WEBINAR – TUTELA DIRITTI DOCENTI E ATA martedì 13 febbraio

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martedì 13 febbraio, ore 16.30

I COBAS Scuola proseguono nelle battaglie giudiziarie a tutela del personale docente e ATA contro il M.I.M.

Ci rivolgiamo ai Giudici del Lavoro affinché venga puntualmente applicata l’uguaglianza fra lavoratori di ruolo e non di ruolo senza alcuna discriminazione, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, anche se il Ministero con disinvoltura ignora questa parità, confidando sul fatto che, se un gran numero di coloro che subiscono abusi non agisce in giudizio, si ottengono grossi risparmi nel bilancio dello Stato.

Casi concreti in cui si può agire in giudizio con certezza di vittoria:

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LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CANCELLA LE ILLEGITTIME SANZIONI DISCIPLINARI DEI PRESIDI SCERIFFO

Con la sentenza n. 153/2023, pubblicata lo scorso 25 ottobre, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Perugia ha accolto il ricorso patrocinato dai COBAS Scuola e annullato, dichiarandole illegittime, tutte e cinque sanzioni irrogate serialmente dalla dirigente scolastica protempore dell’ITT Allievi da Sangallo di Terni che tra il gennaio 2016 e il febbraio 2018 ha illegittimamente sospeso dal servizio e dallo stipendio un docente per un totale di sette giorni. 

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VALIDO IL SERVIZIO DI LEVA SVOLTO FUORI NOMINA

Importante vittoria in giudizio dei COBAS Scuola, il Tribunale di Brindisi ha integralmente accolto il ricorso presentato da un collaboratore scolastico per il riconoscimento del diritto alla corretta attribuzione del punteggio per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina [6 punti invece di 0,6 che gli erano stati attribuiti].

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RICONOSCIMENTO PRERUOLO. Sentenza del Tribunale di Palermo

IL TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCE TUTTO IL PRERUOLO AI NOSTRI RICORRENTI

Un’altra Sentenza del Tribunale di Palermo [reg. 8752/2019] ha finalmente raggiunto l’obiettivo del riconoscimento ai nostri ricorrenti “alla data dell’immissione in ruolo [omissis], all’inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento” integrale di tutti i periodi effettivamente svolti con contratti a tempo determinato.

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L’ALGORITMO DELLE DISCRIMINAZIONI

L’ALGORITMO DELLE DISCRIMINAZIONI

R.G., L.O., S.B. e S.M. hanno figli, in alcuni casi molto piccoli. Sono docenti precarie e quest’anno forse NON lavoreranno. Non lo hanno deciso loro. L’algoritmo che assegna le supplenze da GPS ha deciso che per loro la scuola non c’era. Ma quella scuola, invece, c’era per chi è venuto dopo di loro.

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DIRITTO ALL’INFORMAZIONE. ACCOLTO RICORSO COBAS

ACCOLTO IL RICORSO DEL SINDACATO COBAS SCUOLA
contro l’Ambito Territoriale di Cosenza

La Commissione per l’accesso agli atti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, ha accolto il nostro ricorso nei confronti dell’ATP di Cosenza, presentato dal nostro responsabile provinciale di Cosenza, prof. Leonardo Genovese.

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CARTA DOCENTE E PRECARI/E: VINTO ALTRO RICORSO

A seguito di un ricorso promosso dalla sede locale dei COBAS Scuola, col patrocinio dell’avv. Giuseppe Nobile, il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro con sentenza n. 471 del 30.3.2023 ha riconosciuto il diritto rivendicato dai ricorrenti – docenti precari – all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare ad ognuno di loro l’importo di € 500,00 per ogni annualità di servizio svolto. La sentenza si pone in continuità con molte altre pronunce riguardanti lo stesso argomento.

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IL BLOCCO DELL’ANNO 2013 E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA

RECUPERO ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA

Le retribuzioni del personale della Scuola sono ben al di sotto della media europea e dei paesi dell’Ocse e in termini di potere di acquisto i nostri stipendi hanno perso inesorabilmente – fin dalla scellerata sottoscrizione tra il Governo Amato I e le OO.SS. della soppressione della “Scala mobile” il 31.7.1992 – la loro capacità di garantire “un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) paragonabile a quella degli inizi degli anni ’90 [vedi qui quale è stata la riduzione del potere d’acquisto dei nostri stipendi in questo periodo].

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DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI

FOCUS sulla normativa scolastica

Oltre 30 incontri di formazione GRATUITA di 30 minuti ciascuno

I Cobas Scuola di Grosseto organizzano un ciclo di incontri formativi della durata di 30 minuti ciascuno su alcuni aspetti contrattuali e sindacali che ci riguardano da vicino.

Si tratta di un’ottima occasione per approfondire alcuni aspetti del nostro lavoro e chiarire eventuali dubbi.

Ognuno di noi potrà proporre gli argomenti che desidera vengano trattati (inviando mail a cobas.pa@libero.it) al fine di sostenere e motivare al meglio le nostre azioni quotidiane.

Annullata la sospensione di una nostra iscritta inflitta dal dirigente scolastico

Il Giudice del Lavoro annulla un provvedimento disciplinare di sospensione di una docente irrogato da una Dirigente Scolastica

Il Giudice del Lavoro di Catania ha annullato il provvedimento disciplinare di sospensione di due giorni adottato nei confronti di una docente del Liceo Classico Cutelli-Salanitro di Catania, condannando l’Amministrazione resistente (Ministero dell’Istruzione) alla restituzione della retribuzione trattenuta e a rifondere le spese di lite.

I fatti. 
All’insegnante era stato contestato di essersi arbitrariamente assentata dal servizio. In effetti, la docente aveva regolarmente richiesto di poter usufruire, come previsto dal CCNL vigente, di due giorni di permessi retribuiti per motivi familiari, individuati fra i giorni di ferie.

L’art. 15 del CCNL prevede infatti che: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

La Dirigente Scolastica del L.C. Cutelli – Salanitro aveva rifiutato la richiesta e, una volta che l’insegnante aveva comunque esercitato il proprio diritto, usufruendo dei due giorni di esonero dal servizio, aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione.

Secondo il Giudice del Lavoro però, si è trattato di una ”misura illegittimamente applicata (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 17 giugno 2010. n. 14628: id. 11 ottobre 2016, n. 20429), allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede ammnistrativa”.

Ancora, “la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico”.

Due domande finali.

Per quale motivo, pur essendoci chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, una Dirigente Scolastica decide di non tenerne conto avviando un procedimento e prendendo provvedimenti quasi sicuramente destinati ad essere annullati dinanzi al tribunale del lavoro, determinando, anche, un esborso per l’Amministrazione?

Ma soprattutto, visto che si sta trattando sul nuovo CCNL, non è giunta l’ora di modificare un procedimento disciplinare, quello scolastico, che da un lato equipara il DS al datore di lavoro e dall’altro non prevede obbligatoriamente che si debba svolgere, di fronte a un terzo, un tentativo di conciliazione?

Cobas Scuola Catania