PRECARI: PRIMI RICORSI VINTI PER LA “CARTA DOCENTE”

Cominciano ad arrivare le prime sentenze dei ricorsi promossi dai Cobas Scuola di Torino per ottenere anche per i/le precari/e la carta del docente (oltre alle altre voci retributive spettanti come scatti pre-ruolo, RPD, indennità ferie e indennizzo per abusiva reiterazione dei contratti)

Il Ministero dovrà quindi attivare le carte per tutt@ i/le docent@ che hanno fatto ricorso e caricare la somma totale per tutti gli anni scolastici dal 2015/2016 in poi.

ATTENZIONE!!

È importante attivarsi immediatamente per non incorrere nella prescrizione

Anche a Palermo è possibile aderire al ricorso seguendo le istruzioni presenti qui

VOGLIAMO TRASPARENZA: L’ALGORITMO DELLE GPS NON LA GARANTISCE!

In questi giorni centinaia di migliaia di docenti precari stanno compilando la domanda telematica con la speranza ottenere una supplenza annuale. A breve toccherà ai precari ATA.

Nello specifico:

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ATTENTI A ESPERO: col silenzio/assenso vuole rubarci il TFR

COL SILENZIO/ASSENSO ESPERO CI VUOLE TOGLIERE IL TFR

Se all’inizio del 2007 la preda dei cacciatori dell’industria del risparmio gestito era stato il TFR di lavoratrici e lavoratori del settore privato, ora tocca al settore pubblico. 

Così, dopo l’accordo di settembre 2021 sul Fondo pensione Perseo-Sirio per i comparti pubblici extra-scuola, lo scorso 31 maggio, CGIL-CISL-UIL, SNALS, GILDA e ANP hanno sottoscritto con l’ARAN un’Ipotesi di accordo sul Fondo pensione del personale scolastico ESPERO, peggiorativo per docenti e ATA, ma sempre appetibile per i sindacati presenti nel Consiglio di amministrazione e per le società finanziarie che lo gestiscono. 

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DOCENTE DISABILE: LICENZIAMENTO ANNULLATO

IL TRIBUNALE DI MARSALA ANNULLA IL LICENZIAMENTO DI UNA DOCENTE DISABILE

Finalmente si è conclusa positivamente una complicata vicenda che ha visto protagonista un Istituto comprensivo di Marsala (TP) e una docente disabile difesa dall’avv.ta Mariachiara Garacci. La collega, soggetto invalido e anche disabile (art. 3, comma 3, l. n. 104/1992), era stata ingiustamente licenziata perché, a seguito del parere del medico competente durante l’emergenza Covid era stata originariamente considerata “NON IDONEO alla mansione specifica PERMANENTEMENTE. SOGGETTO FRAGILE: utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici per la mansione espletata (Mascherina FFP2) in considerazione dell’emergenza attuale da COVID-19 fino alla dichiarazione delle Autorità Competenti di cessata emergenza Covid-19. DA SOTTOPORRE A NUOVA VISITA MEDICA il 15/07/2021 (Periodicità annuale)”, ma poi – a seguito di una richiesta di visita medico collegiale inoltrata del Dirigente scolastico – la Commissione medica di Palermo e successivamente la Commissione Medica Interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa la dichiaravano erroneamente “NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies Dlgs 165/2001)” sicché il Dirigente scolastico decretava – automaticamente – la sua dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente e assoluta ai sensi della Legge n. 274/91. 

Pertanto la docente, che ha sempre svolto diligentemente la propria professione, nonostante il suo stato patologico, senza mai assentarsi da scuola, ricorreva al Tribunale di Marsala che ha pienamente accolto le ragioni dell’avv.ta Garacci riguardo:

1. l’obbligo datoriale di repechage e di adibizione della lavoratrice a diverse mansioni;

2. l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

3. l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente la sua condizione psico-fisica con quello del datore, come sancito da diverse pronunce della Corte di Cassazione.

