa da anni la categoria degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione, ma allo stesso modo abbiamo ricevuto diverse istanze e proposte che ci hanno fatto comprendere come la categoria sia pronta a fare valere i propri diritti dopo anni di torpore.
Dopo aver già richiesto urgenti incontri con la Città Metropolitana, l’Ispettorato del Lavoro e le Cooperative operanti nel settore per la Provincia di Palermo, i Cobas per l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione intendono proseguire con energia un percorso volto al definitivo miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, convinti che tale evoluzione non sia più procastinabile.

INTERNALIZZAZIONE COOP PULIZIE. IL C.S.P.I. CONDIVIDE LE NOSTRE PROPOSTE

INTERNALIZZAZIONE ATA PER DIPENDENTI COOP PULIZIE

LE NOSTRE PROPOSTE CONDIVISE DAL C.S.P.I. 

Lo scorso 13 novembre il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha pubblicato il parere sul decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato a giorni, per la stabilizzazione nel profilo ATA degli ex-LSU e dei cosiddetti “appalti storici”, come previsto dalla legge di Bilancio approvata nel dicembre 2018.

Nel parere sono espresse una serie di osservazioni che recepiscono pienamente alcune delle proposte che in questi mesi la Confederazione Cobas aveva avanzato con forza per perfezionare l’importante traguardo dell’internalizzazione dei servizi di pulizie scolastiche. Nello specifico il CSPI recepisce le seguenti nostre proposte:

  • I posti ATA accantonati che verranno sbloccati devono essere 11.507 e non 12.263 come previsto nella bozza di decreto interministeriale.
  • I periodi di sospensione estiva imposti dalle aziende private in particolare alla platea degli appalti storici, non deve essere preso in considerazione. In altri termini quei lavoratori che avevano la sospensione estiva e hanno prestato servizio effettivo per 10 mesi, devono vedersi riconosciuto un anno di servizio.
  • Deve essere inserita la possibilità di poter accedere ai posti eventualmente vacanti in altra provincia all’interno della regione di riferimento. Al contrario si correrebbe il rischio di esuberi o part-time in determinate province e posti non assegnati per mancanza di lavoratori con i requisiti necessari in altre.
  • Permettere di partecipare alla procedura concorsuale anche a quei lavoratori che al momento non possiedono i necessari requisiti di titolo di studio (terza media) che in ogni caso stanno per completare il percorso di studio richiesto.

Come è noto i pareri del CSPI non sono vincolanti per l’Esecutivo: per questo la Confederazione Cobas chiede con forza che le modifiche proposte vengano prese in seria considerazione e inserite nel decreto interministeriale che dovrà delineare modalità e tempistiche del concorso per la stabilizzazione.

In conclusione i Cobas chiedono di non attendere oltre nell’emanazione del decreto per permettere di rispettare le tempistiche previste dalla legge, ovvero l’assunzione nel profilo ATA a partire dal 1° gennaio 2020, e soprattutto di mettere in campo soluzioni immediate per le migliaia di lavoratori che resteranno drammaticamente esclusi dall’internalizzazione.

INCONTRO COL MIUR SULL’INTERNALIZZAZIONE PULIZIE

INCONTRO AL MIUR SU INTERNALIZZAZIONE EX LSU E APPALTI STORICI

Nell’ultimo incontro col MIUR abbiamo dovuto ancora constatare che, a poco meno di due mesi dal licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative impegnate nelle pulizie delle scuole, non vi sono risposte certe per la loro totale internalizzazione. I posti autorizzati dal MEF sono poco più di 11.000 mentre gli aspiranti supererebbero i 16.000. Un dato che il MIUR non è in grado di confermare prima della presentazione delle domande.

A questa mancanza di chiarezza si aggiunge l’incertezza per la sorte degli esclusi. Il MIUR ha indicato generici ammortizzatori sociali ancora tutti da definire, mentre è necessario un piano di accompagnamento alla pensione per i più anziani e un piano di ricollocamento per garantire continuità occupazionale e reddituale per tutti gli altri.

