Errori nella mobilità 2016/17: modello per tentativo di conciliazione

I trasferimenti dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, partecipanti alle diverse fasi – B, C, D – dei movimenti relativi alla mobilità straordinaria 2016/17, sono risultati zeppi di errori attribuibili all’algoritmo utilizzato dal Miur.

Il Miur ha comunicato che non intende procedere alla rielaborazione di tutti i movimenti, sostenendo che nel complesso la procedura si è svolta regolarmente, ed ha indicato la strada da seguire nei casi in cui siano stati riscontrati degli errori: “Non saranno tenuti in considerazione eventuali esposti/reclami/diffide già prodotti, ma vale lo strumento individuato dal Contratto, art. 17 comma 2, cioè la conciliazione “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.

Spetta perciò al docente dimostrare l’errore in maniera circostanziata, segnalarlo attraverso l’istituto della conciliazione, presentando la documentazione all’Ufficio Scolastico.

Il tentativo di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 2016/17 ovvero dalla notifica dell’atto di rettifica della mobilità da parte dell’AT  competente e che si ritiene lesivo.

La richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere presentata a mano o spedita con raccomandata AR  in duplice copia all’USP presso il quale è stata inviata la domanda di mobilità e all’USR (all’Ufficio di segreteria per la conciliazione e all’ufficio del Contenzioso dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia).

La conciliazione, in caso di accoglimento, ha valore di sentenza e consente di ottenere lo stesso risultato che si potrebbe ottenere dopo vertenza al giudice del lavoro. In questo caso l’Amministrazione non annullerà le operazioni già disposte nei confronti degli eventuali controinteressati, ma assicurerà, tramite la conciliazione, il rispetto dei diritti contrattuali per chi ha subito un movimento non corretto.

In caso contrario, l’A.T. deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria ed  il docente o il suo delegato potrà prendere visione.

La conciliazione è fissata dall’ufficio di segreteria in una data compresa nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione.

Se il tentativo di conciliazione non ha esito positivo per il docente, può ricorrrere al giudice del lavoro .

Qui potete scaricare il modello di tentativo di conciliazione preparato dai Cobas Scuola di Palermo.

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