NO AL PROLUNGAMENTO ESTIVO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

È circolata nei giorni scorsi la proposta del nuovo primo ministro Draghi a proposito di un allungamento delle attività didattiche nel periodo estivo, motivata dalla necessità di recuperare quanto perso per le interruzioni e lezioni in didattica digitale, osserviamo quanto segue.

Ad ogni interruzione è stata attivata la DDI, quindi non si può dire che gli/le studenti/esse abbiano perso giorni di scuola. A meno che non si consideri la didattica digitale inefficiente, come a dire che l’impegno di centinaia di migliaia di docenti e studenti per mantenere viva la continuità del dialogo educativo, anche nelle condizioni estreme della DAD/DDI, è stato solo un inutile sforzo. A questo punto però bisognerebbe considerare nulli gli scrutini di giugno scorso e di febbraio, tutti i collegi docenti e le altre riunioni, far ripetere gli esami universitari e le sessioni di laurea a partire da aprile scorso. Nonché le sedute degli organi istituzionali svoltesi a distanza.

Sappiamo benissimo che la DDI ha enormi limiti e che ha provocato stress e difficoltà anche per la disparità degli strumenti a disposizione nelle famiglie. Sappiamo anche benissimo, però, che in DDI il corpo docente e gli studenti hanno lavorato, hanno sviluppato un percorso formativo, hanno svolto prove, esercitazioni, programmi.

Come al solito, invece di affrontare le reali emergenze della scuola (precariato, sovraffollamento delle classi, insicurezza delle strutture) ci si concentra sugli aspetti propagandistici, disconoscendo il lavoro dei docenti, i ritmi di apprendimento degli studenti, l’invivibilità delle aule in estate.

Si comincia proprio con il piede sbagliato verso la scuola, proponendo un aggravio di fatica, per docenti e studenti, con la sciagurata ipotesi di frequentare i locali scolastici che già da aprile diventano invivibili per il caldo (non sono ambienti climatizzati, come quelli a cui è evidentemente abituato il Presidente incaricato) e di spostare a luglio gli esami di terza media e di maturità.

Sarebbe invece meglio che il governo si confrontasse e indicasse come intende affrontare e risolvere i veri problemi strutturali della scuola:

1) intende superare lo scandalosa diffusione del precariato con un piano di assunzioni per tutte le cattedre vacanti?

2) intende sviluppare un piano di reclutamento che incrementi adeguatamente il personale docente e ATA?

3) intende diminuire il numero degli alunni per classe (non oltre 20)?

4) intende investire una parte consistente del Recovery Plan nell’edilizia scolastica per mettere in sicurezza, ristrutturare e costruire nuovi locali ed offrire ambienti accoglienti e sicuri?

5) intende introdurre climatizzazione e ventilatori per il ricambio e la sanificazione dell’aria negli ambienti scolastici?

La scuola pubblica ha bisogno di ben altro che dichiarazioni e provvedimenti propagandistici, che non rivelano attenzione ma una concezione aziendalistica e produttivistica della scuola.

Convegni CESP Palermo 18 nov. 2020 – Catania 20 nov. 2020

CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO APERTO ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTE/I COLORO CHE HANNO A CUORE LA SCUOLA PUBBLICA STATALE

LA SCUOLA IN EMERGENZA

Formazione scolastica, benessere psicofisico di alunne/i e personale, diritti e doveri dei lavoratori

mercoledì 18 novembre 2020 ore 8.30 – 13.30

link alla videoconferenza https://global.gotomeeting.com/join/724295437

(per le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani)

…………

venerdì 20 novembre 2020 ore 8.30 – 13.30

link alla videoconferenza https://global.gotomeeting.com/join/509597341

(per le province di Catania, Enna, Messina; Ragusa, Siracusa)

NB. Per partecipare ad uno dei due convegni è necessario iscriversi, secondo la provincia di appartenenza, compilando il modulo di registrazione online. L’attestato di partecipazione sarà trasmesso via mail all’indirizzo indicato nello stesso modulo. La piattaforma di videoconferenza consente un massimo di 250 partecipanti per cui non si accetteranno richieste oltre tale numero e il modulo di registrazione online non sarà più disponibile se raggiunta la capienza.

