Lo scorso 5 novembre, l’ARaN e i sindacati “pronta-firma” [tranne la Cgil, forse orfana del governo “amico”] hanno sottoscritto l’Ipotesi per il nuovo CCNL 2022-2024 per il personale della Scuola – già scaduto il 31.12.2024 – che riguarda solo la parte economica e le relazioni sindacali.
È l’ennesimo contratto a perdere: la montagna ha partorito un topolino!
È invece necessario – come rivendichiamo con lo SCIOPERO GENERALE – il recupero di almeno il 30% del potere d’acquisto dei nostri stipendi. Una necessità di giustizia e dignità sociale. La qualità dell’istruzione dipende anche dal riconoscimento economico di chi quotidianamente costruisce il sapere e le relazioni dentro le nostre scuole.
Governo, ARaN e sindacati firmatari esprimono soddisfazione, ma vediamo più nel dettaglio la parte economica di questo presunto «importante risultato» sbandierato nelle loro rituali dichiarazioni:
Ricordiamo che, come previsto dal d.m. n. 182/2025, «È fissato al 21 ottobre 2025, ovvero al 28 febbraio 2026 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2026».
Dopo una prima riunione con le RSU elette nelle diverse regioni d’Italia il 9 luglio, lo scorso 27 agosto abbiamo ragionato sui compiti e sulle difficoltà della contrattazione di istituto e individuato la necessità di costruire un percorso per evitare che ogni singola/o RSU affronti da sola/o i problemi della propria scuola e per provare a individuare una linea comune da sviluppare nei primi giorni di scuola.
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Anche in questi giorni, come ad ogni inizio di anno scolastico, gli Organi collegiali delle nostre scuole si trovano di fronte a numerose decisioni da prendere. Tra queste, uno degli spauracchi di molti/e DS è quella riguardante l’eventuale riduzione dell’ora di lezione, per le conseguenze che potrebbero derivarne in ordine a un eventuale “danno erariale” di cui potrebbero essere ritenuti/e responsabili.