INTERNALIZZAZIONE COOP PULIZIE. IL C.S.P.I. CONDIVIDE LE NOSTRE PROPOSTE

INTERNALIZZAZIONE ATA PER DIPENDENTI COOP PULIZIE

LE NOSTRE PROPOSTE CONDIVISE DAL C.S.P.I. 

Lo scorso 13 novembre il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha pubblicato il parere sul decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato a giorni, per la stabilizzazione nel profilo ATA degli ex-LSU e dei cosiddetti “appalti storici”, come previsto dalla legge di Bilancio approvata nel dicembre 2018.

Nel parere sono espresse una serie di osservazioni che recepiscono pienamente alcune delle proposte che in questi mesi la Confederazione Cobas aveva avanzato con forza per perfezionare l’importante traguardo dell’internalizzazione dei servizi di pulizie scolastiche. Nello specifico il CSPI recepisce le seguenti nostre proposte:

  • I posti ATA accantonati che verranno sbloccati devono essere 11.507 e non 12.263 come previsto nella bozza di decreto interministeriale.
  • I periodi di sospensione estiva imposti dalle aziende private in particolare alla platea degli appalti storici, non deve essere preso in considerazione. In altri termini quei lavoratori che avevano la sospensione estiva e hanno prestato servizio effettivo per 10 mesi, devono vedersi riconosciuto un anno di servizio.
  • Deve essere inserita la possibilità di poter accedere ai posti eventualmente vacanti in altra provincia all’interno della regione di riferimento. Al contrario si correrebbe il rischio di esuberi o part-time in determinate province e posti non assegnati per mancanza di lavoratori con i requisiti necessari in altre.
  • Permettere di partecipare alla procedura concorsuale anche a quei lavoratori che al momento non possiedono i necessari requisiti di titolo di studio (terza media) che in ogni caso stanno per completare il percorso di studio richiesto.

Come è noto i pareri del CSPI non sono vincolanti per l’Esecutivo: per questo la Confederazione Cobas chiede con forza che le modifiche proposte vengano prese in seria considerazione e inserite nel decreto interministeriale che dovrà delineare modalità e tempistiche del concorso per la stabilizzazione.

In conclusione i Cobas chiedono di non attendere oltre nell’emanazione del decreto per permettere di rispettare le tempistiche previste dalla legge, ovvero l’assunzione nel profilo ATA a partire dal 1° gennaio 2020, e soprattutto di mettere in campo soluzioni immediate per le migliaia di lavoratori che resteranno drammaticamente esclusi dall’internalizzazione.

PERSONALE ATA: ORGANICI E SUPPLENZE. Le nostre richieste al MIUR

Un altro argomento che abbiamo affrontato nell’ultimo incontro al MIUR col sottosegretario Giuseppe De Cristofaro è quello relativo al personale ATA. Anche in questo caso il sottosegretario si è impegnato a proseguire con successivi incontri tecnici con i funzionari addetti a seguire più dettagliatamente le questioni da noi sollevate. Di seguito un breve riepilogo delle questioni affrontate e delle nostre richieste.

ORGANICI

Per quanto riguarda gli organici dei collaboratori scolastici, una cosa è avere 1.000 alunni nello stesso edificio o con poche “succursali”, altro è avere 15/16 plessi, con pesanti conseguenze in termini di sicurezza e di diritti. Come si fa a non considerare pienamente questo aspetto nella determinazione degli organici, eliminando i vari vincoli attualmente vigenti? Spesso le scuole sono senza vigilanza o con collaboratori scolastici costretti a fare gli straordinari quotidianamente. Come potrebbe, altrimenti, un unico collega con un orario di 36 ore, coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?

A causa della dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico, ogni istituzione scolastica – anche le scuole del primo ciclo o gli istituti comprensivi – avrebbe bisogno di un tecnico informatico.

In sintesi, gli organici ATA vanno definiti non solo in base al numero degli alunni o al numero di alunni disabili, ma anche in base a quanti hanno mansioni ridotte e in base al numero dei plessi.

