SUPPLENZE DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI FIN DAL PRIMO GIORNO

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, L’INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA

I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSENTI POSSONO E DEVONO ESSERE SOSTITUITI CON SUPPLENTI A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA

Come già risulta dall’art. 1, comma 333 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), in relazione alle supplenze brevi del personale docente, i dirigenti scolastici devono prioritariamente realizzare “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. Infatti il comma 333 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 prevede esplicitamente che: Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”.

Molti dirigenti scolastici, invece, attraverso la pedissequa ed errata applicazione della disposizione stanno provocando forte disagio nelle scuole e, in particolare, gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola, nonché seri problemi di sicurezza e di garanzia dell’igiene.

In conseguenza di ciò, è dovuto intervenire lo stesso MIUR che con la recentissima Nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ha ribadito quanto sopra: “Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.

Anche per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la nota ministeriale precisa che il divieto di sostituirli nei primi 7 giorni di assenza (art. 1, comma 332, l. n. 190/2014) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, “con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative”, raggiunga la certezza che l’assenza potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza, o l’assistenza ai disabili compromettendo il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Il MIUR prende così atto della situazione e dell’impossibilità (nella stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di supplenti i docenti assenti nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza.

La consapevolezza che l’attività delle scuole sarebbe stata paralizzata dagli assurdi divieti previsti dalla legge di stabilità e l’esigenza di rispettare garanzie irrinunciabili e norme di rango costituzionale (diritto allo studio, disabilità e sicurezza) nonché il rispetto del CCNL Scuola sono alla base delle indicazioni richiamate dalla Nota MIUR del 30 settembre.

Quindi, i dirigenti scolastici allo scopo di garantire il diritto allo studio e l’incolumità e la sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.

Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del personale della scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni sindacali, ma anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici.

Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso indispensabili per le attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del diritto allo studio che la stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la situazione per gli Assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i supplenti anche in caso di assenze fino al termine dell’anno scolastico. È risibile, infatti, la deroga relativa alle istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto preveda meno di tre posti, dato che, dopo i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi.

Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità 2016 sia eliminato l’assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti tecnici e amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata dei supplenti docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.

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