Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia
Ai Dirigenti scolastici
e a tutto il personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia
LORO SEDI
Oggetto: emergenza COVID-19 – OBBLIGHI DI LAVORO E DIDATTICA A DISTANZA
In questi primi giorni di sospensione delle attività didattiche, a causa dell’emergenza COVID-19, sono arrivate alla scrivente O.S. numerose segnalazioni di comportamenti irrituali di dirigenti scolastici, che sembrano esorbitare dalle norme vigenti relative all’utilizzazione del personale.
Innanzitutto, ribadiamo che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può avvenire che in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020), per cui:
– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate di nuove, come previsto dalla Nota MIUR n. 279/2020, che prevede “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020”;
– il personale ATA può rientrare nelle scuole solo dopo la “pulizia e disinfezione straordinaria” dei locali, assicurando “un adeguato distanziamento come misura precauzionale” (punto 5 Dir. D.F.P. n. 1/2020), adottando “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020).
Tutto ciò premesso, ricordiamo che la Nota MIUR n. 278/2020 prevede il coinvolgimento del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS e della RSU nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.
Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).
Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali.
È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.
Crediamo sia interesse di tutti/e evitare oggi scelte improvvisate che diano luogo a contenziosi, o producano un indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza comune.
In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:
– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento, modificando il piano annuale delle attività, ai sensi della Nota MIUR n. 279/2020;
– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;
– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA che ne facesse richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020).
Infine, constatata la forte disomogeneità dei comportamenti adottati dai/lle dirigenti scolastici/che della regione, la scrivente O.S. ritiene utile che anche la Direzione dell’USR Sicilia diffonda una nota di chiarimento sui temi suesposti, tale da consentire a tutte le Istituzioni scolastiche di agire con la necessaria serenità in un quadro di comportamenti condivisi.
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