LOCANDINA CONVEGNO 18/11/2020 E MODELLO RICHIESTA ESONERO

LOCANDINA CONVEGNO 20/11/2020 E MODELLO RICHIESTA ESONERO

8,30 Introducono e coordinano:

(18/09/2020) Roberto Alessi (Esecutivo provinciale Cobas Scuola Palermo)

(20/09/2020) Nino De Cristofaro (Esecutivo nazionale Cobas Scuola)

RELAZIONI

(18/09/2020) Nino De Cristofaro (Esecutivo Nazionale Cobas scuola)

(20/09/2020) Cesare Natoli (Docente Liceo AINIS, Messina)

Superare la DaD per ridare senso e prospettive al fare scuola

Emanuele Lo Monaco (Psicologo, Presidente Associazione Jonas)
Il distanziamento sociale e le ricadute psico-pedagogiche

Fabrizio Russo (studente Liceo “Turrisi Colonna” Catania)

Non rinunciare al diritto allo studi

9,45 DIBATTITO      

10,45 PAUSA

11,00 RELAZIONI 

Daniela Di Dio (Medica, operatrice LILA)

Ragionare sulla pandemia

Ferdinando Alliata (Docente. Esecutivo nazionale Cobas Scuola)

La pandemia annulla il contratto di lavoro?

12,00/13,30 DIBATTITO E CONCLUSIONI

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento del personale della scuola (DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006). Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009).

Attività Alternativa. Cobas e Uaar sollecitano i DS ad avviarle

Il 14 ottobre scorso, i Coordinamenti Regionali Siciliani dei Cobas scuola e dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti hanno inviato una lettera ai Dirigenti Scolastici di tuttele scuole della Sicilia con la quale si sollecita l’avvio dell’Attività Alterbativa all’Insegnaeto della Religione Cattolica, come previsto dalle norme di legge in vigore.

L’iniziativa nasce dalla constatazione che in molte scuole l’Attività Alternativa non è attuata nonostante le richieste dei genitori ed in altre istituzioni scolastiche dove negli anni passati tale Attività è stata svolta, in quest’anno scolastico è stata illegittimamente cassata per i motivi più disparati (come la mancanza di spazi) sopraggiunti con la situazione di pandemia.

Qui trovate il testo della lettera

ILLEGITTIMA LA NOTA MINISTERIALE SU PIA E PAI

Come è noto il Ministero ha emanato lo scorso 26 agosto una Nota (vedi qui) che non prevederebbe la retribuzione delle attività svolte dal personale docente relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti – PIA e al Piano di Apprendimento Individualizzato – PAI per il periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni.

Come COBAS Scuola abbiamo inviato al Ministero le osservazioni che seguono contestando i punti della Nota ministeriale che – a nostro avviso – non rispettano la normativa vigente.

Invitiamo i colleghi e le colleghe che fossero coinvolti/e in queste attività di farci pervenire notizia delle modalità di programmazione (coinvolgimento o meno degli Organi collegiali), di attuazione (richiesta di disponibilità o obbligo di svolgimento) e di retribuzione (non prevista, prevista per tutte le ore o solo per quelle eccedenti l’orario cattedra).

  • * * *

Al Ministero dell’Istruzione

all’attenzione del dott. Marco Bruschi

OGGETTO: nota sulle attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato

Premesso che

Il comma 5 dell’art. 3 (nonché il comma 1 dell’art. 4) dell’OM n. 11/2020 afferma che “per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi […] il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”;

L’articolo 6 della stessa OM, afferma che “per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo [n. 62/2017, ndr] i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.

L’articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 afferma chiaramente che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”;

Il comma 2 dell’art. 6 dell’OM n. 11/2020, rileva che “i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti”.

Il comma 3 dell’art. 6 dell’OM n. 11/2020: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge [n. 22/2020, ndr], le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.

L’art. 1, comma 2 del d.l. n. 22/2020 (come sostituito dalla l. n. 41/2020) afferma: “Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.

