IL TAR LAZIO INSERISCE “CON RISERVA” NELLE GAE I DIPLOMATI MAGISTRALE

Lo scorso 13 agosto, il TAR del Lazio sez. III bis ha accolto la nostra domanda e ha ordinato l’inserimento “con riserva” nelle GAE di uno dei nostri gruppi di ricorrenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2002.

Per la trattazione collegiale, il TAR ha fissato la camera di consiglio per il 14 settembre.

Questo decreto dovrà essere eseguito dall’Amministrazione.

Errori nella mobilità 2016/17: modello per tentativo di conciliazione

I trasferimenti dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, partecipanti alle diverse fasi – B, C, D – dei movimenti relativi alla mobilità straordinaria 2016/17, sono risultati zeppi di errori attribuibili all’algoritmo utilizzato dal Miur.

Il Miur ha comunicato che non intende procedere alla rielaborazione di tutti i movimenti, sostenendo che nel complesso la procedura si è svolta regolarmente, ed ha indicato la strada da seguire nei casi in cui siano stati riscontrati degli errori: “Non saranno tenuti in considerazione eventuali esposti/reclami/diffide già prodotti, ma vale lo strumento individuato dal Contratto, art. 17 comma 2, cioè la conciliazione “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.

Spetta perciò al docente dimostrare l’errore in maniera circostanziata, segnalarlo attraverso l’istituto della conciliazione, presentando la documentazione all’Ufficio Scolastico.

Il tentativo di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 2016/17 ovvero dalla notifica dell’atto di rettifica della mobilità da parte dell’AT  competente e che si ritiene lesivo.

La richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere presentata a mano o spedita con raccomandata AR  in duplice copia all’USP presso il quale è stata inviata la domanda di mobilità e all’USR (all’Ufficio di segreteria per la conciliazione e all’ufficio del Contenzioso dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia).

La conciliazione, in caso di accoglimento, ha valore di sentenza e consente di ottenere lo stesso risultato che si potrebbe ottenere dopo vertenza al giudice del lavoro. In questo caso l’Amministrazione non annullerà le operazioni già disposte nei confronti degli eventuali controinteressati, ma assicurerà, tramite la conciliazione, il rispetto dei diritti contrattuali per chi ha subito un movimento non corretto.

In caso contrario, l’A.T. deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria ed  il docente o il suo delegato potrà prendere visione.

La conciliazione è fissata dall’ufficio di segreteria in una data compresa nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione.

Se il tentativo di conciliazione non ha esito positivo per il docente, può ricorrrere al giudice del lavoro .

Qui potete scaricare il modello di tentativo di conciliazione preparato dai Cobas Scuola di Palermo.

CHIAMATA DIRETTA

Come ampiamente previsto, si apre, per la scuola pubblica italiana, una nuova (ultima?) fase che, inevitabilmente porterà al caos totale sia le scuole (segreterie, dirigenti, …) che gli insegnanti interessati (quelli assegnati agli ambiti territoriali).

Il MIUR pubblica la nota 2609 del 22 luglio 2016 il MIUR dando le indicazioni operative e la tempistica per dare seguito a quella che definisce “chiamata per competenze”, ossia l’assegnazione dei docenti titolari di ambito alle singole istituzioni scolastiche.

Una nota piena di contraddizioni sia nel merito delle scelte che i Dirigenti dovranno fare sia nella tempistica.

Si conferma, infatti, il potere decisionale del Dirigente scolastico che potrà indicare a suo piacimento quali requisiti siano o no coerenti con il PTOF, attingendo da una tabella allegata alla nota (e non solo …) per poi svolgere un colloquio con i docenti che chiederanno (dopo aver pubblicato il proprio curriculum su istanze on line) di “poter” insegnare per un triennio nella SUA scuola. E lo potrà fare anche su Skype, perché probabilmente il dirigente sarà in spiaggia a godersi il sole d’agosto … PAZZESCO!

Lo avevamo denunciato già da due anni ma tutto ciò conferma la fine della didattica cooperativa, della libertà di insegnamento.

Sfidiamo chiunque a dire che ciò non sarà così: se il dirigente sceglierà un insegnante, in base ai criteri da lui stabiliti, è evidente che quell’insegnante dovrà, nei tre anni successivi, seguire le “indicazioni” didattiche e operative che gli saranno assegnate. Pena la risoluzione del contratto. Immaginate un collegio dei docenti che si troverà a discutere di didattica con insegnanti che, per contratto, dovranno seguire le indicazioni date dal dirigente? Vi sembra realistico che qualcuno di questi insegnanti possa intervenire per rivendicare la propria autonomia nell’insegnamento e/o a mettere in discussione qualche proposta “stravagante” dello stesso dirigente?