Vanno benissimo i nuovi concorsi per il profilo di Dsga e il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia, ma è necessario anche un aumento stabile di organico del personale ATA, le assunzioni per assorbire i precari, l’introduzione del profilo di assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo, l’eliminazione della distinzione tra organico di fatto e di diritto.

Vanno superate le limitazioni imposte dalla l. n. 111/2011 (di conversione del d.l. n. 98/2011), che ha fissato il limite della dotazione organica del personale a quella determinata nell’a.s. 2011/2012. Il d.lgs n. 66/2017 (come modificato dal d.lgs n. 96/2019) stabilisce che nella definizione degli organici del personale ATA bisogna tener conto della presenza di alunni/studenti disabili certificati. Ma sempre nei limiti del 2011!

SUPPLENZE

Un altro problema del personale ATA, che è quotidianamente oggetto di battaglia, riguarda le sostituzioni. Fino a qualche tempo fa il lavoro di un AA o di un AT non valeva niente: infatti, se si ammalava non poteva essere mai sostituito. Ora, per essere sostituito deve venirgli un “coccolone” ed ammalarsi per almeno 30 giorni. Un pochino più fortunati sono i CS, che possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza, ma solo se “l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.”

RICHIESTE ESSENZIALI

Per tutte le figure di personale ATA: un aumento stabile di organico, che deve essere davvero proporzionale non solo al numero degli alunni e al numero dei disabili, ma anche al numero dei plessi e in considerazione di quanti hanno le mansioni ridotte.

Il superamento della distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, perché i posti in organico di fatto sono necessari per il funzionamento minimo delle scuole.

Lo spostamento delle pratiche seriali dalle scuole (segreterie) presso altri centri ministeriali, poiché queste funzioni improprie non hanno una diretta connessione con l’attuazione del piano dell’offerta formativa. La costituzione delle reti per lo svolgimento di queste pratiche significa solo dover far lavorare ancora gratuitamente il personale ATA.

L’estensione della figura di AT nelle scuole del primo ciclo per garantire il funzionamento dei circa 2.000 laboratori di queste scuole, costrette a ricorrere a ditte esterne o a collaborazioni plurime con costi aggiuntivi che gravano sul funzionamento.

Riteniamo anche fondamentale definire delle tabelle nazionali per l’organico degli AT, al pari degli altri profili. Siamo contrari all’accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto.

OBBLIGHI DI LAVORO PER ATA E DOCENTI

Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.

PERSONALE ATA

(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)

Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

I compiti degli ATA sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:

– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).

2) eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.

Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici

Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

***

PERSONALE DOCENTE

(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).

I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):

a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.

a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:

– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);

– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).

Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali

e) Supplenze temporanee

Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!

Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.

A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).

ASSEMBLEA PERSONALE ATA 13/2/2017

ASSEMBLEA PERSONALE ATA lunedì 13 febbraio 2017

Come proposto da numerosi interventi durante il Corso di aggiornamento/formazione del Centro Studi per la Scuola Pubblica-CESP “RUOLI E COMPITI DEL PERSONALE A.T.A. IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA”, dello scorso 27 gennaio, per approfondire le particolari tematiche e le criticità delle specifiche condizioni di lavoro del personale ATA (carichi di lavoro, attribuzione incarichi, diritti e doveri, ecc.) è convocata

lunedì 13 febbraio 2017 – ore 17.00/19.00

ASSEMBLEA DEL PERSONALE ATA

presso la sede dei COBAS, piazza Unità d’Italia n. 11 – PALERMO

Tutto il personale ATA, di ruolo e precario, è invitato a partecipare.

Corso di Aggiornamento/Formazione – Palermo 27 gennaio2017

Corso di Aggiornamento/Formazione con esonero dal servizio per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado

CONVEGNO NAZIONALE

RUOLI E COMPITI DEL PERSONALE A.T.A.

IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA

venerdi 27 gennaio 2017 ore 8.30 – 14.00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) Palermo

PROGRAMMA

ore 8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.00 INTRODUZIONE DEI LAVORI

Interventi

ENZA NICOLOSI – Assistente Amministrativa – CESP Catania

Gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori Scolastici in una scuola che cambia

WILMA CANCANELLI – Assistente Amministrativa – CESP Torino

ATA: Flessibilità infinita

ore 12.30: DIBATTITO

ore 13.30: CONCLUSIONE DEI LAVORI

I l CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, è nato nel 1999 per iniziativa di lavoratori della scuola, con l’intento di affiancare all’attività politica e sindacale dei COBAS uno spazio specifico dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento e pubblicazioni.

I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l’opposizione alle

privatizzazioni, alla mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e preoccupanti. IL CESP è Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola Dir. MIUR 170/2016

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA

ai sensi dei commi 4, 5 e 7 dell’art. 64 del CCNL Scuola 2006/2009

Per info e iscrizioni al Convegno → http://www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/

La locandina del convegno

Il modello per la richiesta di esonero

PERSONALE ATA: vademecum di autodifesa

A conclusione di un ventennio in cui governi di centrodestra e centrosinistra, con il supporto determinante di Cgil-Cisl-Uil, hanno fatto a gara nel ridurre l’investimento nell’istruzione pubblica (oggi in Italia è meno del 9% della spesa complessiva mentre la media dei paesi “sviluppati” è del 13.3%), il taglio di 8 miliardi di euro in tre anni imposti dall’art. 64 della L. 133/2008, con 150 mila posti in meno di personale docente e Ata e la drastica riduzione dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico e per le supplenze, sta devastando definitivamente la scuola pubblica che non riesce più a garantire neanche l’ordinario funzionamento degli istituti con conseguente richiesta alle famiglie di contributi sempre più onerosi.

Il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario che presta servizio nelle Istituzioni Scolastiche è sicuramente quello più colpito dai cosiddetti processi “innovativi” portati avanti dai vari Governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. Nelle fabbriche si chiama “ristrutturazione”, “costo del lavoro” e “globalizzazione dei mercati”, mentre per la Scuola Pubblica Statale si usano termini quali “innovazione”, “processi di riforma”, “revisione/taglio della spesa pubblica”. Con le dovute differenze, il risultato è lo stesso: perdita di posti, aumenti dei carichi di lavoro, stipendi “da fame”.

Perché un Vademecum?

(scaricalo qui e diffondilo)

Perché illegalità e azzeramento dei diritti sono i pilastri su cui si regge tutta l’operazione di smantellamento e privatizzazione della scuola pubblica, perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure decise dal Governo.

Se gli ATA e i docenti, decidono di non collaborare alla distruzione della scuola pubblica e di non tappare più le falle del sistema scolastico italiano, crollerà tutta l’impalcatura della finta riforma e non sarà più possibile nascondere il totale fallimento delle politiche scolastiche degli ultimi anni.

Diffondiamo questo vademecum nelle scuole: è necessario che colleghi e colleghe conoscano la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l’arroganza di alcuni dirigenti scolastici.

CONFERMATO IL TAGLIO DEL PERSONALE ATA

Organici ATA – Pubblicato il decreto interministeriale

Confermati i 2.020 posti tagliati lo scorso anno, che si aggiungevano ai posti tagliati negli anni precedenti!

Nel silenzio di tutti e nonostante l’aumento di 9mila alunni! Di fatto, un taglio. In aperta violazione del d.P.R. n. 119/2009.

Si prevedono 22 assistenti tecnici e 29 collaboratori scolastici in più, ma solo perché si tagliano 51 posti da DSGA. Quindi a somma ZERO.

Mentre è confermato il taglio di oltre 1.000 posti di assistente amministrativo.

