Vittoria al TAR Lazio: prove suppletive concorso ordinario

Comunicato stampa

IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO COBAS:

PROVE SUPPLETIVE PER ASSENTI PER COVID AL CONCORSO ORDINARIO

Il Ministero dell’Istruzione dovrà organizzare prove suppletive per chi, assente per Covid, non ha potuto partecipare alla prova scritta del concorso ordinario. Lo ha deciso il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) accogliendo un ricorso dei Cobas Scuola patrocinato dall’ avv. Nobile. 

Di seguito il testo della sentenza:

“Ritenuto di dover disporre l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti a delle prove scritte suppletive del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, che l’amministrazione è tenuta ad organizzare, tenuto conto dell’orientamento conforme della Sezione su vicende analoghe intercorse con riferimento al concorso straordinario di cui al d.d. n. 510/2020, peraltro avallato dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, ordin. n. 7145/2020). 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, ammettendo con riserva le ricorrenti alla prova scritta suppletiva che l’amministrazione resistente è tenuta ad organizzare, nei sensi di cui in parte motiva.”

CROCEFISSO IN AULA. SENTENZA DELLA CASSAZIONE

L’ESPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE NON È COMPATIBILE CON LA LAICITÀ DELLO STATO

Annullata la sanzione disciplinare per aver rimosso dalla classe il simbolo religioso 

La lunga battaglia civile del prof. Franco Coppoli sulla laicità degli ambienti formativi, patrocinata dall’UAAR, dai COBAS Scuola e dagli avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci è arrivata ad una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare e la sentenza della Corte di Appello di Perugia 165/14 con rinvio ad altra corte, per illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente scolastico. La Corte ha stabilito l’l’importante principio che l’ostensione obbligatoria o autoritativa nella scuola pubblica del crocifisso è incompatibile con l’indispensabile distinzione degli ordini dello Stato dalle confessioni religiose.

Il docente era stato sospeso nel 2009, per un mese dallo stipendio e dall’insegnamento, per aver rimosso, in autotutela, il crocifisso dall’aula dove insegnava durante la sua ora di lezione, per garantire la dovuta laicità  e inclusività degli ambienti educativi.

Dopo un lungo iter, questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è importante perché definisce che l’affissione del crocefisso da parte di dirigenti scolastici e della Pubblica Amministrazione è incompatibile con il principio di laicità dello Stato.

Nella sentenza è affermato che l’autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti — e dunque  con  implicazione  sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione — un  simbolo  religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una parete.

Nella sentenza si ricorda che l’affissione del crocefisso nelle scuole è stata imposta dal fascismo, che subito dopo la marcia su Roma iniziò quel processo di affiancamento della chiesa cattolica che portò ai patti lateranensi nel febbraio 1929.

Oggi non esiste più alcuna religione di Stato e la laicità dello Stato è un principio costituzionale fondamentale come ribadito dalla Cassazione con questa sentenza. 

Un secondo principio importante è che la scuola non è “un servizio a domanda”: la circolare del dirigente scolastico era illegittima anche perché basata solo sulla richiesta della maggioranza degli studenti, senza tener conto delle diverse esigenze  rappresentate dalla minoranza degli studenti e dallo stesso prof. Coppoli.

L’Istituzione scolastica autonoma, tramite gli organi collegiali e, nello specifico, il consiglio di classe (non il dirigente scolastico autoritativamente) deve trovare un “ragionevole aggiustamento” fra le diverse istanze. In particolare, la Corte propone a titolo esemplificativo tre possibilità: a) l’affissione sulla parete accanto al crocifisso di un simbolo rappresentativo della cultura laica; b) una diversa collocazione spaziale del crocifisso non alle spalle del docente; c) l’uso non permanente della parete con il momentaneo e rispettoso spostamento del crocifisso durante l’ora di lezione del docente, che è esattamente il comportamento tenuto dal prof. Coppoli, che a fine lezione rimetteva il crocifisso sulla parete.

