IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA ANCHE PER LA DISABILITÀ «NON GRAVE»

In numerose Istituzioni scolastiche siciliane pare non si stiano – illegittimamente – garantendo agli studenti e alle studentesse con disabilità non «grave» [ex art. 3, comma 1, l. n. 104/1992] i servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale previsti dall’art. 13, comma 3 della l. n. 104/1992, sulla base di comunicazioni degli Enti locali competenti, che continuerebbero ad applicare l’ormai decaduta disposizione contenuta nell’art. 22 della l. r. n. 15/2004 che li limitava ai soli «soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Tutto ciò nonostante la successiva legislazione regionale abbia di fatto superato la restrittiva previsione del 2004. In particolare, l’articolo 5, lettera m), e l’articolo 16 della l. r. n. 10/2019 estendono la competenza degli Enti Locali all’assistenza per «studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale» e promuovono l’inclusione per tutti gli «studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», senza più distinguere tra la condizione di gravità o meno.

In tal senso si è già espressa la Corte di Appello di Palermo che ha riformato una sentenza del Trib. di Agrigento che aveva negato l’assistenza a un minore con disabilità “non grave”. Il Comune di Agrigento non aveva rispettato quanto indicato nel PEI per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per 15 ore settimanali e aveva ottenuto ragione in primo grado proprio sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della legge regionale siciliana n. 15/2004.

La Corte di Appello ha invece condannato il Comune, considerando questa decisione discriminatoria, annullandola alla luce di quanto previsto dall’art. 16 della l.r. n. 10/2019, che «dispone che la Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all’istruzione, all’apprendimento e all’inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici, senza in alcun modo distinguere tra disabilità ex art. 3, c. 1 e disabilità ex art. 3 , c. 3 L. n. 104 cit.».

La medesima sentenza ha inoltre ribadito, sulla scorta dell’Ord. n. 20164/2020 della Corte di Cassazione SS.UU., che «Deve quindi ritenersi, come già opinato da questa Corte di Appello in analogo precedente (sent. n. 19/2022), che il piano educativo individualizzato riconosciuto all’alunno che versa in condizione di handicap faccia sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di garantire il supporto per il numero di ore programmato». Infatti, «A seguito della redazione del PEI, vengono individuate e assegnate le misure di sostegno previste e il dirigente scolastico – oltre inviare all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno – trasmette la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori (assistenza) agli enti locali preposti, che attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di Conferenza unificata (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 66 del 2017)».

Come COBAS Scuola Sicilia, insieme all’Osservatorio Diritti Scuola – ODS, invitiamo tutte le Istituzioni scolastiche siciliane a cui abbiamo inviato la lettera allegata a informare le famiglie coinvolte in questa evidente discriminazione, per tutelarne i diritti sanciti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Le famiglie interessate possono contattarci [QUI] per fruire della nostra consulenza gratuita e del supporto dello studio legale specializzato dell’avv. Chiara Garacci.

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QUI la lettera inviata a tutte le scuole siciliane che potete scaricare e diffondere tra le famiglie interessate.

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