L’articolo 28, comma 3, del CCNL Scuola 2007, afferma chiaramente che gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze indicate al comma 2 che prevede:Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale

L’articolo 28, comma 4, del CCNL Scuola 2007, specifica che tali obblighi “sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. Pertanto, “prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”.

Tanto premesso

Si desume chiaramente dal combinato disposto dell’art. 28 CCNL Scuola, dell’art. 6 OM 11/2020, dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 1 comma 2 della l. n. 41/2020 che:

– è necessario un coordinamento tra l’attività del consiglio di classe (chiamato ad intervenire sulle modalità di recupero, di progettazione, miglioramento, degli studenti di riferimento) ed il collegio docenti (chiamato a deliberare il piano delle attività sulla base di quanto disposto dal consiglio di classe).

attività ordinaria significa attività obbligatoria per gli studenti che deve essere garantita dall’Istituzione scolastica, ma non costituisce un obbligo lavorativo aggiuntivo e gratuito per il personale docente, che tra l’altro sarà coinvolto in maniera fortemente differenziata. Come i corsi di recupero previsti dall’OM 92/2007 (“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” art. 2, comma 1, OM 92/2007), i viaggi d’istruzione, le attività relative ai PCTO (ex ASL), gli stage linguistici, ecc. anche le attività di recupero previste dall’OM n. 11/2020 sono “attività ordinarie” che l’Istituzione scolastica ha l’obbligo di organizzare, ma facoltative e retribuite per i docenti. La Nota M.I. Prot. 1494/2020, a firma del dott. Bruschi, su “Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative” è un mero parere che non costituisce una fonte del diritto, né tantomeno un’interpretazione autentica del CCNL, che non può essere unilateralmente interpretato dall’Amministrazione, e che appare in netto contrasto con le norme del contratto di lavoro sugli obblighi del personale docente e ATA.

In primo luogo, prima dell’inizio delle lezioni il CCNL non prevede alcun obbligo di svolgimento delle 18 o 24 ore di insegnamento, per cui non ha alcun riscontro normativo la distinzione tra le attività svolte dal 1° settembre 2020 alla data di inizio delle lezioni e le attività successive: sono contrattualmente tutte attività facoltative per i docenti e da retribuire e in caso di mancata disponibilità si deve ricorrere a contratti a tempo determinato.

In secondo luogo, il comma 9 dell’art. 1 del d.l. n. 22/2020 (come modificato dalla l. n. 41/2020) prevede: “con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l’entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche”. Come è evidente, tale norma prevede, senza ulteriori specificazioni, un finanziamento per tutte le attività di recupero da svolgere nell’anno scolastico 2020/2021, che com’è noto inizia il 1° settembre 2020.

Infine, l’art. 40 del d. lgs n. 165/2001, come modificato dal c.d. decreto Madia (art. 11 del d.lgs. n. 75/2017), prevede che “la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali” e, salvo le esplicite deroghe successive, in tali materie prevale sulla legge.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni scolastiche:

  • a coinvolgere gli Organi Collegiali in sede deliberante nella pianificazione, programmazione e attivazione delle attività previste dall’OM 11/2020;

  • a non imporre ai docenti le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato;

  • a richiedere la preventiva disponibilità del personale docente a svolgere le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato;

  • a retribuire tali attività con i fondi previsti dal D.L. n. 22/2020 e eventuali e auspicabili fondi aggiuntivi del Ministero e/o tramite le risorse del FIS, previa specifica sequenza contrattuale con le RSU che rispetti il vigente CCNL che prevede 50 euro per i corsi di recupero e 35 euro per le attività aggiuntive di insegnamento.

CONVEGNO CESP GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020

Convegno in videoconferenza di aggiornamento e formazione con esonero dal servizio per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO, della Scuola pubblica statale

“Ritornare a scuola in sicurezza per superare l’emergenza educativa”

giovedì 18 giugno 2020 ore 17.00 – 19.00

 

link alla videoconferenza https://global.gotomeeting.com/join/460735581

Codice accesso: 460-735-581

NB. Sarà rilasciato attestato di partecipazione a condizione che si acceda alla videoconferenza usando come nickname un proprio indirizzo email a cui poter spedire l’attestato.