Tutto questo mentre la drammatica situazione relativa all’insufficiente vigilanza nelle nostre scuole, come dimostra la tragica morte dell’alunno di Milano, rende quanto mai urgente, dopo tagli pluridecennali, il potenziamento dell’organico del personale ATA.

Le uniche risposte positive del Miur sono state quelle “a costo zero”. Condividendo il principio di assumere il più alto numero possibile di lavoratori, i Cobas hanno ottenuto i seguenti chiarimenti:

  • per il raggiungimento del requisito dei 10 anni si terrà conto anche di eventuali periodi di interruzione non dipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • allo scopo di assumere il maggior numero di lavoratori possibile, ad un certo numero di essi saranno stipulati contratti a tempo parziale; man mano che i più anziani saranno collocati a riposo, altri potranno passare da un contratto part time ad un contratto a tempo pieno;
  • la differenza di 244 posti, tra gli 11.507 posti accantonati (Tab. E dell’organico ATA) e gli 11.263 disponibili per l’internalizzazione, dipenderebbe ancora una volta – come già lo scorso anno per l’internalizzazione dei lavoratori palermitani – da un più oneroso calcolo del MEF sul costo di ogni posto. Il MIUR taglia nelle regioni dove stima minori assunzioni;
  • il concorso sarà bandito subito dopo l’emanazione del decreto;
  • il MIUR ha acquisito le nostre proposte di revisione della tabella di valutazione di titoli e servizi, da calibrare meglio su questa tipologia di lavoratori. Vedremo cosa verrà accolto.

I Cobas valutano negativamente:

  • l’incertezza sull’assunzione di chi è in possesso dei requisiti e il taglio della retribuzione per chi sarà costretto ad accettare il contratto part-time, quando siamo in presenza di stipendi già molto bassi anche per chi è a tempo pieno;
  • l’assenza di soluzioni per gli esclusi, come già accaduto nel caso dell’internalizzazione dei lavoratori palermitani, per i quali chiediamo un intervento urgente e risolutivo;
  • le difficoltà ad attivare la scelta di concorrere su più province, che permetterebbe l’internalizzazione nelle province con più disponibilità di organico, diminuendo gli esclusi.

Valuteremo come proseguire la vertenza insieme ai lavoratori.

PERSONALE ATA: ORGANICI E SUPPLENZE. Le nostre richieste al MIUR

Un altro argomento che abbiamo affrontato nell’ultimo incontro al MIUR col sottosegretario Giuseppe De Cristofaro è quello relativo al personale ATA. Anche in questo caso il sottosegretario si è impegnato a proseguire con successivi incontri tecnici con i funzionari addetti a seguire più dettagliatamente le questioni da noi sollevate. Di seguito un breve riepilogo delle questioni affrontate e delle nostre richieste.

ORGANICI

Per quanto riguarda gli organici dei collaboratori scolastici, una cosa è avere 1.000 alunni nello stesso edificio o con poche “succursali”, altro è avere 15/16 plessi, con pesanti conseguenze in termini di sicurezza e di diritti. Come si fa a non considerare pienamente questo aspetto nella determinazione degli organici, eliminando i vari vincoli attualmente vigenti? Spesso le scuole sono senza vigilanza o con collaboratori scolastici costretti a fare gli straordinari quotidianamente. Come potrebbe, altrimenti, un unico collega con un orario di 36 ore, coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?

A causa della dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico, ogni istituzione scolastica – anche le scuole del primo ciclo o gli istituti comprensivi – avrebbe bisogno di un tecnico informatico.

In sintesi, gli organici ATA vanno definiti non solo in base al numero degli alunni o al numero di alunni disabili, ma anche in base a quanti hanno mansioni ridotte e in base al numero dei plessi.

Vanno benissimo i nuovi concorsi per il profilo di Dsga e il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia, ma è necessario anche un aumento stabile di organico del personale ATA, le assunzioni per assorbire i precari, l’introduzione del profilo di assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo, l’eliminazione della distinzione tra organico di fatto e di diritto.

Vanno superate le limitazioni imposte dalla l. n. 111/2011 (di conversione del d.l. n. 98/2011), che ha fissato il limite della dotazione organica del personale a quella determinata nell’a.s. 2011/2012. Il d.lgs n. 66/2017 (come modificato dal d.lgs n. 96/2019) stabilisce che nella definizione degli organici del personale ATA bisogna tener conto della presenza di alunni/studenti disabili certificati. Ma sempre nei limiti del 2011!