Conseguentemente, il Tribunale di Marsala (Sent. n. 515/2022) ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegra nel posto di lavoro e condannato l’amministrazione al pagamento di una risarcimento pari all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alle spese processuali. Per altro, anche, il Consulente Tecnico, nominato a seguito di richiesta dell’avv. Garacci, ha affermato che la ricorrente “Se da un lato è innegabile che è affetta da gravi patologie, dall’altro lato è anche vero che dette patologie non hanno mai inciso sulla propria attività lavorativa” e ha poi evidenziato che “non sono condivisibili le conclusioni della commissione di verifica di Palermo basate su argomentazioni contraddittorie”, tanto che la docente per automaticità di procedura veniva sottoposta a visita di revisione per l’accertamento della sua idoneità alla guida con esito a lei favorevole. Finalmente la giustizia ha fatto il suo corretto decorso e – insieme alla collega e all’avv.ta Garacci – ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto: la disabilità non equivale ad inidoneità e chiunque ha il diritto di poter vivere la propria vita al pari degli altri nell’ambito lavorativo, sociale e nelle relazioni umane senza dover subire condotte discriminatorie.

RICORSO CARTA DEL DOCENTE

RICORSO PER I PRECARI AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CARTA DEL DOCENTE

i Cobas della Scuola avviano il patrocinio del ricorso per il recupero di 500 euro per gli ultimi 5 anni di mancata erogazione del “bonus formativo carta docente” e per il riconoscimento alla futura erogazione nei confronti dei docenti precari ingiustamente esclusi dal beneficio.

Il ricorso è rivolto ai docenti precari delle scuole di ogni ordine e grado, con servizio in scuole del sistema di istruzione statale negli ultimi 5 anni. Rientrano nel ricorso tutti gli incarichi e supplenze che hanno consentito di raggiungere l’annualità scolastica (almeno 180 giorni di servizio, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). I docenti che vorranno aderire al ricorso per la Carta del Docente dovranno prendere appuntamento presso la sede COBAS SCUOLA di Palermo, sita in piazza Unità d’Italia n. 11 telefonando allo 091 349192 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30, e martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 19,00, per prenotare la consulenza degli avvocati Giacomo Cirincione e Ciro Gianfranco Messeri che si terrà tutti imartedì a partire dal 28 giugno alle ore 17,30. Successivi appuntamenti saranno concordati nelle stesse giornate di martedì. Ai link riportati di seguito ulteriori informazioni e il modello di diffida predisposto.

ISTRUZIONI PER ADERIRE AL RICORSO

FAC-SIMILE DIFFIDA

Vittoria al TAR Lazio: prove suppletive concorso ordinario

Comunicato stampa

IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO COBAS:

PROVE SUPPLETIVE PER ASSENTI PER COVID AL CONCORSO ORDINARIO

Il Ministero dell’Istruzione dovrà organizzare prove suppletive per chi, assente per Covid, non ha potuto partecipare alla prova scritta del concorso ordinario. Lo ha deciso il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) accogliendo un ricorso dei Cobas Scuola patrocinato dall’ avv. Nobile. 

Di seguito il testo della sentenza:

“Ritenuto di dover disporre l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti a delle prove scritte suppletive del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, che l’amministrazione è tenuta ad organizzare, tenuto conto dell’orientamento conforme della Sezione su vicende analoghe intercorse con riferimento al concorso straordinario di cui al d.d. n. 510/2020, peraltro avallato dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, ordin. n. 7145/2020). 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, ammettendo con riserva le ricorrenti alla prova scritta suppletiva che l’amministrazione resistente è tenuta ad organizzare, nei sensi di cui in parte motiva.”