RELAZIONI

Introduzione al convegno e bilancio della DaD

prof. Antonino De Cristofaro. Cesp Sicilia

Conoscenze e competenze

prof.ssa Simona La Spina. Docente, Catania

Reti e piattaforme: l’impossibile neutralità

prof. Marco Guastavigna. Docente e formatore, Torino

Per un approccio critico sulla DaD

prof. Giovanni Carosotti. Docente, Milano

DIBATTITO E CONCLUSIONI

Modera: prof. Antonino De Cristofaro

________________________________________________________________________________

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento del Personale della scuola D.M. 25/07/06 prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06. La partecipazione ai Convegni e seminari dà diritto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal servizio.

I COBAS E IL “DECRETO SCUOLA” 8.4.2020 n. 22

NO AI PIENI POTERI ALLA MINISTRA (o ai suoi suggeritori) E ALL’IMPOSIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA!

AL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI DOCENTI E ATA PER MANTENERE VIVA LA SCUOLA PUBBLICA COME PRESIDIO DI CIVILTÀ E DI CULTURA ANCHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS!

Nelle scuole italiane, come è stato riconosciuto da tutti, docenti e ATA hanno sinora garantito, nonostante l’emergenza, che non fosse interrotto il rapporto con gli studenti. In particolare, i docenti, con il loro lavoro volontario, sono riusciti a condividere con gli allievi ansie e paure e hanno mantenuto in vita, per quanto possibile, il percorso didattico-educativo. Il decreto legge sulla scuola, invece, di accompagnare questo percorso, rischia di mettere la parola fine al clima positivo che si è determinato nella maggior parte delle scuole.

Innanzitutto, il decreto legge per larghi aspetti conferisce, seppur con dei paletti, alle ordinanze ministeriali il potere di derogare tutta una serie di leggi, dando di fatto “forza di legge” ad un atto amministrativo e, quindi, poteri speciali alla Ministra dell’istruzione. Vengono bypassati sia lo stesso CdM (seppur in parte), sia il Parlamento, ma non c’era alcuna ragione di ulteriore straordinaria urgenza per creare di fatto una nuova fonte del diritto. È una tecnica già usata per DL e DPCM, che rischia di diventare strutturale anche dopo la fase dell’emergenza, con un’ulteriore concentrazione personale del potere politico.

Nel merito, che senso ha imporre la didattica a distanza quando nello stesso tempo si afferma pubblicamente che essa sta già funzionando positivamente? È un oltraggio allo straordinario senso di responsabilità dimostrato dai/lle docenti. Non solo: come si configura in concreto tale obbligo se un terzo delle famiglie italiane non ha computer o connessione, addirittura il 42% al Sud? E che significa l’obbligo nelle scuole in carcere, dove i docenti non hanno avuto fin qui alcuna possibilità di raggiungere i propri studenti, tanto che il Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ha dovuto scrivere una lunga Lettera ai Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Giustizia, per invitarli al rispetto del diritto all’istruzione in carcere? E che dire di una Ministra che, mentre chiede nell’emergenza a mezza Italia di attrezzarsi telematicamente in una settimana, non è poi in grado di garantire la digitalizzazione dell’aggiornamento delle graduatorie, benché essa fosse già prevista e non dettata dall’emergenza? È paradossale anche che, mentre il governo si affanna per dotare di potere d’acquisto chi è costretto a restare a casa, molti precari della scuola non ricevano da mesi lo stipendio, cosa particolarmente grave in una situazione di impoverimento generale di tante famiglie.

L’imposizione della didattica a distanza ha una sola motivazione: spingere perché diventi non uno strumento da usare solo nella fase emergenziale, ma qualcosa di strutturale, come se potesse sostituire la didattica in presenza, l’unica che può garantire la relazione interpersonale indispensabile per la crescita sia umana che cognitiva degli studenti. A tal proposito, sono preoccupanti le dichiarazioni sulla continuazione della didattica a distanza nella fase iniziale del prossimo anno scolastico.

Invece, bisogna ridefinire subito i criteri di formazione delle classi, di tutte le classi, non solo di quelle pollaio. Va ridotto drasticamente il numero degli alunni per classe per garantire la salute di tutta la comunità scolastica, nonché dignità al lavoro docente e qualità didattica ai nostri studenti.

