COME DIFENDERE LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE

DIFENDIAMO LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE
COME AGIRE NEGLI ORGANI COLLEGIALI

Quando i Padri Costituenti scrissero l’art. 33 “L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”, avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana; con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente. 
Che fine ha fatto oggi la libertà di insegnamento? Certo non è stata abolita per legge (né sarebbe possibile, visto che è inscritta nella Costituzione) e nemmeno si sta tornando al libro unico di epoca fascista, ma è indubbio che da diversi anni stiamo assistendo ad un’omologazione decisa e voluta dall’alto che è calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista; essa non è stata sostenuta da provvedimenti normativi stringenti, ma è stata implementata da pressioni forti e costanti che hanno trasformato giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della scuola pubblica.

MA COSA SUCCEDE DALL’A.S. 2023/2024

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Compensi PNRR e tutor/orientatore

In questi ultimi giorni di scuola potrebbero prospettarsi convocazioni di RSU e OO.CC. per contrattare e/o deliberare la parte dei compensi relativa a PNRR e “docente tutor”/”docente orientatore”.

Di seguito un testo che, con gli opportuni adattamenti, può essere utile per opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione affida alla Scuola pubblica.

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Modello di delibera per l’acquisto di dispositivi di protezione in Consiglio d’Istituto

Nella difficile congiuntura in cui si trova il Paese e di riflesso la scuola, come Cobas abbiamo sostenuto e sosteniamo la riapertura delle scuole superiori almeno al 50%, percentuale che deve progressivamente crescere per restituire agli studenti e alle studentesse un diritto all’istruzione di cui sono stati privati già troppo a lungo. Crediamo anche però che le scuole debbano impegnarsi, da subito, a migliorare le condizioni di sicurezza affinché lavoratori/trici e studenti/esse possano vivere gli spazi scolastici con maggiore tranquillità.

Nello stesso tempo continuiamo a batterci per ottenere il potenziamento dei trasporti, il medico scolastico, la riduzione del numero di alunni per classe e conseguentemente un piano straordinario di assunzioni, ma crediamo che la battaglia per la sicurezza, a meno che non voglia essere un alibi per tenere le scuole chiuse fino a fine pandemia, debba essere combattuta soprattutto dentro le scuole.

Per questo abbiamo elaborato un modello di delibera da portare nei Consigli di Istituto finalizzata all’acquisto di dispositivi di protezione, acquisti che sono più che possibili, visto che nelle scuole, e in particolare in quelle di secondo grado, esistono consistenti avanzi di amministrazione che si sono accumulati negli anni; le scuole spesso negano questa realtà e portano avanti la falsa narrazione secondo la quale “le scuole non hanno i soldi nemmeno per la carta igienica”, continuando così a premere affinché i genitori versino il contributo “volontario”. Un’amministrazione pubblica non è virtuosa se risparmia molto (non è un’azienda che deve fare utili da reinvestire); una scuola pubblica è virtuosa se spende bene la maggior parte dei soldi che ha a disposizione perché il suo compito è quello di innalzare il più possibile la qualità dell’offerta per i suoi giovani cittadini.

Il Covid rende ancora più drammatica questa situazione: mentre i soldi delle scuole giacciono in banca, non si acquistano dispositivi che potrebbero rendere la scuola più sicura.

Proponiamo dunque questa delibera, con la raccomandazione che essa deve essere adattata puntualmente alla realtà della singola istituzione scolastica.

Per districarsi nel bilancio scolastico ed individuare l’avanzo di amministrazione utilizzabile per gli acquisti, si rinvia alla “Guida critica al bilancio scolastico” che i Cobas hanno messo a punto da diversi anni (alcune diciture sono cambiate in seguito alla riforma della contabilità, ma la sostanza non cambia e la guida è in grado di guidare alla lettura del bilancio della propria scuola).

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E DELIBERE COLLEGIALI. L’OPZIONE DI MINORANZA. Vademecum e materiali

Potete scaricare un VADEMECUM e altri MATERIALI

PECORE NERE. Cos’è e come ricorrere all’opzione metodologica di minoranza

di Serena Tusini – dal Giornale COBAS n. 6

Quando i costituenti scrissero l’art. 33 della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”), avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana; con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al singolo docente come lavoratore, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società.

Che fine ha fatto oggi la libertà di insegnamento? Certo non è stata abolita per legge (né sarebbe possibile, visto che è inscritta nella Costituzione) e nemmeno si sta tornando al libro unico di era fascista, ma è indubbio che da diversi anni stiamo assistendo ad un’omologazione decisa e voluta dall’alto, calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista, nel quale il principio dell’azienda è il principio di base, anche valoriale, di un’intera società e dunque anche della scuola; tutto ciò non è stato sostenuto solamente da provvedimenti normativi stringenti, ma è stato soprattutto implementato da pressioni costanti e fortissime che hanno trasformato giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della scuola pubblica.