Affermando che il crocifisso è un simbolo passivo la sentenza ha, invece, respinto la questione della discriminazione.

Va sottolineato che la soluzione prospettata dalla Corte apre alla possibilità che nella pratica si arrivi ad una forte differenziazione di pratiche tra le scuole con l’affissione di diverse rappresentazioni religiose con una pericolosa moltiplicazione dei simboli religiosi nelle aule; è preferibile una soluzione alla francese con il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle aule. Va evitato, in ogni caso, l’uso discriminatorio dei simboli religiosi o culturali, contrario alla ratiodella sentenza che ribadisce continuamente che in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, al criterio di maggioranza e che la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da imporre: l’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendentale!

 I COBAS della scuola, docenti e ATA, continueranno a lavorare per costruire una comunità educativa inclusiva, libera e critica ed evitare un uso strumentale, escludente e discriminatorio dei simboli religiosi.

STABILIZZARE ATA E DOCENTI PRECARI – SCIOPERO 26.3.2021

PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA E DOCENTE PRECARIO

Il 26 marzo SCIOPERIAMO PER UN NETTO CAMBIO DI DIREZIONE NELLE POLITICHE SCOLASTICHE

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UN CONTRATTO INUTILE

UN CONTRATTO CHE NON TUTELA NÉ I LAVORATORI, NÉ LA SCUOLA

Davvero nessuno sentiva l’esigenza di un contratto sulla didattica digitale che, anziché fare chiarezza e garantire i lavoratori della scuola, di fatto aumenta il caos nelle scuole. La preoccupazione principale dei sindacati firmatari pare quella di garantirsi un ruolo di interlocutori nei confronti del governo: come poi riempire quel ruolo e, soprattutto, come riempirlo in difesa dei lavoratori, pare una questione secondaria. Da qui l’incredibile atteggiamento della CGIL che prima non firma il contratto, ma poi lo fa entrare in vigore senza ottenere nulla di più: solo una Nota “condivisa” che per certi aspetti è addirittura peggiorativa rispetto al contratto. Ma con una procedura insolita, prevista dalla dichiarazione congiunta, la Nota diventa l’interpretazione vincolante del CCNI sulla DDI per l’Amministrazione e per le OO.SSfirmatarie.  In ogni caso, l’effetto congiunto del CCNI e della Nota Ministeriale n° 2002 del 9.11. 2020, con un finto gioco delle parti, sta creando un vero guazzabuglio nelle scuole, di cui sono pienamente e politicamente responsabili sia il Ministero che Cgil, Cisl e Anief.

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“SANIFICAZIONE”: chi deve farla

A seguito di numerose segnalazioni ricevute abbiamo inviato ai Dirigenti scolastici, ai Direttori S.G.A. delle scuole siciliane e anche al Direttore generale dell’USR Sicilia, la lettera che segue.

Coloro che fossero interessati a far valere i propri diritti possono contattare la sede di Palermo

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La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene impartito al personale collaboratore scolastico l’ordine di servizio che prevede la “sanificazione” dei locali. Su tale questione, facciamo notare che:

1. il Protocollo relativo agli ambienti di lavoro del 14.3.2020 prescrive che “nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione”;

2. l’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. Industria, Commercio e Artigianato n. 274/1997 definisce come “attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione…”;

3. il Rapporto ISS Covid 19 n. 25/2020 prevede che “Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n.274, o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”;

4. la Circ. Min. Salute n. 5443/2020 prevede che “Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)”;

5. già la Nota M.I. n. 1033 del 29.5.2020 forniva indicazioni operative su un primo elenco di beni, servizi e lavori che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione per l’a.s. 2020/2021, tra le quali “piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione”, tutte attività e mansioni non previste dall’area di appartenenza del personale collaboratore scolastico (art. 47 del CCNL Scuola 2007 e Tab. A CCNL 24.7.2003);

