Due ricorsi per tutelare i diritti di chi lavora a scuola

Ricorso contro il blocco quinquennale per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria dei neo-immessi in ruolo A.S. 2020/2021

I COBAS Scuola promuovono un ricorso per veder riconosciuto agli immessi in ruolo dell’A.S. 2020/2021 il diritto all’assegnazione provvisoria ed all’utilizzazione prima dei 5 anni previsti dalla legge 159/2019. Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS e per coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

Ricorso per consentire ai partecipanti al concorso straordinario 2020 di svolgere prove suppletive in caso di assenza per motivi legati all’emergenza Covid-19

I COBAS Scuola promuovono un ricorso presso il TAR della Sicilia per veder riconosciuto ai partecipanti al concorso straordinario 2020 il diritto a svolgere le prove suppletive in caso di forzata assenza alle prove scritte per motivi legati all’emergenza Covid-19.

Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS ed a coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione ai nostri legali necessariamente entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la prova scritta di ciascuna classe di concorso per cui si ricorre.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

Manifestazione a sostegno della lotta degli assistenti igienico personali e per il diritto allo studio degli studenti con disabilità

LA REGIONE SICILIA VUOLE LASCIARE STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI SENZA ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE?

I Cobas Scuola aderiscono alla manifestazione prevista per giorno 8 ottobre in diverse città della Sicilia.

A Palermo dalle ore 10:00 presidio davanti Palazzo D’Orleans, Presidenza della Regione Sicilia

 

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PERSONALE ATA: SEMPRE MENO, SEMPRE PIÙ PRECARI

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over e rappresentano solo il 45% dei posti disponibili

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. amministrativi e tecnici già assunti a part-time.

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non sono ancora concluse.

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che da tempo assumono l’incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi.

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità?

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo, ma il numero di assunzioni previste (mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero farne a meno… Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l’anno scolastico.

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall’emergenza Covid, che il governo pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente inaccettabili!

L’insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.

È ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili.

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti!

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza l’emergenza Covid!

PERSONALE ATA E COVID: DIRITTO A FERIE, RECUPERI E COMPENSI

Purtroppo abbiamo ricevuto preoccupanti comunicazioni da nostri/e iscritti/e che evidenziano comportamenti non legittimi di dirigenti scolastici e DSGA per quanto riguarda la richiesta di ferie e/o riposi compensativi del personale ATA. Oggi abbiamo inviato questa lettera a tutte le scuole siciliane, laddove questi chiarimenti non risultino sufficienti, invitiamo il personale a rivolgersi alla sede COBAS Scuola più vicina per far valere i propri diritti.

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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 126/ATA del 20 luglio 2020

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA

Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.

Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.

A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:

1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.

Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.

Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.

Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:

– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;

– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];

– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.

ATA: ferie, recuperi e “lavoro agile”

In base a notizie pervenute, in molte Istituzioni Scolastiche il Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.

Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota M.I. prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del M.I. dell’8 marzo 2020.

“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. […] Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”

  • Per cui, la Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata dal contesto normativo vigente, chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54, comma 5, del CCNL 2006/9 possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
  • Negli altri casi, il personale ATA, che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
  • L’ art. 87, comma 3 della l. n. 27/2020 (di conversione del d.l. n. 18/2020) prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, lettera b),e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti […] imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Quindi, non è previsto alcun atto impositivo d’ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi.
  • Inoltre, l’art. 13, comma 8, del CCNL 2006/9 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”. Il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.
  • Per cui è assolutamente illegittimo imporre, in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
  • Gli stessi principi vanno seguiti per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/18 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”: come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.
  • Infine, l’art. 54 del CCNL 2006/9 prevede che: “In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite (comma 3), “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica” (comma 4), “Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite (comma 5).

Si ricorda anche che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI
Lo scorso 13 maggio, il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Mariachiara Garacci contro il Comune di Castelvetrano che non ha garantito a una alunna di una scuola della città le diciotto ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, che le spettavano, anche con le modalità di insegnamento “a distanza”.

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RIENTRO A SCUOLA E PERSONALE ATA

PERSONALE ATA: MATURITÀ E RIENTRO A SETTEMBRE

Ancora una volta il Personale ATA è considerato all’interno della Scuola un sovrappiù, una Categoria di serie B.

Basta leggere il Protocollo firmato col ministero da CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA per l’esame di “maturità” in presenza. Mentre sono rinviati a un ulteriore “documento dedicato” gli approfondimenti relativi all’apertura a settembre di tutte le Scuole, questo Protocollo obbliga i collaboratori scolastici a fare una pulizia a fondo in 15 giorni, usando il solito detergente neutro per la pulizia normale, cioè senza tener conto che da 3 mesi c’è una pandemia che ha fatto più di 30.000 morti e che igienizzare non è sanificare!

I Comuni stanno sanificando tutte le chiese, ma non pensano assolutamente a sanificare le Scuole di cui sono proprietari, né lo pensano le Città metropolitane proprietarie degli Istituti superiori.

I collaboratori scolastici avranno l’incarico e la responsabilità della igienizzazione giornaliera. Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame prevede “una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare”. Poi precisa che “nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.” nonché “delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova“ e che “Le pulizie vanno ripetute al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)”.

L’aggravio di lavoro dovrà essere quantificato nella trattativa tra D.S. e R.S.U. con la presenza dell’R.L.S.

Aggravio anche per gli Assistenti Amministrativi, che devono connettersi con il sistema informatico per le pagelle e gli adempimenti conseguenti, da casa loro a loro spese, e per gli Assistenti Tecnici che – pochi in ogni istituto – devono seguire da scuola o da casa propria il funzionamento di tutto il lavoro agile per l’amministrazione della scuola e sul piano tecnico della DaD.

E visto che “Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale”, chiediamo che IL LAVORO del PERSONALE ATA SIA RICONOSCIUTO: chiediamo un concreto riconoscimento del lavoro in più, un BONUS che sia un compenso adeguato, quindi dignitoso.

A settembre, con la ripresa della didattica in presenza, dovranno essere puliti quotidianamente tutti gli ambienti: per raggiungere questo obiettivo è indispensabile la stabilizzazione dei precari e l’adeguamento dell’organico.

PRECARIATO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

LA SCUOLA NON SI FERMA,
MA SUI PRECARI IL MINISTERO PROCEDE BENDATO

Come accaduto in altri settori, anche nella scuola l’emergenza da Covid-19 ha prodotto gli effetti più pesanti sui lavoratori/trici con minori tutele contrattuali. Come COBAS denunciamo e chiediamo :

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PROPOSTE PER IL REDDITO ASSISTENTI DISABILITÀ

SCUOLE CHIUSE. QUALE REDDITO PER GLI ASSISTENTI AI DISABILI?

Dall’inizio di questa crisi sosteniamo che le conseguenze dell’attuale pandemia non devono colpire quei lavoratori che dispongono di minori tutele e il cui reddito è, purtroppo, indissolubilmente legato all’erogazione delle prestazioni. Fra questi ultimi va collocato il personale attualmente impiegato, con qualunque tipo di rapporto lavorativo, autonomo, atipico o dipendente, nelle attività di assistenza alla disabilità nelle istituzioni scolastiche e nelle attività di didattica integrativa domiciliare.

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