Vittoria al TAR Lazio: prove suppletive concorso ordinario

Comunicato stampa

IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO COBAS:

PROVE SUPPLETIVE PER ASSENTI PER COVID AL CONCORSO ORDINARIO

Il Ministero dell’Istruzione dovrà organizzare prove suppletive per chi, assente per Covid, non ha potuto partecipare alla prova scritta del concorso ordinario. Lo ha deciso il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) accogliendo un ricorso dei Cobas Scuola patrocinato dall’ avv. Nobile. 

Di seguito il testo della sentenza:

“Ritenuto di dover disporre l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti a delle prove scritte suppletive del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, che l’amministrazione è tenuta ad organizzare, tenuto conto dell’orientamento conforme della Sezione su vicende analoghe intercorse con riferimento al concorso straordinario di cui al d.d. n. 510/2020, peraltro avallato dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, ordin. n. 7145/2020). 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, ammettendo con riserva le ricorrenti alla prova scritta suppletiva che l’amministrazione resistente è tenuta ad organizzare, nei sensi di cui in parte motiva.”

CROCEFISSO IN AULA. SENTENZA DELLA CASSAZIONE

L’ESPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE NON È COMPATIBILE CON LA LAICITÀ DELLO STATO

Annullata la sanzione disciplinare per aver rimosso dalla classe il simbolo religioso 

La lunga battaglia civile del prof. Franco Coppoli sulla laicità degli ambienti formativi, patrocinata dall’UAAR, dai COBAS Scuola e dagli avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci è arrivata ad una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare e la sentenza della Corte di Appello di Perugia 165/14 con rinvio ad altra corte, per illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente scolastico. La Corte ha stabilito l’l’importante principio che l’ostensione obbligatoria o autoritativa nella scuola pubblica del crocifisso è incompatibile con l’indispensabile distinzione degli ordini dello Stato dalle confessioni religiose.

Il docente era stato sospeso nel 2009, per un mese dallo stipendio e dall’insegnamento, per aver rimosso, in autotutela, il crocifisso dall’aula dove insegnava durante la sua ora di lezione, per garantire la dovuta laicità  e inclusività degli ambienti educativi.

Dopo un lungo iter, questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è importante perché definisce che l’affissione del crocefisso da parte di dirigenti scolastici e della Pubblica Amministrazione è incompatibile con il principio di laicità dello Stato.

Nella sentenza è affermato che l’autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti — e dunque  con  implicazione  sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione — un  simbolo  religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una parete.

Nella sentenza si ricorda che l’affissione del crocefisso nelle scuole è stata imposta dal fascismo, che subito dopo la marcia su Roma iniziò quel processo di affiancamento della chiesa cattolica che portò ai patti lateranensi nel febbraio 1929.

Oggi non esiste più alcuna religione di Stato e la laicità dello Stato è un principio costituzionale fondamentale come ribadito dalla Cassazione con questa sentenza. 

Un secondo principio importante è che la scuola non è “un servizio a domanda”: la circolare del dirigente scolastico era illegittima anche perché basata solo sulla richiesta della maggioranza degli studenti, senza tener conto delle diverse esigenze  rappresentate dalla minoranza degli studenti e dallo stesso prof. Coppoli.

L’Istituzione scolastica autonoma, tramite gli organi collegiali e, nello specifico, il consiglio di classe (non il dirigente scolastico autoritativamente) deve trovare un “ragionevole aggiustamento” fra le diverse istanze. In particolare, la Corte propone a titolo esemplificativo tre possibilità: a) l’affissione sulla parete accanto al crocifisso di un simbolo rappresentativo della cultura laica; b) una diversa collocazione spaziale del crocifisso non alle spalle del docente; c) l’uso non permanente della parete con il momentaneo e rispettoso spostamento del crocifisso durante l’ora di lezione del docente, che è esattamente il comportamento tenuto dal prof. Coppoli, che a fine lezione rimetteva il crocifisso sulla parete.

Affermando che il crocifisso è un simbolo passivo la sentenza ha, invece, respinto la questione della discriminazione.

Va sottolineato che la soluzione prospettata dalla Corte apre alla possibilità che nella pratica si arrivi ad una forte differenziazione di pratiche tra le scuole con l’affissione di diverse rappresentazioni religiose con una pericolosa moltiplicazione dei simboli religiosi nelle aule; è preferibile una soluzione alla francese con il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle aule. Va evitato, in ogni caso, l’uso discriminatorio dei simboli religiosi o culturali, contrario alla ratiodella sentenza che ribadisce continuamente che in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, al criterio di maggioranza e che la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da imporre: l’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendentale!