Finisce l’era della collegialità, quella che ha garantito in questi anni alla scuola pubblica italiana (nonostante le evidenti difficoltà) la possibilità di promuovere “conoscenza” e “competenza” seguendo i dettami della costituzione italiana.

E chi ci garantirà che i requisiti proposti dal dirigente siano reali, oggettivi, trasparenti e verificabili ?

Staremo a vedere, ma non c’è dubbio che si apriranno conflitti interni alla categoria e ciò comporterà la fine della collegialità e del lavoro cooperativo.

SULLA TEMPISTICA

Tutto assurdo, per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria la chiamata diretta avrà questa tempistica: dal 29 luglio pubblicazione degli avvisi da parte delle scuola; dal 29 luglio al 4 agosto inserimento curriculum docenti; entro il 18 agosto individuazione dei docenti. Però ci sono anche le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni e le rispettive domande dovranno essere presentate dal 28 luglio – 12 agosto, cioè un insegnante potrà chiedere l’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione prima di conoscere la sua scuola di titolarità … MAI SUCCESSO!

Stessa situazione per gli insegnanti della Scuola secondaria di II grado:

Chiamata diretta dal 18 agosto avviso scuole; dal 16 al 19 agosto inserimento curriculum; entro il 26 agosto individuazione docenti. Domande di assegnazione provvisoria: 18 agosto – 28 agosto.

Molto più fortunati: avranno ben due giorni di tempo per poter fare la domanda di assegnazione e/o utilizzazione.

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria, conosceranno gli esiti della chiamata diretta entro il 18 agosto, mentre potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dal 28 luglio al 12 agosto, quindi senza conoscere la scuola/comune in cui saranno chiamati per l’incarico triennale.

I docenti di scuola secondaria di II grado conosceranno gli esiti della chiamata diretta entro il 26 agosto, mentre potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dal 18 al 28 agosto, per cui conosceranno la scuola/comune, in cui saranno chiamati per l’incarico triennale, due giorni prima della scadenza della presentazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Soltanto i docenti di scuola secondaria di primo grado potranno presentare la domanda di assegnazione conoscendo già la scuola di servizio: chiamata entro il 18 agosto– presentazione domande assegnazione 18-28 agosto.

Il nuovo anno scolastico partirà anche quest’anno con i soliti ritardi; ci chiediamo, infatti, quale sarà la tempistica delle immissioni in ruolo? E gli incarichi annuali?

Tanto oramai la confusione ma anche la rassegnazione regnano sovrane e come al solito assisteremo supinamente a tutte le nefandezze che questo governo continua a fare: forse è quello che ci meritiamo …

Nota 2609 del 22 luglio 2016

Tempistica

CONFERMATO IL TAGLIO DEL PERSONALE ATA

Organici ATA – Pubblicato il decreto interministeriale

Confermati i 2.020 posti tagliati lo scorso anno, che si aggiungevano ai posti tagliati negli anni precedenti!

Nel silenzio di tutti e nonostante l’aumento di 9mila alunni! Di fatto, un taglio. In aperta violazione del d.P.R. n. 119/2009.

Si prevedono 22 assistenti tecnici e 29 collaboratori scolastici in più, ma solo perché si tagliano 51 posti da DSGA. Quindi a somma ZERO.

Mentre è confermato il taglio di oltre 1.000 posti di assistente amministrativo.

Ciò accade nonostante che l’anno scorso il Ministero abbia dovuto autorizzare 9.079 posti aggiuntivi per coprire solo una parte delle reali necessità delle scuole e garantire una parvenza di regolare funzionamento dei servizi scolastici. Intanto il blocco delle sostituzioni e le innovazioni della legge 107 aumentano le prestazioni aggiuntive e i carichi di lavoro dei colleghi ATA.

Il POF triennale introdotto dalla legge 107 prevede un incremento di attività e prestazioni da svolgere (reti di scuole, Piano Nazionale Scuola Digitale, ampliamento del tempo scuola, anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ecc.), in totale incoerenza con i tagli di organico, il blocco delle sostituzioni e le mancate assunzioni.

Dopo i posti cancellati negli ultimi quattro anni, resta ancora disattesa l’annunciata immissione in ruolo dei colleghi ATA, mentre ormai si sa che i cosiddetti esuberi delle province sono molto pochi e non vi è motivo per non procedere alle assunzioni. Le assunzioni previste, comunque, sono poca cosa rispetto ai 28mila posti ATA disponibili.

Le scuole sono spesso senza vigilanza o con colleghi costretti a fare gli straordinari quotidianamente (come può altrimenti un solo collaboratore scolastico con un orario di 36 ore coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?).

Le pratiche amministrative procedono soltanto grazie al senso di responsabilità dei colleghi che lavorano negli uffici, che fanno gli straordinari senza sapere di poterli recuperare e che svolgono in affanno il lavoro dei colleghi che, per qualunque motivo, hanno necessità di assentarsi.