Per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico è, quindi, necessario prevedere l’immissione in ruolo con concorsi per soli titoli e/o usando GaE e GM, di tutti i docenti precari che hanno maturato almeno tre anni di lavoro con concorsi per soli titoli e di tutto il personale ATA già occupato per almeno 24 mesi. È di tutta evidenza che non sarà possibile esaurire tutti i passaggi del concorso straordinario, né tantomeno di quello ordinario prima di settembre: il Decreto invece, confermando questa strada, di fatto determinerà il caos nella fase di avvio del prossimo anno.

Dal punto di vista didattico, se la scelta (e non poteva non essere così) è quella di ammettere tutti gli alunni alla classe successiva o agli Esami e modificarne la conduzione, l’organizzazione del lavoro deve essere conseguente. Non vanno, quindi, inventati sistemi di valutazione a distanza ridicoli e che inquinano il rapporto docente-studenti, oltre che essere palesemente illegittimi: non è pensabile valutare conoscenze e capacità se non è possibile garantire la necessaria vigilanza né la privacy.

Ma, visto che tutti gli alunni saranno promossi (o ammessi agli esami), si potrà procedere agli scrutini finali tenendo conto dei risultati del primo trimestre/quadrimestre, delle prove di recupero e delle votazioni del secondo periodo prima della sospensione dell’attività didattica. Si userà anche il periodo della didattica a distanza, non per mettere voti, ma unicamente per completare la valutazione degli allievi valorizzando tutti i feedback ricevuti.

Coloro che insistono per i voti a distanza, in realtà, mirano a far passare una valutazione solo delle c.d. competenze, intese come mero “addestramento”, mentre la scuola deve valutare l’acquisizione dei saperi disciplinari (da non confondere con il nozionismo) e, tramite essi, lo sviluppo delle capacità cognitive, in termini di analisi, visione complessiva dei fenomeni, rielaborazione e sviluppo del pensiero critico. Chiedere oggi di mettere voti a distanza significa mortificare la professionalità dei/lle docenti e svilire lo stesso lavoro di studenti/esse.

Va rimarcato che il DL, nell’unico riferimento specifico alla valutazione, l’art. 1, comma 4, lett. a), prevede la possibilità di usare modalità telematiche SOLO per la “valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali” e NON per la valutazione delle singole prove (con voti) con la didattica a distanza. Infatti, le norme derogabili citate (art. 2, d.lgs. n. 62/2017 e art. 4, d.P.R. n. 122/2009) fanno riferimento solo alla valutazione periodica e finale. Anche la possibilità di svolgere il colloquio dell’Esame di Stato con “modalità telematiche”, è prevista in modo specifico, come deve essere per ogni deroga alle norme generali. Quindi, non si può desumere alcun obbligo specifico di svolgere valutazioni a distanza dall’obbligo generale delle prestazioni didattiche a distanza, tra l’altro previsto solo per il periodo di sospensione delle attività in presenza.

Per il prossimo anno scolastico, toccherà alle singole scuole programmare le attività tenendo conto della eccezionalità di quanto avvenuto, individuando tempi e procedure che devono necessariamente essere coerenti con problemi e bisogni dei singoli alunni e delle singole classi. Sarà necessario stanziare gli adeguati finanziamenti per tali attività aggiuntive, ma il decreto prevede la solita formula del divieto di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la sospensione dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato relativi allo svolgimento dei quiz Invalsi e delle ore minime di PCTO (ex ASL) deve valere sia per quest’anno che per l’anno prossimo, perché altrimenti le attuali quarte classi si troverebbero a dover svolgere stage aziendali nell’ultimo anno di corso, già ingolfato per altri motivi. Anche per le terze il quantitativo minimo di ore andrebbe ridotto in proporzione.

Infine, dato che questo decreto conferma che sino a oggi non c’era alcun obbligo rispetto alla didattica a distanza, chiediamo a quei dirigenti scolastici che hanno imposto, mediante circolari e ordini di servizio palesemente illegittimi, a docenti e alunni di lavorare come se la didattica on line fosse uguale a quella in presenza, non tanto di chiedere scusa, ma di pensare alle dimissioni.