 I COBAS della scuola, docenti e ATA, continueranno a lavorare per costruire una comunità educativa inclusiva, libera e critica ed evitare un uso strumentale, escludente e discriminatorio dei simboli religiosi.

Due ricorsi per tutelare i diritti di chi lavora a scuola

Ricorso contro il blocco quinquennale per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria dei neo-immessi in ruolo A.S. 2020/2021

I COBAS Scuola promuovono un ricorso per veder riconosciuto agli immessi in ruolo dell’A.S. 2020/2021 il diritto all’assegnazione provvisoria ed all’utilizzazione prima dei 5 anni previsti dalla legge 159/2019. Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS e per coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

Ricorso per consentire ai partecipanti al concorso straordinario 2020 di svolgere prove suppletive in caso di assenza per motivi legati all’emergenza Covid-19

I COBAS Scuola promuovono un ricorso presso il TAR della Sicilia per veder riconosciuto ai partecipanti al concorso straordinario 2020 il diritto a svolgere le prove suppletive in caso di forzata assenza alle prove scritte per motivi legati all’emergenza Covid-19.

Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS ed a coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione ai nostri legali necessariamente entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la prova scritta di ciascuna classe di concorso per cui si ricorre.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI
Lo scorso 13 maggio, il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Mariachiara Garacci contro il Comune di Castelvetrano che non ha garantito a una alunna di una scuola della città le diciotto ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, che le spettavano, anche con le modalità di insegnamento “a distanza”.

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CONDANNATO DIRIGENTE CHE NON FORNISCE INFORMAZIONI ALLE RSU

Accolto il ricorso dei COBAS Scuola per condotta antisindacale al Liceo ”Cagnazzi” di Altamura (BA)

Il Giudice del Lavoro ha acclarato un comportamento antisindacale di omessa, tardiva e parziale informazione preventiva e successiva alle RSU.

I Cobas – Comitati di base della scuola della provincia di Bari, esprimono viva soddisfazione per il recente Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari (n. 43495/2019) a tutela delle prerogative sindacali dell’RSU e dell’’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola

Il fatto: Il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Bari) non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “… in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc… , sulla base di una completa informazione”.

La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola Bari, successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente. Il DS forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo”, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.

I Cobas Scuola hanno depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del DS per comportamento antisindacale.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le richieste dell’organizzazione sindacale Cobas Scuola facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto da parte della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del BONUS premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.

Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Liceo “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente” e condannava, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

I Cobas scuola di Bari e della Puglia esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati, da taluni dirigenti scolastici, e colgono l’occasione per esprimere grande apprezzamento sia per la RSU Cobas Scuola, prof. Vincenzo Rinaldi, per la determinazione e la perseveranza dimostrata nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e contribuire al corretto funzionamento della scuola, sia per l’avvocata Loretta Moramarco, per la professionalità ed il contribuito dato al conseguimento di questo risultato.

Bari, 15 ottobre 2019 – Cobas Scuola Bari

Convegno: QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLA SCUOLA? – Palermo 17-4-2019

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016 viale Manzoni 55, 00185 Roma – tel. 06 70452452 fax 06 77206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 – cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale docente e Ata della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE

LAVORATRICI DELLA SCUOLA?

L’azione sindacale e giudiziaria

nei meandri di leggi e contratti

mercoledì 17 aprile 2019 – ore 8.30 – 14,00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.30 – Relazioni

LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI DOCENTI E ATA

prof. Ferdinando Alliata, CSP Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

avv. Mariachiara Garacci

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

prof. Giuseppe Arcidiacono, CESP Catania

ore 12.30 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESONERO

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su:

http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009


ORDINANZA DEL TAR SICILIA CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

UN’ALTRA IMPORTANTE ORDINANZA DEL TAR SICILIA

CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019 ha riconosciuto quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe – oltre a non garantire la qualità della didattica – viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio e aggrava i rischi per l’incolumità pubblica.