6. inoltre la stessa Nota ministeriale, a proposito degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 prevedeva “la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate”;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, qualora non si fosse provveduto alla:

  • utilizzazione delle risorse appositamente destinate all’acquisto dei servizi di sanificazione;
  • realizzazione delle prescrizioni sanitarie previste in ordine alla informazione/formazione del personale e alla fornitura di adeguati DPI;
  • richiesta della volontaria adesione del personale collaboratore scolastico per lo svolgimento di attività aggiuntive non espressamente previste dall’area di appartenenza;
  • consultazione e al confronto preventivo di RSU e RLS “per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”, come previsto dal Protocollo del 14.3.2020;
  • necessaria contrattazione d’istituto sulle modalità di individuazione del personale, sullo svolgimento delle attività e sui relativi compensi aggiuntivi;

la scrivente Organizzazione Sindacale, considerato anche che l’art. 2087 del cod. civ. prevede che il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo (Cass. Civile n. 16026/2018), ritiene che, in caso di eventuali danni che il personale potrà subire in relazione allo svolgimento dell’attività di sanificazione, il DS ed il DSGA potranno essere conseguentemente gravati ex lege di ogni responsabilità civile e penale, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.

Due ricorsi per tutelare i diritti di chi lavora a scuola

Ricorso contro il blocco quinquennale per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria dei neo-immessi in ruolo A.S. 2020/2021

I COBAS Scuola promuovono un ricorso per veder riconosciuto agli immessi in ruolo dell’A.S. 2020/2021 il diritto all’assegnazione provvisoria ed all’utilizzazione prima dei 5 anni previsti dalla legge 159/2019. Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS e per coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

Ricorso per consentire ai partecipanti al concorso straordinario 2020 di svolgere prove suppletive in caso di assenza per motivi legati all’emergenza Covid-19

I COBAS Scuola promuovono un ricorso presso il TAR della Sicilia per veder riconosciuto ai partecipanti al concorso straordinario 2020 il diritto a svolgere le prove suppletive in caso di forzata assenza alle prove scritte per motivi legati all’emergenza Covid-19.

Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS ed a coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione ai nostri legali necessariamente entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la prova scritta di ciascuna classe di concorso per cui si ricorre.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

Manifestazione a sostegno della lotta degli assistenti igienico personali e per il diritto allo studio degli studenti con disabilità

LA REGIONE SICILIA VUOLE LASCIARE STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI SENZA ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE?

I Cobas Scuola aderiscono alla manifestazione prevista per giorno 8 ottobre in diverse città della Sicilia.

A Palermo dalle ore 10:00 presidio davanti Palazzo D’Orleans, Presidenza della Regione Sicilia

 

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PERSONALE ATA: SEMPRE MENO, SEMPRE PIÙ PRECARI

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over e rappresentano solo il 45% dei posti disponibili

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. amministrativi e tecnici già assunti a part-time.

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non sono ancora concluse.

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che da tempo assumono l’incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi.

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità?

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo, ma il numero di assunzioni previste (mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero farne a meno… Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l’anno scolastico.

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall’emergenza Covid, che il governo pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente inaccettabili!

L’insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.

È ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili.

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti!

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza l’emergenza Covid!

PERSONALE ATA E COVID: DIRITTO A FERIE, RECUPERI E COMPENSI

Purtroppo abbiamo ricevuto preoccupanti comunicazioni da nostri/e iscritti/e che evidenziano comportamenti non legittimi di dirigenti scolastici e DSGA per quanto riguarda la richiesta di ferie e/o riposi compensativi del personale ATA. Oggi abbiamo inviato questa lettera a tutte le scuole siciliane, laddove questi chiarimenti non risultino sufficienti, invitiamo il personale a rivolgersi alla sede COBAS Scuola più vicina per far valere i propri diritti.

  • * * *

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 126/ATA del 20 luglio 2020

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA

Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.

Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.

A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:

1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.

Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.

Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.

Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:

– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;

– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];

– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.