SUPPLENZE

Un altro problema del personale ATA, che è quotidianamente oggetto di battaglia, riguarda le sostituzioni. Fino a qualche tempo fa il lavoro di un AA o di un AT non valeva niente: infatti, se si ammalava non poteva essere mai sostituito. Ora, per essere sostituito deve venirgli un “coccolone” ed ammalarsi per almeno 30 giorni. Un pochino più fortunati sono i CS, che possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza, ma solo se “l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.”

RICHIESTE ESSENZIALI

Per tutte le figure di personale ATA: un aumento stabile di organico, che deve essere davvero proporzionale non solo al numero degli alunni e al numero dei disabili, ma anche al numero dei plessi e in considerazione di quanti hanno le mansioni ridotte.

Il superamento della distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, perché i posti in organico di fatto sono necessari per il funzionamento minimo delle scuole.

Lo spostamento delle pratiche seriali dalle scuole (segreterie) presso altri centri ministeriali, poiché queste funzioni improprie non hanno una diretta connessione con l’attuazione del piano dell’offerta formativa. La costituzione delle reti per lo svolgimento di queste pratiche significa solo dover far lavorare ancora gratuitamente il personale ATA.

L’estensione della figura di AT nelle scuole del primo ciclo per garantire il funzionamento dei circa 2.000 laboratori di queste scuole, costrette a ricorrere a ditte esterne o a collaborazioni plurime con costi aggiuntivi che gravano sul funzionamento.

Riteniamo anche fondamentale definire delle tabelle nazionali per l’organico degli AT, al pari degli altri profili. Siamo contrari all’accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto.

CONDANNATO DIRIGENTE CHE NON FORNISCE INFORMAZIONI ALLE RSU

Accolto il ricorso dei COBAS Scuola per condotta antisindacale al Liceo ”Cagnazzi” di Altamura (BA)

Il Giudice del Lavoro ha acclarato un comportamento antisindacale di omessa, tardiva e parziale informazione preventiva e successiva alle RSU.

I Cobas – Comitati di base della scuola della provincia di Bari, esprimono viva soddisfazione per il recente Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari (n. 43495/2019) a tutela delle prerogative sindacali dell’RSU e dell’’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola

Il fatto: Il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Bari) non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “… in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc… , sulla base di una completa informazione”.

La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola Bari, successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente. Il DS forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo”, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.

I Cobas Scuola hanno depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del DS per comportamento antisindacale.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le richieste dell’organizzazione sindacale Cobas Scuola facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto da parte della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del BONUS premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.

Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Liceo “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente” e condannava, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

I Cobas scuola di Bari e della Puglia esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati, da taluni dirigenti scolastici, e colgono l’occasione per esprimere grande apprezzamento sia per la RSU Cobas Scuola, prof. Vincenzo Rinaldi, per la determinazione e la perseveranza dimostrata nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e contribuire al corretto funzionamento della scuola, sia per l’avvocata Loretta Moramarco, per la professionalità ed il contribuito dato al conseguimento di questo risultato.

Bari, 15 ottobre 2019 – Cobas Scuola Bari

RIPARTE LA SCUOLA TRA PRECARIATO E INTERROGATIVI SUL NUOVO GOVERNO

La scuola riparte tra precariato e interrogativi sugli intenti del governo in formazione

Si assiste all’ennesima crisi di governo. I sindacati di Palazzo si rivolgono alle forze politiche per salvare il decreto precari, un decreto che i COBAS da subito hanno bollato come lontano dall’obiettivo dell’assunzione di tutti i precari ATA e docenti con almeno 36 mesi di servizio su tutti i posti liberi a vacanti, con la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto, che equivarrebbe ad altre 30mila assunzioni.