I laboratori, tanto propagandati nella legge 107 (insegnamento laboratoriale), spesso senza rinnovo delle attrezzature e senza adeguate forniture, sono lasciati al buon senso degli assistenti tecnici, mentre ogni scuola avrebbe bisogno di un tecnico informatico (grazie alla famigerata dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico), anche se non previsto in organico.

In Toscana, in controtendenza (è evidente che non potevano fare diversamente), sono previsti 85 posti in più: 19 assistenti amministrativi, 1 (sic) assistente tecnico, 63 collaboratori scolastici e 2 (sic) DSGA.

Nessuna innovazione tecnologica o digitalizzazione, nessuna dematerializzazione può cancellare la cronica mancanza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle nostre scuole. Le reti informatiche e i pc in dotazione nelle scuole non possono funzionare senza il personale!

È necessario un aumento stabile di organico del personale Ata, le assunzioni per assorbire i precari, i nuovi concorsi per il profilo di Dsga, l’introduzione del profilo tecnico nelle scuole del primo ciclo, il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia.

I colleghi ATA devono resistere e opporsi ad ogni tentativo di aumento dei carichi di lavoro e delle prestazioni aggiuntive, che in quanto “aggiuntive” non sono obbligatorie, degli straordinari, della sostituzione dei colleghi assenti!

ASSEMBLEA RICORSI PER INSERIMENTO NELLE GaE – 7 luglio 2016

Il nuovo decreto ministeriale 495  del 22 giugno 2016 ci spinge ad intervenire per far valere le posizioni di inserimento nelle G.a E. di coloro che pur avendo titolo vengono in questa fase esclusi.

Non vogliamo lasciare niente di intentato per questo abbiamo deciso di attivare i ricorsi al TAR per l’inserimento in GAE degli abilitati magistrale ante 2001/02, degli abilitati PAS, degli abilitati TFA e nelle scienze della formazione primaria.

I COBAS hanno deciso pertanto di proporre a livello nazionale ricorso al T.A.R. del Lazio entro i termini decorrenti dal prossimo 8 luglio 2016.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti e per chi si iscrive ai COBAS.

Per avviare il ricorso è necessario che gli interessati spediscano – entro l’8 luglio 2016 – a mezzo lettera racc. A/R, agli uffici competenti, domanda redatta ai sensi degli allegati 2, 3 e 4 al decreto medesimo.

Per tutti gli interessati, è indetta assemblea il prossimo 7 luglio alle ore 18.30, presso la sede COBAS di piazza Unità d’Italia 11, in cui discuteremo delle azioni legali da intraprendere e per la consulenza riguardo la compilazione della domanda di inserimento in G. a E.

FINALMENTE ARRIVA LA PROROGA PER I CONTRATTI A T.D. DEL PERSONALE ATA

Come abbiamo sempre sostenuto e come tanti tribunali hanno confermato, le supplenze su posto vacante in organico di diritto devono essere fino al 31 agosto come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999.

Così ieri il MIUR ha finalmente emanato la nota 15307/2016 che autorizza questa proroga fino al 31 agosto, dopo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi.

Invece, per le supplenze sui posti non vacanti ma disponibili, i contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze (DM 430/2000 “Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”), e dall’art. 6, comma 4, dello stesso Regolamento (Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio”) o come previsto dalla Nota Miur n. 8556/2009 per le attività di recupero dei debiti scolastici nei mesi estivi “e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.

ASSEMBLEA RICORSI SCATTI ANZIANITÀ E CONVERSIONE CONTRATTI T.D. A T.I.

Il prossimo mercoledì 1° giugno dalle ore 18:00 presso la sede COBAS di piazza Unità d’Italia n. 11 si terrà una assemblea per discutere:

1) Ricorso alla corte di appello del tribunale del lavoro sugli scatti di anzianità e conversione del contratto a tempo indeterminato.
2) Varie ed eventuali.
All’assemblea sarà presente l’avvocata che segue i ricorsi.

SUPPLENZE DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI FIN DAL PRIMO GIORNO

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, L’INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA

I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSENTI POSSONO E DEVONO ESSERE SOSTITUITI CON SUPPLENTI A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA

Come già risulta dall’art. 1, comma 333 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), in relazione alle supplenze brevi del personale docente, i dirigenti scolastici devono prioritariamente realizzare “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. Infatti il comma 333 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 prevede esplicitamente che: Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”.

Molti dirigenti scolastici, invece, attraverso la pedissequa ed errata applicazione della disposizione stanno provocando forte disagio nelle scuole e, in particolare, gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola, nonché seri problemi di sicurezza e di garanzia dell’igiene.