Ciò accade nonostante che l’anno scorso il Ministero abbia dovuto autorizzare 9.079 posti aggiuntivi per coprire solo una parte delle reali necessità delle scuole e garantire una parvenza di regolare funzionamento dei servizi scolastici. Intanto il blocco delle sostituzioni e le innovazioni della legge 107 aumentano le prestazioni aggiuntive e i carichi di lavoro dei colleghi ATA.

Il POF triennale introdotto dalla legge 107 prevede un incremento di attività e prestazioni da svolgere (reti di scuole, Piano Nazionale Scuola Digitale, ampliamento del tempo scuola, anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ecc.), in totale incoerenza con i tagli di organico, il blocco delle sostituzioni e le mancate assunzioni.

Dopo i posti cancellati negli ultimi quattro anni, resta ancora disattesa l’annunciata immissione in ruolo dei colleghi ATA, mentre ormai si sa che i cosiddetti esuberi delle province sono molto pochi e non vi è motivo per non procedere alle assunzioni. Le assunzioni previste, comunque, sono poca cosa rispetto ai 28mila posti ATA disponibili.

Le scuole sono spesso senza vigilanza o con colleghi costretti a fare gli straordinari quotidianamente (come può altrimenti un solo collaboratore scolastico con un orario di 36 ore coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?).

Le pratiche amministrative procedono soltanto grazie al senso di responsabilità dei colleghi che lavorano negli uffici, che fanno gli straordinari senza sapere di poterli recuperare e che svolgono in affanno il lavoro dei colleghi che, per qualunque motivo, hanno necessità di assentarsi.

I laboratori, tanto propagandati nella legge 107 (insegnamento laboratoriale), spesso senza rinnovo delle attrezzature e senza adeguate forniture, sono lasciati al buon senso degli assistenti tecnici, mentre ogni scuola avrebbe bisogno di un tecnico informatico (grazie alla famigerata dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico), anche se non previsto in organico.

In Toscana, in controtendenza (è evidente che non potevano fare diversamente), sono previsti 85 posti in più: 19 assistenti amministrativi, 1 (sic) assistente tecnico, 63 collaboratori scolastici e 2 (sic) DSGA.

Nessuna innovazione tecnologica o digitalizzazione, nessuna dematerializzazione può cancellare la cronica mancanza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle nostre scuole. Le reti informatiche e i pc in dotazione nelle scuole non possono funzionare senza il personale!

È necessario un aumento stabile di organico del personale Ata, le assunzioni per assorbire i precari, i nuovi concorsi per il profilo di Dsga, l’introduzione del profilo tecnico nelle scuole del primo ciclo, il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia.

I colleghi ATA devono resistere e opporsi ad ogni tentativo di aumento dei carichi di lavoro e delle prestazioni aggiuntive, che in quanto “aggiuntive” non sono obbligatorie, degli straordinari, della sostituzione dei colleghi assenti!

FINALMENTE ARRIVA LA PROROGA PER I CONTRATTI A T.D. DEL PERSONALE ATA

Come abbiamo sempre sostenuto e come tanti tribunali hanno confermato, le supplenze su posto vacante in organico di diritto devono essere fino al 31 agosto come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999.

Così ieri il MIUR ha finalmente emanato la nota 15307/2016 che autorizza questa proroga fino al 31 agosto, dopo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi.

Invece, per le supplenze sui posti non vacanti ma disponibili, i contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze (DM 430/2000 “Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”), e dall’art. 6, comma 4, dello stesso Regolamento (Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio”) o come previsto dalla Nota Miur n. 8556/2009 per le attività di recupero dei debiti scolastici nei mesi estivi “e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.

SUPPLENZE DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI FIN DAL PRIMO GIORNO

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, L’INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA

I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSENTI POSSONO E DEVONO ESSERE SOSTITUITI CON SUPPLENTI A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA

Come già risulta dall’art. 1, comma 333 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), in relazione alle supplenze brevi del personale docente, i dirigenti scolastici devono prioritariamente realizzare “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. Infatti il comma 333 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 prevede esplicitamente che: Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”.

