Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia
LORO SEDI
prot. n. 116/S del 9 giugno 2015 Oggetto: sciopero breve degli scrutini indetto dai Cobas per i giorni 10 e 11 giugno, piena legittimità dalla Commissione di Garanzia La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che alcuni dirigenti scolastici stanno dando indicazioni (in qualche caso anche attraverso circolari e/o comunicazioni scritte indirizzate al personale interno della scuola) secondo le quali l’unica indizione di sciopero ammessa dalla Commissione di Garanzia sarebbe quella delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-SNALS e GILDA nei primi due giorni del calendario della singola istituzione scolastica. Indicazioni che avrebbero come presupposto un erroneo riferimento all’intervento n. 1003/15 della Commissione di Garanzia (prot. 7940 del 29 maggio 2105) nei confronti dell’O.S. USB. La scrivente Organizzazione Sindacale tiene a precisare quanto segue:
- Le violazioni su cui è intervenuta la Commissione di Garanzia riguardano esclusivamentelo sciopero indetto dall’USB Pubblico Impiego a cui è stato comunicato:
“che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni: – eccessiva durata dell’azione di sciopero … – mancato rispetto della regola dell’intervallo …”. Successivamente, l’O.S. USB ha riformulato la propria proclamazione, limitando l’azione ai primi due giorni consecutivi delle attività di scrutinio (Miur Nota n. 1592 del 4/6/2015), senza ricevere ulteriori “interventi” da parte della Commissione di Garanzia, come è facilmente constatabile sullo stesso sito di quest’ultima.
- La Commissione di garanzia non è mai intervenuta sulla proclamazione dello sciopero COBAS, nonostante questa sia avvenuta il 14 maggio 2015, quindi ben quattro giorni prima della proclamazione dell’USB.
- La Commissione di Garanzia ha dunque considerato pienamente legittimo lo sciopero indetto dai COBAS(14 maggio 2015 e successiva precisazione del 29 maggio 2015) come “Sciopero orario (per ogni scrutinio) limitato alle operazione di scrutinio indetto per tutte le classi ad eccezione di quelle terminali secondo il seguente calendario … 10 e 11 giugno … Sicilia”(MIUR Nota prot. n. 16044 del 5.6.2015).
Infatti, non vi sono stati interventi da parte della Commissione di Garanzia (vedi) e quindi la dichiarazione di sciopero è pienamente legittima e regolare e i dirigenti scolastici, in assenza di una valutazione negativa da parte della Commissione di Garanzia, non hanno titolo a entrare nel merito della regolarità o meno di una azione di sciopero (art. 8, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000). Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale invita i dirigenti in indirizzo a:
- rispettare le decisioni della Commissione di Garanzia che, in assenza di rilievi, ritiene pienamente legittimo e regolare lo sciopero indetto dalla nostra Organizzazione Sindacale;
- revocare e/o correggere eventuali indicazioni e comunicazioni in cui non è stata riconosciuta la piena legittimità e regolarità dell’azione di sciopero indetta dai COBAS – Comitati di Base della Scuola(per la Sicilia nei giorni 10 e 11 giugno) e a non mettere in atto azioni che si possono configurare come atteggiamento antisindacale.
Infine, si coglie l’occasione per sottolineare che anche la notizia diffusa da qualche organo di stampa che le operazioni di scrutinio debbano concludersi prima dell’insediamento delle commissioni per gli esami di Stato è destituita da ogni fondamento, infatti l’art. 3, comma 3, lett. g) dell’Accordo per l’attuazione della l. n. 146/1990 (in G.U. s.g. – n. 109 del 9.6.1999) prevede esclusivamente che gli “scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”, quindi entro 5 giorni dal termine ultimo già previsto dal calendario delle operazioni e non dalla data di mancata effettuazione del singolo scrutinio.
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