CROCEFISSO IN AULA. SENTENZA DELLA CASSAZIONE

L’ESPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE NON È COMPATIBILE CON LA LAICITÀ DELLO STATO

Annullata la sanzione disciplinare per aver rimosso dalla classe il simbolo religioso 

La lunga battaglia civile del prof. Franco Coppoli sulla laicità degli ambienti formativi, patrocinata dall’UAAR, dai COBAS Scuola e dagli avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci è arrivata ad una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare e la sentenza della Corte di Appello di Perugia 165/14 con rinvio ad altra corte, per illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente scolastico. La Corte ha stabilito l’l’importante principio che l’ostensione obbligatoria o autoritativa nella scuola pubblica del crocifisso è incompatibile con l’indispensabile distinzione degli ordini dello Stato dalle confessioni religiose.

Il docente era stato sospeso nel 2009, per un mese dallo stipendio e dall’insegnamento, per aver rimosso, in autotutela, il crocifisso dall’aula dove insegnava durante la sua ora di lezione, per garantire la dovuta laicità  e inclusività degli ambienti educativi.

Dopo un lungo iter, questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è importante perché definisce che l’affissione del crocefisso da parte di dirigenti scolastici e della Pubblica Amministrazione è incompatibile con il principio di laicità dello Stato.

Nella sentenza è affermato che l’autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti — e dunque  con  implicazione  sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione — un  simbolo  religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una parete.

Nella sentenza si ricorda che l’affissione del crocefisso nelle scuole è stata imposta dal fascismo, che subito dopo la marcia su Roma iniziò quel processo di affiancamento della chiesa cattolica che portò ai patti lateranensi nel febbraio 1929.

Oggi non esiste più alcuna religione di Stato e la laicità dello Stato è un principio costituzionale fondamentale come ribadito dalla Cassazione con questa sentenza. 

Un secondo principio importante è che la scuola non è “un servizio a domanda”: la circolare del dirigente scolastico era illegittima anche perché basata solo sulla richiesta della maggioranza degli studenti, senza tener conto delle diverse esigenze  rappresentate dalla minoranza degli studenti e dallo stesso prof. Coppoli.

L’Istituzione scolastica autonoma, tramite gli organi collegiali e, nello specifico, il consiglio di classe (non il dirigente scolastico autoritativamente) deve trovare un “ragionevole aggiustamento” fra le diverse istanze. In particolare, la Corte propone a titolo esemplificativo tre possibilità: a) l’affissione sulla parete accanto al crocifisso di un simbolo rappresentativo della cultura laica; b) una diversa collocazione spaziale del crocifisso non alle spalle del docente; c) l’uso non permanente della parete con il momentaneo e rispettoso spostamento del crocifisso durante l’ora di lezione del docente, che è esattamente il comportamento tenuto dal prof. Coppoli, che a fine lezione rimetteva il crocifisso sulla parete.

Affermando che il crocifisso è un simbolo passivo la sentenza ha, invece, respinto la questione della discriminazione.

Va sottolineato che la soluzione prospettata dalla Corte apre alla possibilità che nella pratica si arrivi ad una forte differenziazione di pratiche tra le scuole con l’affissione di diverse rappresentazioni religiose con una pericolosa moltiplicazione dei simboli religiosi nelle aule; è preferibile una soluzione alla francese con il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle aule. Va evitato, in ogni caso, l’uso discriminatorio dei simboli religiosi o culturali, contrario alla ratiodella sentenza che ribadisce continuamente che in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, al criterio di maggioranza e che la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da imporre: l’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendentale!

 I COBAS della scuola, docenti e ATA, continueranno a lavorare per costruire una comunità educativa inclusiva, libera e critica ed evitare un uso strumentale, escludente e discriminatorio dei simboli religiosi.