Molti dirigenti scolastici, invece, attraverso la pedissequa ed errata applicazione della disposizione stanno provocando forte disagio nelle scuole e, in particolare, gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola, nonché seri problemi di sicurezza e di garanzia dell’igiene.

In conseguenza di ciò, è dovuto intervenire lo stesso MIUR che con la recentissima Nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ha ribadito quanto sopra: “Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.

Anche per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la nota ministeriale precisa che il divieto di sostituirli nei primi 7 giorni di assenza (art. 1, comma 332, l. n. 190/2014) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, “con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative”, raggiunga la certezza che l’assenza potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza, o l’assistenza ai disabili compromettendo il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Il MIUR prende così atto della situazione e dell’impossibilità (nella stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di supplenti i docenti assenti nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza.

La consapevolezza che l’attività delle scuole sarebbe stata paralizzata dagli assurdi divieti previsti dalla legge di stabilità e l’esigenza di rispettare garanzie irrinunciabili e norme di rango costituzionale (diritto allo studio, disabilità e sicurezza) nonché il rispetto del CCNL Scuola sono alla base delle indicazioni richiamate dalla Nota MIUR del 30 settembre.

Quindi, i dirigenti scolastici allo scopo di garantire il diritto allo studio e l’incolumità e la sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.

Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del personale della scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni sindacali, ma anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici.

Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso indispensabili per le attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del diritto allo studio che la stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la situazione per gli Assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i supplenti anche in caso di assenze fino al termine dell’anno scolastico. È risibile, infatti, la deroga relativa alle istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto preveda meno di tre posti, dato che, dopo i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi.

Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità 2016 sia eliminato l’assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti tecnici e amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata dei supplenti docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.

GIÙ LE MANI DAI POSTI ATA

IMMISSIONI IN RUOLO DEI PRECARI ATA SU TUTTI I POSTI DISPONIBILI E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SUI RIMANENTI

Lo scorso giovedì 6 agosto il MIUR ha comunicato che la circolare, di prossima pubblicazione, relativa alle istruzioni operative sul conferimento delle supplenze per l’a.s. 2015/2016, disporrà il divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA allo scopo di ricollocare il personale soprannumerario delle province. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica nel blocco sarebbero compresi tutti i profili ATA (assistenti amministrativi, DSGA, assistenti tecnici ed anche i collaboratori scolastici). E, in attesa della attuazione della mobilità del suddetto personale nei posti e nei profili ATA, le supplenze saranno conferite dai dirigenti scolastici fino all’avente titolo attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto.

Tutto ciò in contrasto anche con la legislazione vigente, nazionale ed europea. Infatti, l’art. 15 della legge n. 128/2013 prevede “un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale”. La stessa legge di stabilità n. 190/2014 ha disposto un apposito fondo nazionale “finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni”.

Dopo i 47mila posti cancellati in tre anni e i 2.020 eliminati quest’anno dalla Legge di Stabilità, sembrava che il Miur avesse ottenuto dal Tesoro la copertura dei 6.243 posti che dal 1° settembre 2015 si libereranno a seguito dei pensionamenti. Su 28mila posti ATA liberi le circa 6.200 assunzioni annunciate rappresentavano il minimo sindacale sulle immissioni in ruolo di questo anno.

Il blocco delle assunzioni del personale ATA rappresenta un vero e proprio accanimento nei confronti di un personale che svolge da anni funzioni che richiedono una professionalità conquistata sul campo ed un ulteriore attacco alla Scuola Pubblica.

Ci hanno già provato con il passaggio coatto del personale docente idoneo ad altri compiti nei posti di assistente amministrativo, ora ci provano con tutto il personale ATA, collaboratori scolastici compresi.

NON PERMETTIAMO CHE QUESTO DISEGNO SCIAGURATO VADA IN PORTO!

Come COBAS promuoveremo iniziative di mobilitazione e, se necessario, ci attiveremo anche sul piano legale.