Dopo la vergognosa ritirata dello sciopero unitario dello scorso 17 maggio, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda piangono lacrime di coccodrillo chiedendo che “la scuola non paghi per l’ennesima volta l’incuria della politica”. Fingono di dimenticare che la scuola paga proprio l’incuria dei sindacati di Palazzo, che anche in quell’occasione hanno abbandonato al loro destino i 200mila precari della scuola, dopo essere stati assenti nelle piazze per chiedere la riapertura delle GaE, la stabilizzazione dei precari, la tutela dei Diplomati Magistrali e degli Insegnanti Tecnico-Pratici.

La fine del governo lascia in mezzo al guado la chiamata diretta da parte dei presidi (il Ddl deve concludere l’iter legislativo), abolita per contratto ma non per legge, che per il momento si è limitata ad abrogare solo la titolarità su ambito. La “quota 100”, che ha comunque permesso a migliaia di docenti e Ata penalizzati dalla Fornero di andare in pensione, ha però incrementato la carenza di personale, dato che i posti liberati non saranno completamente coperti dal personale che è stato assunto in questi giorni. Con l’aggravante che l’esaurimento di molte graduatorie renderà sempre più necessaria la chiamata dalle Messe a Disposizione, con procedure inevitabilmente poco chiare.

In sostanza, le scuole si aprono con personale ATA e docente che sarà precario in 1 caso su 5, mentre l’intesa firmata dai Cinque sindacati si rivela fuffa per quello che era, poiché saltano sia i concorsi riservati che erano stati annunciati (mentre sono terminati quelli varati dai precedenti governi) sia i percorsi per l’abilitazione dei tanti precari.

Per quanto riguarda il sostegno degli alunni diversamente abili, gran parte delle cattedre andranno in supplenza a docenti non specializzati, con gli ormai abituali problemi di continuità, che sarebbero risolti dall’attivazione di percorsi di specializzazione gratuiti e dall’assunzione. Il 40% delle cattedre di sostegno sarà “in deroga”, cioè 2 posti su 5 saranno con supplenza fino al 30 giugno e senza la possibilità di far rientrare tali posti nell’organico di diritto.

Come sempre, le famiglie e i docenti potranno contare sul supporto legale dei COBAS affinché siano effettivamente garantiti i diritti degli alunni diversamente abili, rivolgendosi alle nostre sedi.

Per quanto riguarda il personale ATA, le 8mila assunzioni che si stanno facendo in questi giorni sono assolutamente insufficienti a coprire gli altri 22mila posti vacanti, i 30mila in organico di fatto che sarebbero da collocare in organico di diritto e gli ulteriori 20mila che sarebbero necessari a coprire l’aumento dei carichi di lavoro derivanti dalla Legge 107 approvata a colpi di fiducia dal governo Renzi. Senza contare che, grazie anche alle gravi posizioni assunte da Cgil Cisl e Uil nell’incontro dello scorso 1° agosto sull’internalizzazione dei lavoratori ex-LSU e appalti storici, quei lavoratori attenderanno ancora il posto di lavoro che è stato loro tolto per far mangiare ditte e cooperative in combutta con quei sindacati.

OBBLIGHI DI LAVORO PER ATA E DOCENTI

Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.

PERSONALE ATA

(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)

Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

I compiti degli ATA sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:

– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).

2) eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.

Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici

Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

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PERSONALE DOCENTE

(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).

I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):

a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.

a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:

– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);

– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).

Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali

e) Supplenze temporanee

Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!

Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.

A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).

GARANTIRE I DIRITTI DI STUDENTI E STUDENTESSE DISABILI ATTRAVERSO LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI/LLE ASSISTENTI

Dopo l’affollata assemblea della scorsa settimana, in cui sono state evidenziate le criticità contenute nell’Avviso di accreditamento per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli studenti e alle studentesse della Città Metropolitana di Palermo nonché le discordanti procedure messe in atto dai diversi Enti Locali siciliani per fornire il servizio, durante la manifestazione delle Associazioni aderenti FIRST e delle OO.SS. sotto l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si è svolto un incontro con la dott.ssa Barresi e l’assessore Scavone.

