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MERITO STANDARDIZZAZIONE DIGITALIZZAZIONE. Dove va la scuola italiana
LA SCUOLA NELLA TRANSIZIONE DIGITALE. Il prossimo futuro di didattica e lavoro
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TEMPI MODERNI. La digitalizzazione del lavoro docente e ATA
Le LINEE GUIDA MIM sull’I.A.: cosa dicono e cosa non dicono
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La digitalizzazione del lavoro nella Scuola
INCHIESTA
SCUOLA e DIGITALE: che ne pensano i/le docenti?
QUI le OSSERVAZIONI sul d.m. n. 166/2025 e le Linee Guida del MIM sulla introduzione nella Scuola della cosiddetta Intelligenza Artificiale
REGISTRO ELETTRONICO NON OBBLIGATORIO 15.1.2026
Domanda
Secondo il ds della mia scuola, la recente legge n. 182/2025 renderebbe obbligatorio l’uso del registro elettronico a scuola. Come stanno effettivamente le cose?
Risposta
Le modifiche apportate dall’art. 51, comma 8, l. n. 182/2025 all’art. 7 della l. n. 135/2012 dicono soltanto che chi usa il registro elettronico dovrà accedere con spid o cie e non più con le credenziali rilasciate dalle scuole.
Come già da tempo aveva ricordato il Garante della privacy, le scuole hanno adottato soluzioni tecnologiche «non sempre caratterizzate da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili», come purtroppo confermato da recenti fatti di cronaca.
Pertanto, nulla cambia rispetto alla situazione di non obbligatorietà dell’uso del registro elettronico, che riepiloghiamo brevemente:
– l’art. 7 della l. n. 135/2012 – Riduzione della spesa [sic!] dei Ministeri obbligava le scuole ad adottare il registro elettronico dall’a.s. 2012/2013, prevedendo che il ministero predisponesse un piano per la dematerializzazione;
– questo piano non è mai stato predisposto, vanificando la norma e rendendo non obbligatorio l’utilizzo di registro [sent. Cass. Sez. V, n. 47241/2019]. Anche se il caso specifico affrontato dalla Corte di Cassazione si riferisce a una scuola parificata, la sentenza si esprime in generale sull’argomento precisando che: «il decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n 135, aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e per i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2021-2013, prevedendo che il Ministero di Istruzione, Università e Ricerca predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatori l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica»;
– questo orientamento è stato seguito anche da due pronunce del Tribunale di Catania relative a scuole pubbliche: la sent. n. 2778/2020 e la sent. n. 2782/2020.
INTRODUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA 12.12.2025
Domanda
Si parla tanto dell’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola, ma quale percorso dovrebbe essere seguito?
Risposta
Per introdurre l’i.a. a scuola bisognerà aspettare l’emanazione di altri «appositi decreti ministeriali» [art. 10, comma 3, d.m. n. 166/2025], che gli organi collegiali abbiano deliberato in tal senso e che le RSU siano state coinvolte [pagg. 10 e 23 delle Linee Guida allegate al d.m.]. Quindi evitiamo approvazioni frettolose e senza quella cautela che è necessaria ogniqualvolta si introducono nuovi strumenti e nuove tecnologie senza averne prima verificato l’utilità e l’efficacia relativamente all’apprendimento e al lavoro scolastico.
INTRODUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA 12.12.2025
Domanda
È obbligatoria l’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola?
Risposta
No, al Paragrafo 1.1. delle Linee Guida [pag. 5] è scritto «Nell’ambito della propria discrezionalità, le Istituzioni scolastiche potranno attivare iniziative in materia di IA…», quindi non sussiste alcun obbligo. In nessun altro paragrafo del testo si parla di obbligo.
RIUNIONE COLLEGIO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Domanda
A breve avremo un collegio in cui il ds ha inserito all’ordine del giorno un misterioso punto su “Intelligenza artificiale a scuola”. Non ci è stata fornita alcuna documentazione e rischiamo di arrivare impreparati. Avete qualche suggerimento da darci?