La scuola deve rimanere una comunità educante e non può essere il luogo dove sperimentare le proprie pulsioni autoritarie, a cui pare allinearsi in queste ultime ore anche la ministra Azzolina.

FAQ sulla didattica a distanza

Per facilitare la ricerca di risposte ai continui dubbi che sorgono tra i docenti a proposito di Didattica a Distanza, riunioni telematiche, problemi di connessione e di privacy ecc., ecco una serie di FAQ preparate dall’avv. Marco Barone dei COBAS Scuola.

Continua a leggere

Dichiarazione sulla Didattica a Distanza

Di seguito il testo che i Cobas propongono ai docenti per delimitare i confini della Didattica a Distanza. La dichiarazione può essere sottoscritta individualmente o in gruppo e mandata alla propria scuola di servizio.

DICHIARAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA Continua a leggere

EMERGENZA CORONAVIRUS. Obblighi di lavoro e didattica a distanza

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19 – OBBLIGHI DI LAVORO E DIDATTICA A DISTANZA

In questi primi giorni di sospensione delle attività didattiche, a causa dell’emergenza COVID-19, sono arrivate alla scrivente O.S. numerose segnalazioni di comportamenti irrituali di dirigenti scolastici, che sembrano esorbitare dalle norme vigenti relative all’utilizzazione del personale.

Innanzitutto, ribadiamo che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può avvenire che in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020), per cui:

– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate di nuove, come previsto dalla Nota MIUR n. 279/2020, che prevede “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020”;

– il personale ATA può rientrare nelle scuole solo dopo la “pulizia e disinfezione straordinaria” dei locali, assicurando “un adeguato distanziamento come misura precauzionale” (punto 5 Dir. D.F.P. n. 1/2020), adottando “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che la Nota MIUR n. 278/2020 prevede il coinvolgimento del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS e della RSU nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali.

È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

Crediamo sia interesse di tutti/e evitare oggi scelte improvvisate che diano luogo a contenziosi, o producano un indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza comune.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:

– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento, modificando il piano annuale delle attività, ai sensi della Nota MIUR n. 279/2020;

– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;

– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA che ne facesse richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020).

Infine, constatata la forte disomogeneità dei comportamenti adottati dai/lle dirigenti scolastici/che della regione, la scrivente O.S. ritiene utile che anche la Direzione dell’USR Sicilia diffonda una nota di chiarimento sui temi suesposti, tale da consentire a tutte le Istituzioni scolastiche di agire con la necessaria serenità in un quadro di comportamenti condivisi.

RACCONTIAMO LA STORIA, RACCONTIAMOLA TUTTA – Appello

Pubblichiamo di seguito il testo dell’Appello in difesa di Eric Gobetti, del lavoro degli storici e di una memoria civile e onesta già sottoscritto da centinaia tra storici/che, insegnanti, cittadini/e e organizzazioni.

Chi volesse aderire all’Appello può scrivere a lastoria.tutta@gmail.com

Appello in difesa di Eric Gobetti, del lavoro degli storici e di una memoria civile e onesta

Non possiamo tacere di fronte alle minacce squadriste mosse dall’organizzazione giovanile “Aliud-Destra identitaria” nei confronti dello storico Eric Gobetti. Inutile nascondersi, perché di squadrismo si tratta. Nei giorni scorsi Aliud ha manifestato l’intenzione di voler impedire a Gobetti di tenere una conferenza nei locali della Circoscrizione 3 di Torino.

È inaccettabile. A Eric Gobetti va innanzitutto la nostra piena solidarietà di appartenenti al mondo della scuola e della cultura e di cittadine/i preoccupate/i per la deriva che sta prendendo il dibattito pubblico in questo paese.

Secondo i suoi detrattori, Gobetti avrebbe la “colpa” di essere uno storico “revisionista” e “negazionista” delle foibe. Con tutta probabilità coloro che agitano le minacce squadriste — così come gli esponenti del mondo politico istituzionale che vi si accodano — non hanno mai letto una sola pagina delle ricerche di Gobetti. In caso l’avessero fatto, mentono sapendo di mentire.