Durante l’incontro è stato comunicato il testo che sostituirà il 2° comma dell’art. 6 della l. r. n. 24/2016 sulla delega della Regione alle ex province siciliane della gestione dei servizi di assistenza. Questo nuovo testo prevede, come già da tempo richiesto, l’adozione di“linee guida al fine di rendere omogenea l’erogazione del servizio in tutto il territorio regionale”. L’Assessorato ha anche assicurato, dopo una preliminare interlocuzione con le tre Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali della regione, il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee guida, nell’interesse degli studenti e delle studentesse disabili e anche dei diritti degli operatori e delle operatrici che da anni garantiscono questo servizio.

A proposito delle criticità dell’attuale gestione dei servizi, a nostro parere peggiorate dal nuovo Avviso della Città Metropolitana di Palermo, è stata ribadita la necessità di garantire:

– sufficienti risorse economiche per l’erogazione di tutti i servizi richiesti;

– il rispetto delle ore di assistenza previste dal Piano Educativo Individualizzato – PEI, redatto per ogni studente/ssa senza le decurtazioni attualmente conseguenti alle eventuali assenze;

– l’effettiva collaborazione/copresenza tra assistenti e docenti di sostegno.

Per quanto ci riguarda, ribadiamo la necessità di sospendere il nuovo iter di accreditamento per trovare soluzioni che consentano di:

1.“assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia”(art. 5, comma 1, lett. e) l. n. 104/1992) anche attraverso l’accreditamento diretto degli/lle assistenti;

2. tenere in debito conto il punto 2. della Delibera ANAC n. 32/2016;

3. prevedere procedure di sostituzione del personale assente che garantiscano la continuità del servizio in favore della persona disabile;

4. prevedere una clausola che garantisca la continuità lavorativa del personale;

5. mantenere il “rischio di impresa” in capo agli enti accreditati;

6. rispettare l’inquadramento per il personale Assistente previsto dal CCNL Cooperative Sociali 2017/2019;

7. prevedere un sistema di rilevazione delle presenze rispettoso dei diritti del personale.

Palermo, 13 giugno 2019

Convegno: QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLA SCUOLA? – Palermo 17-4-2019

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016 viale Manzoni 55, 00185 Roma – tel. 06 70452452 fax 06 77206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 – cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale docente e Ata della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE

LAVORATRICI DELLA SCUOLA?

L’azione sindacale e giudiziaria

nei meandri di leggi e contratti

mercoledì 17 aprile 2019 – ore 8.30 – 14,00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.30 – Relazioni

LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI DOCENTI E ATA

prof. Ferdinando Alliata, CSP Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

avv. Mariachiara Garacci

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

prof. Giuseppe Arcidiacono, CESP Catania

ore 12.30 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESONERO

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su:

http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009


ORDINANZA DEL TAR SICILIA CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

UN’ALTRA IMPORTANTE ORDINANZA DEL TAR SICILIA

CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019 ha riconosciuto quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe – oltre a non garantire la qualità della didattica – viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio e aggrava i rischi per l’incolumità pubblica.

Ancora una volta, i genitori degli studenti di un istituto superiore della provincia di Palermo, rappresentati e difesi dall’avvocata Mariachiara Garacci, sono stati costretti a impugnare un provvedimento con cui la dirigente scolastica aveva disposto “la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, della classe (omissis) con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti”.

Il Tribunale ha acquisito il dato della capienza dell’aula che ospita la classe in questione e ha verificato che questa assicura solamente“una superficie netta per occupante di 1,265 mq.”che quindi “non rispetta i limiti di densità previsti dal d.m. 18 dicembre 1975”che invece prevedono 1,96 mq per alunno nel caso di attività didattiche “normali”.

Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 il TAR ha anche richiesto all’istituto dei chiarimenti per quanto riguarda le norme antincendio, ma anche in questo caso “nei chiarimenti resi dall’amministrazione resistente non è stato delineato il puntuale rispetto dell’art. 5 del d.m. 26 agosto 1992”che riguarda l’affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Alla luce di queste violazioni della normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti nonché il rischio per l’incolumità degli studenti e del personale che un eventuale ritardo potrebbe determinare e quindi ha ordinato “all’amministrazione resistente di adottare – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – le misure idonee a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa”e condannato il MIUR al pagamento delle spese.

Come COBAS continueremo a sostenere il diritto alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità previsti dalla normativa vigente riguardo al numero di alunni per classe e alla capienza delle aule.