Risposta
Probabilmente il vostro ds vorrà avviare una discussione sulle Linee Guida, allegate al d.m. n. 166/2025, relative all’introduzione dell’I.A. nelle scuole. Noi abbiamo affrontato la questione in convegni [a Padova e a Palermo, e altri in programma] a partire da quanto abbiamo scritto qui. Altre informazioni e aggiornamenti potete trovarli in questa pagina.
REGOLAMENTO PER RIUNIONI COLLEGIALI A DISTANZA
Domanda
Se il collegio docenti ha deliberato la modalità on-line per i cdc , è possibile che la disposizione sia applicata prima dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto ?
Si tratta di una scuola oggetto di Dimensionamento, in cui bisogna rifare tutti i Regolamenti ex novo, i tempi saranno lunghi.
Risposta
No, l’art. 44, comma 6, CCNL 2024 prevede che deve esserci un apposito regolamento e i Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio d”Istituto [art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 297/1994].
Tanto più che nei cdc ci sono pure i genitori e – al superiore – gli studenti.
Naturalmente in queste riunioni non si può deliberare alcunché fino a quando il ministero non definirà i criteri previsti dallo stesso art. 44.
COMUNICAZIONI TRAMITE CANALI SOCIAL
Domanda
Nella mia scuola ci sono forti pressioni per adottare canali social per le comunicazioni di servizio al posto delle consuete circolari, ordini di servizio, ecc. Ma sarebbe una scelta legittima?
Risposta
No, non sarebbe legittima perché questa comunicazioni non possono rispettare quanto previsto dal comma 2, art. 9, d.P.R. n. 62/2013: “La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale […]”. Inoltre, docenti e ATA non possono essere obbligati a utilizzare canali social e quindi una scelta del genere escluderebbe chi non volesse adeguarsi.
RIUNIONI COLLEGIALI A DISTANZA
Domanda
Dalla fine dello stato di emergenza da COVID-19 (31 marzo 2022) è finalmente decaduta la normativa sull’effettuazione di riunioni collegiali in modalità telematica. Alcuni ritengono però che sia sempre possibile effettuare riunioni collegiali on-line in riferimento all’art. 40 del Testo Unico 297/1994 se il Collegio delibera un regolamento interno in cui sia specificato in quali casi, con quali modalità nel rispetto del GDPR, segretezza del voto, etc…
Risposta
Purtroppo, il nuovo art. 44, comma 6, CCNL 2024 prevede la possibilità di effettuare – ma solo previa regolamentazione – riunioni collegiali a distanza “che non rivestano carattere deliberativo” [sic!], successivamente sarà possibile estendere questa eventualità anche ad attività di carattere deliberativo dopo che saranno definiti specifici criteri [ancora non fissati] dal MIM previo confronto con OOSS.
CERTIFICAZIONE ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
Domanda
Sono un precario ATA inserito in graduatoria d’istituto. Col nuovo CCNL, tra i requisiti di base per l’accesso a tutti i profili del personale ATA (tranne “collaboratore scolastico”) è richiesta una certificazione di alfabetizzazione digitale. Come facciamo a scegliere quelle riconosciute?
Risposta
Sì, l’art. 59, comma 10, CCNL 2024, prevede che chi è inserito in graduatoria senza avere i requisiti previsti e non abbia fatto nemmeno un giorno di supplenza decade dalle graduatorie e che “i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.
L’Allegato A del CCNL 2024, indica tra i requisiti di base per tutti i profili professionali del personale ATA [tranne quello di collaboratore scolastico] una “certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale”.
Nella Dichiarazione congiunta n. 5 riferita all’art. 59 e all’Allegato A, viene poi precisato “che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.
L’ente di accreditamento nazionale è ACCREDIA, per cercare gli organismi accreditati clicca qui.