Dobbiamo dirlo chiaramente: gli studi di Gobetti non negano gli accadimenti della “complessa vicenda del confine orientale” (per usare l’espressione della legge istitutiva del Giorno del Ricordo). Non minimizzano i vari fenomeni che vanno sotto il nome di “foibe”, né negano l’esodo della grande maggioranza della popolazione di lingua italiana dall’Istria e dalla Dalmazia. Semplicemente approfondiscono l’intero contesto in cui le evocate vicende del confine orientale (o occidentale, se visto “dall’altra parte”) ebbero luogo, facendo riferimento al dibattito storiografico scientifico. Per questo offrono strumenti utili per comprendere la ratio tutta politica di alcuni paragoni inaccettabili, totalmente infondati sul piano fattuale, come quello tra Auschwitz e Basovizza, effettuato da Matteo Salvini lo scorso anno quando era Ministro degli Interni. Solo conoscendo il contesto storico degli avvenimenti si possono decostruire gli slogan neo-irredentisti, come quel “Viva l’Istria italiana e la Dalmazia italiana”, pronunciato dall’ex presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani e che, sempre nel febbraio 2019, è costato un serio incidente diplomatico con Croazia e Slovenia.

Collocare i fatti che si studiano nel loro contesto è il senso ultimo del mestiere dello storico: chi non lo accetta, oltre a non conoscere i fondamenti della disciplina storica, continua a non volere fare i conti con il passato del nostro paese.

È però bene smascherare una volta per tutte qual è il reale bersaglio dell’universo di cui fa parte Aliud, quell’area composita in cui si trovano nostalgici del fascismo, post-leghisti, sovranisti neo-identitari ed ex-liberali che hanno scoperto la vocazione nazionalista e irredentista. L’obiettivo su cui convergono questi soggetti è la delegittimazione della memoria civile italiana e dell’antifascismo nel suo insieme. Quindici anni di operazioni retoriche slegate dal dibattito storiografico, vittimiste, decontestualizzanti e nazionalisticamente orientate sulle foibe e sull’esodo sono il brodo di cultura che ha permesso che esponenti istituzionali — come nel caso del sindaco di Predappio — ritirassero il sostegno ai viaggi della memoria ad Auschwitz, perché ritenuti “iniziative di parte”.

Indignarsi non basta. Respingere, senza tentennamenti, le minacce verso Gobetti può essere però l’occasione per ripartire, per rovesciare il paradigma in cui è invischiato da anni il dibattito pubblico su questi temi. È necessario raccontare la storia ed è necessario raccontarla tutta, senza tacere i crimini del fascismo italiano, senza edulcorare le responsabilità che il nostro paese ha avuto nell’aggressione alle popolazioni che abitavano la penisola balcanica o nelle guerre coloniali. Dalla “conquista” della Libia e dell’Africa orientale, passando per i bombardamenti sulla Spagna repubblicana, per giungere alla guerra contro i civili nella campagna bellica in Grecia, Russia e Jugoslavia, l’esercito italiano e, soprattutto, fascista si è macchiato di indicibili atrocità, sterminando le popolazioni locali, guidato da una feroce sete imperiale i cui effetti sono ferite aperte ancora oggi. Non si possono inoltre dimenticare le politiche di discriminazione razziale che iniziano, ben prima delle leggi del 1938, proprio nei territori occupati, e le pratiche di italianizzazione forzata nei confronti di tutte le minoranze, ma in particolar modo di quelle residenti su quel “confine orientale” evocato dalla legge istitutiva del Giorno del Ricordo.

Restituire alla verità storica e alla memoria pubblica le pagine più oscure del nostro passato è un dovere a cui non vogliamo sottrarci. Lo facciamo da tempo, ma ci impegneremo a farlo con ancora maggiore convinzione nelle scuole, negli Istituti di ricerca, nelle università, negli spazi pubblici reali e virtuali e ovunque sarà possibile.

Di seguito gli attuali sottoscrittori dell’Appello (singoli e organizzazioni). Continua a leggere