In conseguenza di ciò, è dovuto intervenire lo stesso MIUR che con la recentissima Nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ha ribadito quanto sopra: “Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.

Anche per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la nota ministeriale precisa che il divieto di sostituirli nei primi 7 giorni di assenza (art. 1, comma 332, l. n. 190/2014) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, “con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative”, raggiunga la certezza che l’assenza potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza, o l’assistenza ai disabili compromettendo il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Il MIUR prende così atto della situazione e dell’impossibilità (nella stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di supplenti i docenti assenti nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza.

La consapevolezza che l’attività delle scuole sarebbe stata paralizzata dagli assurdi divieti previsti dalla legge di stabilità e l’esigenza di rispettare garanzie irrinunciabili e norme di rango costituzionale (diritto allo studio, disabilità e sicurezza) nonché il rispetto del CCNL Scuola sono alla base delle indicazioni richiamate dalla Nota MIUR del 30 settembre.

Quindi, i dirigenti scolastici allo scopo di garantire il diritto allo studio e l’incolumità e la sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.

Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del personale della scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni sindacali, ma anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici.

Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso indispensabili per le attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del diritto allo studio che la stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la situazione per gli Assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i supplenti anche in caso di assenze fino al termine dell’anno scolastico. È risibile, infatti, la deroga relativa alle istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto preveda meno di tre posti, dato che, dopo i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi.

Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità 2016 sia eliminato l’assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti tecnici e amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata dei supplenti docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.

GIÙ LE MANI DAI POSTI ATA

IMMISSIONI IN RUOLO DEI PRECARI ATA SU TUTTI I POSTI DISPONIBILI E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SUI RIMANENTI

Lo scorso giovedì 6 agosto il MIUR ha comunicato che la circolare, di prossima pubblicazione, relativa alle istruzioni operative sul conferimento delle supplenze per l’a.s. 2015/2016, disporrà il divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA allo scopo di ricollocare il personale soprannumerario delle province. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica nel blocco sarebbero compresi tutti i profili ATA (assistenti amministrativi, DSGA, assistenti tecnici ed anche i collaboratori scolastici). E, in attesa della attuazione della mobilità del suddetto personale nei posti e nei profili ATA, le supplenze saranno conferite dai dirigenti scolastici fino all’avente titolo attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto.

Tutto ciò in contrasto anche con la legislazione vigente, nazionale ed europea. Infatti, l’art. 15 della legge n. 128/2013 prevede “un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale”. La stessa legge di stabilità n. 190/2014 ha disposto un apposito fondo nazionale “finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni”.

Dopo i 47mila posti cancellati in tre anni e i 2.020 eliminati quest’anno dalla Legge di Stabilità, sembrava che il Miur avesse ottenuto dal Tesoro la copertura dei 6.243 posti che dal 1° settembre 2015 si libereranno a seguito dei pensionamenti. Su 28mila posti ATA liberi le circa 6.200 assunzioni annunciate rappresentavano il minimo sindacale sulle immissioni in ruolo di questo anno.

Il blocco delle assunzioni del personale ATA rappresenta un vero e proprio accanimento nei confronti di un personale che svolge da anni funzioni che richiedono una professionalità conquistata sul campo ed un ulteriore attacco alla Scuola Pubblica.

Ci hanno già provato con il passaggio coatto del personale docente idoneo ad altri compiti nei posti di assistente amministrativo, ora ci provano con tutto il personale ATA, collaboratori scolastici compresi.

NON PERMETTIAMO CHE QUESTO DISEGNO SCIAGURATO VADA IN PORTO!

Come COBAS promuoveremo iniziative di mobilitazione e, se necessario, ci attiveremo anche sul piano legale.

“CLASSI POLLAIO”: una nuova sentenza del TAR Sicilia

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 1831/2015, depositata lo scorso 22 luglio, ha imposto all’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani di sdoppiare una “classe pollaio” con 29 alunni di cui 2 disabili, riconoscendo quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I genitori e gli studenti di un Istituto Superiore di Castelvetrano – rappresentati dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia – hanno impugnato il decreto con cui il Provveditorato di Trapani costituiva una sola classe prima con 29 alunni dei quali 2 disabili.

La sentenza accoglie la tesi, da noi sostenuta e già condivisa dal TAR, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità, come previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni …”.

Un limite che deve permanere anche nelle classi successive, infatti – continua la sentenza – “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che, in presenza di alunni disabili, il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi”.

Siamo di fronte ad un’altra sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo in cui vengono formate le classi in presenza di alunni disabili e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica negli ultimi anni.

Un nuovo successo contro le “classi pollaio”, che si aggiunge alla sentenza del TAR Palermo n. 2250/2014, per l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia che continueranno a sostenere i diritti degli alunni e delle famiglie, perché siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.