STABILIZZARE ATA E DOCENTI PRECARI – SCIOPERO 26.3.2021

PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA E DOCENTE PRECARIO

Il 26 marzo SCIOPERIAMO PER UN NETTO CAMBIO DI DIREZIONE NELLE POLITICHE SCOLASTICHE

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UN CONTRATTO INUTILE

UN CONTRATTO CHE NON TUTELA NÉ I LAVORATORI, NÉ LA SCUOLA

Davvero nessuno sentiva l’esigenza di un contratto sulla didattica digitale che, anziché fare chiarezza e garantire i lavoratori della scuola, di fatto aumenta il caos nelle scuole. La preoccupazione principale dei sindacati firmatari pare quella di garantirsi un ruolo di interlocutori nei confronti del governo: come poi riempire quel ruolo e, soprattutto, come riempirlo in difesa dei lavoratori, pare una questione secondaria. Da qui l’incredibile atteggiamento della CGIL che prima non firma il contratto, ma poi lo fa entrare in vigore senza ottenere nulla di più: solo una Nota “condivisa” che per certi aspetti è addirittura peggiorativa rispetto al contratto. Ma con una procedura insolita, prevista dalla dichiarazione congiunta, la Nota diventa l’interpretazione vincolante del CCNI sulla DDI per l’Amministrazione e per le OO.SSfirmatarie.  In ogni caso, l’effetto congiunto del CCNI e della Nota Ministeriale n° 2002 del 9.11. 2020, con un finto gioco delle parti, sta creando un vero guazzabuglio nelle scuole, di cui sono pienamente e politicamente responsabili sia il Ministero che Cgil, Cisl e Anief.

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“SANIFICAZIONE”: chi deve farla

A seguito di numerose segnalazioni ricevute abbiamo inviato ai Dirigenti scolastici, ai Direttori S.G.A. delle scuole siciliane e anche al Direttore generale dell’USR Sicilia, la lettera che segue.

Coloro che fossero interessati a far valere i propri diritti possono contattare la sede di Palermo

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La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene impartito al personale collaboratore scolastico l’ordine di servizio che prevede la “sanificazione” dei locali. Su tale questione, facciamo notare che:

1. il Protocollo relativo agli ambienti di lavoro del 14.3.2020 prescrive che “nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione”;

2. l’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. Industria, Commercio e Artigianato n. 274/1997 definisce come “attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione…”;

3. il Rapporto ISS Covid 19 n. 25/2020 prevede che “Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n.274, o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”;

4. la Circ. Min. Salute n. 5443/2020 prevede che “Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)”;

5. già la Nota M.I. n. 1033 del 29.5.2020 forniva indicazioni operative su un primo elenco di beni, servizi e lavori che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione per l’a.s. 2020/2021, tra le quali “piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione”, tutte attività e mansioni non previste dall’area di appartenenza del personale collaboratore scolastico (art. 47 del CCNL Scuola 2007 e Tab. A CCNL 24.7.2003);

6. inoltre la stessa Nota ministeriale, a proposito degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 prevedeva “la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate”;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, qualora non si fosse provveduto alla:

  • utilizzazione delle risorse appositamente destinate all’acquisto dei servizi di sanificazione;
  • realizzazione delle prescrizioni sanitarie previste in ordine alla informazione/formazione del personale e alla fornitura di adeguati DPI;
  • richiesta della volontaria adesione del personale collaboratore scolastico per lo svolgimento di attività aggiuntive non espressamente previste dall’area di appartenenza;
  • consultazione e al confronto preventivo di RSU e RLS “per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”, come previsto dal Protocollo del 14.3.2020;
  • necessaria contrattazione d’istituto sulle modalità di individuazione del personale, sullo svolgimento delle attività e sui relativi compensi aggiuntivi;

la scrivente Organizzazione Sindacale, considerato anche che l’art. 2087 del cod. civ. prevede che il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo (Cass. Civile n. 16026/2018), ritiene che, in caso di eventuali danni che il personale potrà subire in relazione allo svolgimento dell’attività di sanificazione, il DS ed il DSGA potranno essere conseguentemente gravati ex lege di ogni responsabilità civile e penale, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.