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FORMAZIONE SICUREZZA: LE ORE AGGIUNTIVE VANNO PAGATE

Importante vittoria dei COBAS DELLA SCUOLA per i diritti dei docenti

I corsi di formazione sulla sicurezza, se organizzati fuori dall’orario di lavoro, vanno retribuiti dalla scuola come ore di attività aggiuntive a quelle contrattualmente previste

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 84/2019 del 20 febbraio 2019, riconosce la piena ragione di un docente patrocinato dai COBAS che è ricorso nel 2017 contro la dirigente pro-tempore dell’IPSIA di Terni che non aveva pagato la frequenza al corso sulla sicurezza e ha condannato il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, che spesso sulla questione sono trattati dai dirigenti scolastici in maniera autoritaria e illegittima ma che – come ribadisce la sentenza – sono lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per tutte le attività aggiuntive agli obblighi previste dal CCNL, come la frequenza ai corsi sulla sicurezza!

Nella scuola è diffusa la pratica da parte dei dirigenti scolastici di organizzare tali corsi fuori dall’orario di lavoro, in violazione della normativa vigente, dell’art 37 comma 12 d.lgs. n. 81/2008: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e di pretendere la presenza dei docenti senza effettuare il dovuto pagamento delle ore del corso. Il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza.

Inoltre la sentenza afferma che tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento prevista dall’art 29 del CCNL, che deve invece riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione sulla sicurezza che riguarda tutti i lavoratori.
Viene inoltre affermato quanto da tempo sostengono e rivendicano i COBAS, e cioè che i corsi sono obbligatori se organizzati durante l’orario di lavoro, quindi non sono un obbligo e nessun dirigente può pretendere la frequenza se vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro.

Contattate le sedi COBAS DELLA SCUOLA per pretendere ed ottenere il dovuto pagamento delle ore di frequenza dei corsi di formazione sulla sicurezza e per la tutela dei vostri diritti.

PRECARIATO MAGISTRALE: I RICORSI NON BASTANO

La sentenza del Consiglio di Stato è una dura sconfitta per i/le diplomati/e magistrali

Proponiamo un’Assemblea nazionale e iniziative di mobilitazione

La sentenza della plenaria del Consiglio di Stato del 20 febbraio 2019 ribadisce quella del 20 dicembre 2017 e rappresenta una dura sconfitta per i/le diplomate/i magistrali (DM) anche in previsione del pronunciamento della Cassazione che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 marzo. Pur comprendendo l’enorme delusione di tutte/i i/le DM, occorre ricordare che fin dall’inizio di questa vicenda abbiamo più volte ribadito che non condividevamo l’impostazione di limitarsi alla battaglia legale, ossia di centrare la questione dell’inserimento in GAE sul possesso del titolo del diploma magistrale esclusivamente per via giudiziaria. Abbiamo invece affermato con forza che il punto centrale dovesse essere il lavoro precario, ossia porre, ai vari governi che si sono succeduti e si succederanno, la questione dell’intollerabilità di un lavoro a vita nello Stato come precari. Proprio per questo abbiamo sempre cercato di allargare il fronte di lotta coinvolgendo tutte le realtà del precariato: abilitati, laureati in Scienze della Formazione Primaria, docenti della secondaria, non abilitati ecc. convinti che si dovesse lavorare insieme per trovare una soluzione politica unitaria. In questo modo si sarebbe anche svelata l’operazione dei governi di utilizzare le contrapposizioni tra le diverse anime dei precari/e per mascherare la volontà di non prevedere un canale di assunzione che possa garantire il ruolo a chi da anni lavora con contratti a tempo determinato. E questo di fronte all’evidenza, ogni giorno più palese, della difficoltà di trovare docenti supplenti da parte della scuole, difficoltà che è chiaramente destinata a crescere con il prevedibile aumento delle richieste di pensionamento nei prossimi anni, con ancora più cattedre che dovranno esser ricoperte, alle quali si sommano quelle non assegnate nell’anno scolastico corrente. Le cattedre vuote da assegnare sono migliaia, e il governo, finora cieco e sordo di fronte alle legittime richieste di precari/e, deve prendere atto dell’urgente necessità di una soluzione per i nuovi reclutamenti prima del prossimo settembre.

Inoltre invitiamo il Miur a fornire con la massima celerità chiare indicazioni a tutti i docenti immessi in ruolo con riserva nell’anno scolastico in corso circa l’anno di prova che stanno attualmente svolgendo, comunicando loro se potranno o no portarlo a termine, ma anche precise procedure per tutti coloro che, essendo di ruolo con riserva, si trovano esclusi dalla seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Ci rendiamo disponibili ad organizzare, insieme ad altri sindacati, associazioni, coordinamenti, un’Assemblea nazionale e iniziative di mobilitazione al fine di creare un fronte unito delle/dei docenti precari concordando mobilitazioni condivise.