PERSONALE DOCENTE E ATA PRECARIO. Domanda di NASpI

Dopo le novità introdotte lo scorso anno dal d.m. n. 174/2024 [vedi QUI] anche la finanziaria per il 2026 ha previsto ulteriori restrizioni, che però non cambiano molto per il personale docente e ATA precario che presenta la domanda di NASpI.

Requisiti

Il personale ATA e docente precario che vuole presentare la domanda deve: essere disoccupato, possedere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni ed essere disponibile alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata – entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro – esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure rivolgendosi al Contact Center [803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare] o – gratuitamente – a patronati o intermediari abilitati.
Ma è meglio non aspettare a fare la domanda, perché se la presentazione è fatta entro 8 giorni dalla fine del contratto la NASpI parte dall’ottavo giorno dopo la scadenza, se invece è presentata dopo la NASpI decorrerà dal giorno di invio della domanda.
Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Calcolo dell’importo

L’importo è calcolato sulla retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se il risultato è pari o inferiore a € 1.456,72, l’indennità è pari al 75% della retribuzione stessa, se invece supera questa cifra al 75% di € 1.436,61 si aggiungerà un 25% della cifra eccedente, fino a un massimo di € 1.584,70 per l’anno 2026 [Circ. INPS n. 4/2026].

Durata

La NASpI è erogata per un periodo corrispondente alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni e massimo per 24 mesi.

Riduzione progressiva dell’indennità

A partire dal sesto mese [dal 151° giorno] l’importo si riduce del 3% ogni mese, per chi ha compiuto 55 anni la riduzione inizia dall’ottavo mese [dal 211° giorno].

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