I COBAS SCUOLA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO” – UN’IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR SICILIA

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I Cobas Scuola di Palermo hanno sostenuto i genitori e gli studenti, rappresentati dall’avv. Chiara Garacci, che hanno impugnato il decreto con cui il dirigente di un liceo palermitano decideva l’accorpamento di due classi quarte, con la conseguente costituzione di una sola classe con 24 alunni dei quali 4 disabili gravi.

L’accorpamento pretendeva di giustificarsi con quanto contenuto nell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, “le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16”.

La sentenza accoglie invece la tesi, da noi sostenuta, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità.

Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il d.P.R. n. 81/2009, contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò “impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

La sentenza sostiene la necessità che “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D’altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell’art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell’art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili”.

Proprio quanto abbiamo sempre sostenuto: una diversa lettura della norma porterebbe alla paradossale conclusione che le classi maggiormente bisognose di tutela da parte dell’ordinamento, perché accolgono alunni con grave disabilità, subirebbero un trattamento deteriore perché dopo essere state costituite con 20 alunni (o meno) sarebbero destinate a sicura scomparsa in quanto non permetterebbero il rispetto del limite dei 22 alunni indicato dall’art. 17 del d.P.R. n. 81/2009.

La sentenza affronta poi la questione se l’esito positivo dello scrutinio finale per gli alunni disabili dimostrerebbe da sé l’assenza di un danno, chiarendo che “al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.

Continueremo a sostenere i diritti degli alunni e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

Servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili

Osservazioni e proposta congiunta COBAS Scuola, CUB-ALBA, USB  Scuola

In data 25 Luglio 2012 le OO. SS COBAS Comitati di Base della Scuola, CUB-A.L.BA. e USB Scuola Palermo, in riunione congiunta, a seguito dei precedenti incontri intercorsi con l Amministrazione comunale sulla questione in oggetto, concordano quanto segue:

1. Il fondo stanziato per assicurare il servizio di cui sopra risulta assolutamente insufficiente al soddisfacimento dei bisogni di 538 alunni diversamente abili destinatari del servizio per il prossimo anno scolastico. Le scriventi OO.SS rilevano che, peraltro, tale fondo è pari a quello previsto dalla precedente Giunta e si è già rivelato del tutto insufficiente.

2. La proposta di un Contratto di prestazione d opera occasionale intellettuale , sottoposta dalla Amministrazione all’attenzione delle OO.SS., e che ha visto il parere favorevole di alcune sigle, ci trova assolutamente contrari in quanto questa tipologia di contratto esclude ogni garanzia e tutela nei confronti dei lavoratori e, a fronte delle risorse stanziate, porterebbe a un compenso economico irrisorio rispetto alle professionalità richieste. Diritti dei lavoratori, diritti degli studenti diversamente abili e qualità del servizio devono andare di pari passo! Pertanto, da un lato, riteniamo che l unica forma contrattuale da applicare agli operatori che devono svolgere il servizio non possa che essere il contratto a tempo determinato e, dall’altro, auspichiamo la partecipazione di rappresentanti delle famiglie interessate.

Considerata l’urgenza della questione in esame e il diritto inalienabile degli alunni diversamente abili ad usufruire di un assistenza specialistica, che ricordiamo essere obbligatoria, che già dal prossimo anno scolastico venga avviato il servizio con la stipula di contratti normati dal vigente CCNL Scuola. Alla luce degli inadeguati fondi stanziati, l erogazione del servizio non potrà che risultare limitata rispetto alla durata dell anno scolastico. Quindi risulta indispensabile, come già da noi espressamente richiesto in sede di contrattazione, che sin dal prossimo bilancio la Giunta comunale porti al Consiglio somme adeguate, assumendo come utenza di riferimento un numero non inferiore a 600 lavoratori, in considerazione del numero attuale di alunni aventi diritto.

Per i Cobas Scuola Palermo Venere Anzaldi

Per CUB-A.L.BA. Maria Guddo, Marcello Terzo, Viviana Stiscia

Per USB P.I. – Scuola Palermo Loredana Puccio , Furnari Dario

ATA E ITP EX ENTI LOCALI: NUOVA RICHIESTA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Con due sentenze delle Corti europee – la sentenza Agrati della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia dell’Unione europea – l’Europa  ha condannato lo Stato italiano per aver violato la normativa comunitaria in materia di trasferimento del personale ATA e ITP ex Enti Locali e per non aver applicato i principi del giusto processo.

La vicenda del personale ATA e ITP già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola, rappresenta il perfetto e clamoroso esempio delle illegalità che ormai da decenni bloccano il sistema di tutele dei diritti sociali ed economici nell’ordinamento interno del nostro Paese.

La questione ATA e ITP ex Enti Locali rappresenta, di fatto, la negazione dello stato di diritto in Italia, una disuguaglianza tra gli stessi lavoratori ATA e ITP ex Enti Locali, con disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa.

Alla luce delle citate sentenze invitiamo i lavoratoti ATA e ITP ex Enti locali a produrre domanda di ricostruzione di carriera.

La richiesta di ricostruzione di carriera serve  a tutto il personale ATA e ITP proveniente dagli Enti Locali per interrompere i termini di prescrizione e per poter chiamare nuovamente o per la prima volta in giudizio il Ministero Istruzione Università Ricerca sulla base delle due sentenze  europee.  La richiesta serve anche a chi ha tuttora la causa pendente, in modo da far capire al Ministero Istruzione Università e ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gli ATA/ITP Ex Enti Locali non hanno dimenticato, non si arrendono mai e rivendicano con tenacia il loro diritto al riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’Ente Locale.

Conviene spedirla anche al personale ATA e ITP ex Enti Locali andato in pensione, ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

La domanda va  presentata al Dirigente Scolastico della propria scuola e inviata per posta raccomandata A.R. all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente,  al Ministero Istruzione Università Ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La richiesta di ricostruzione di carriera non va fatta dai pochi agli ATA e ITP che sono stati favoriti dalla “temporizzazione” e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza favorevole passata in giudicato.

I pensionati invieranno la domanda anche all’INPDAP – Cassa Trattamenti Pensioni Statali  – territorialmente competente.

La sede Cobas Scuola di Palermo svolge attività di consulenza per i lavoratori interessati ad avviare queste pratiche.

Scarica i modelli di ricostruzione di carriera: per i lavoratori in attività o per i pensionati.