CCNL 2026 – Art. 7 Una tantum

1. Al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 è corrisposto, nel mese di gennaio 2027, un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’art. 5 (Effetti dei nuovi stipendi) – di Euro 111,00.

2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l’emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2025 e non sia cessato anticipatamente.

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.

4. L’emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto – in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. 09/09/2025, n. 127 come modificato dall’art. 18, comma 7, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 – a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55% del monte salari 2018, relativamente alla parte disponibile dell’anno 2026 ed alla parte dell’anno 2027 precedente all’avvio dell’anno scolastico 2027/2028.