Ecco alcune direttrici di tali stravolgimenti “a bassa intensità”:

1. il caso più eclatante sono i quiz Invalsi, i cui effetti sulla standardizzazione della didattica sono ormai patrimonio critico comune tra la maggioranza dei docenti e non solo;

2. i libri di testo sono ormai praticamente tutti sovrapponibili: che distanza dalla libertà di insegnamento che il singolo docente 15-20 anni fa esprimeva scegliendo il manuale da adottare, quando i testi erano diversificati per metodi e contenuti della materia di insegnamento; questo ha avuto come logica conseguenza che i presidi hanno ottenuto in molte scuole con estrema facilità che i testi fossero uguali per tutte le sezioni;

3. le prove per classi parallele sono state inserite in moltissimi PTOF, con un effetto deleterio molto simile ai quiz Invalsi, spingendo cioè verso una competizione sterile tra docenti che non tiene conto delle effettive differenze presenti tra le singole classi e tra i diversi approcci didattici;

4. libri di testo, presidi, indicazioni ministeriali spingono sempre più verso una didattica delle competenze che stravolge senso, direzione e finalità dell’atto educativo, tanto che chi continua a fare scuola concentrandosi sulla trasmissione profonda dei saperi viene giudicato un passatista;

5. programmazioni di dipartimento che pretenderebbero di sostituirsi alle programmazioni delle singole classi, come se queste non fossero composte da individui singoli portatori di singole potenzialità e/o difficoltà che dovrebbero essere al centro dell’attività di programmazione del singolo docente (anch’esso un individuo con le sue peculiarità pedagogiche);

5. ossessive griglie di valutazione standardizzate per materie, come se l’atto valutativo fosse un semplice atto meccanico, nel quale il percoso soggettivo dello studente e del docente scompaiono completamente;

6. corsi di formazione, spesso uguali ogni anno, che spingono i docenti ad allontanarsi sempre più dai contenuti delle loro discipline a favore di una didattica incentrata esclusivamente sulle metodologie, come se la conoscenza profonda degli argomenti fosse diventata secondaria e quasi facoltativa;

7. burocratizzazione delle difficoltà degli alunni attraverso sterili e spesso dannose certificazioni BES, che mettono da parte la questione centrale (le risorse economiche necessarie per aiutare fattivamente questi alunni) e che pretendono di considerare le difficoltà come patologie;

8. percorsi di alternanza scuola-lavoro che stanno imponendo alla scuola italiana il paradigma del “capitale umano”, trasformando gli alunni da cittadini in formazione a lavoratori (precari) in addestramento;

9. un’ossessiva spinta verso l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie, quando ormai molti studi stanno rilevando come esso abbia abbassato i livelli e la qualità dell’apprendimento.

Tutto questo, dicevo, è avanzato nelle singole scuole senza imposizioni forzate (ad esclusione forse dei quiz Invalsi, che infatti hanno trovato una resistenza culturale molto forte a livello dei singoli docenti), come se fosse una libera scelta della scuola stessa; i presidi, anch’essi sottoposti a sistematici condizionamenti ideologici da parte dei loro superiori, hanno portato queste questioni nei Collegi Docenti nei quali, complice la passività di tanti insegnanti, si è votato a maggioranza o all’unanimità determinando così un progressivo stravolgimento dell’attività didattica quotidiana, stravolgimento spesso accompagnato da una serie infinita di incombenze burocratiche che tali pratiche portano con sé.

Paradossalmente la scuola italiana, dopo il periodo fascista, non era stata mai così uniformata e centralizzata se non all’apparire dell’autonomia: non sarebbe stato il Ministero ad imporre il “cambiamento”, ma le scuole stesse avrebbero sposato le linee centralizzanti che i presidi erano incaricati di far passare nelle scuole. E così oggi le scuole “autonome” sono praticamente tutte uguali, i PTOF sono di fatto sovrapponibili e le “mission” della scuola rispondono sempre più chiaramente ai desiderata di Confindustria.

Ma la libertà di insegnamento non si può abolire, perché è inscritta appunto nella Costituzione. E infatti tutti i governi in ogni riforma della scuola sono stati costretti ad inserire un breve comma, che lascia aperta la possibilità per il singolo docente o per gurppi di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei colleghi e inserito nel PTOF. Si tratta della cosidetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava Piano Educativo d’Istituto: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’art. 33 della Costituzione, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio dei Docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del singolo e dunque, da allora, fino alla famigerata L. 107/2015, i legislatori “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti attualmente il comma 14 della L. 107 a proposito del PTOF, recita: “Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari”.

Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo, possiamo/dobbiamo utilizzare questa clausola, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere questo comma 14 che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.

OBBLIGHI DI LAVORO PER ATA E DOCENTI

Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.

PERSONALE ATA

(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)

Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

I compiti degli ATA sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:

– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).

2) eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.

Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici

Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

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PERSONALE DOCENTE

(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).

I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):

a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.

a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:

– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);

– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).

Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali

e) Supplenze temporanee

Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!

Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.

A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).

VITTORIA COBAS: il preside non può violare le delibere degli Organi Collegiali

Vittoria dei Cobas e delle scuole: il preside non può violare le delibere degli Organi Collegiali

Verso lo sciopero generale del 10 novembre

Pino Iaria, docente di matematica dell’I.I.S. Boselli di Torino e membro dell’Esecutivo Nazionale COBAS, in quest’anno scolastico era stato assegnato dal preside ad altra scuola, in violazione della continuità didattica e malgrado Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto avessero indicato quale primo criterio di assegnazione proprio tale continuità. Insieme a Iaria anche altre/i docenti sono stati/e spostati dalle loro classi, esclusivamente a causa del loro contrasto con il preside. In particolare lo spostamento di Iaria era determinato da ragioni ritorsive stante l’attività sindacale del docente che ha denunciato più volte sia in Collegio che all’USR condotte non conformi ai doveri professionali da parte del preside (tramite una puntuale verifica dei progetti e delle spese dell’Alternanza scuola-lavoro), nonché le pressioni del dirigente per “ritoccare” verbali di scrutini, ricevendo una contestazione disciplinare, poi archiviata dopo le puntuali controdeduzioni. E a conferma di tale atteggiamento vessatorio, in data 18.5.2017 nel corso del Comitato di valutazione il preside si era rivolto al prof. Iaria affermando: io la sposterò di sede perchè lei è un elemento disturbatore. Tali motivi hanno portato Iaria a dimettersi da tutte le cariche (Consiglio di Istituto, Comitato di Valutazione, RSU).

Dopodiché, i COBAS e Pino Iaria hanno presentato un ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c.: e il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto il ricorso, ordinando al dirigente di assegnare il prof. Iaria alle classi che aveva lo scorso anno, condannando peraltro il MIUR al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice ha così motivato l’ordinanza: “Dal quadro normativo emerge con chiarezza che l’assegnazione dei docenti alle classi non è materia rimessa alle unilaterali determinazioni del dirigente scolastico posto che l’indicazione dei criteri è attribuita al Consiglio d’Istituto e che in ogni caso il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il primo e prioritario criterio di assegnazione adottato era quello della continuità didattica ed a tale criterio il dirigente era tenuto ad attenersi avendovi peraltro aderito“. Infine, prima di ordinare al MIUR di reintegrare il prof. Iaria nelle proprie classi  e condannare l’Amministrazione alle spese (che speriamo paghi il dirigente scolastico), così ha concluso il Giudice: “Neppure può sostenersi che la decisione adottata sia finalizzata a perseguire l’interesse superiore della scuola e tanto meno il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione: le vibranti proteste degli allievi e dei genitori, riportate dagli organi di stampa, nonché il rifiuto delle classi 4° e 5° della sezione O a seguire le lezioni di matematica dimostrano inequivocabilmente come l’interesse superiore non sia stato soddisfatto“.

E’ dunque questa una sentenza “storica” in una fase in cui la scuola italiana è stravolta dalla legge 107 e dagli abusi di potere di tanti presidi, convinti di poter esercitare un ruolo padronale nelle loro scuole e premiati, pare, con un aumento contrattuale pari a dieci volte la misera elemosina che si prospetta per docenti ed ATA.

Grazie dunque a Pino Iaria, agli allievi/e e ai genitori del Boselli, all’avv. Alessio Ariotto, per la fermezza e perseveranza che hanno dimostrato nel tutelare gli studenti e chiarire a tanti presidi che la SCUOLA non è un’azienducola che produce merci di bassa qualità, “governabile” in maniera padronale da tanti piccoli Marchionne, ma un cruciale BENE COMUNE ove va garantito il massimo rispetto per chi la vive e frequenta quotidianamente e per i diversi organi che la compongono.

E tutto questo lo ricorderemo e lo porteremo in piazza in particolare il prossimo 10 novembre durante lo sciopero generale della scuola.

NON BISOGNA RECUPERARE I GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia

OGGETTO: Chiarimenti sull’art. 4 del D.A. n. 6378 del 22.08.2017 relativo al recupero dei giorni di sospensione didattica deliberati dalle istituzioni scolastiche

L’inizio del nuovo anno scolastico ha visto l’affermarsi tra un numero consistente di Dirigenti Scolastici della nostra Regione di un’interpretazione che riteniamo errata dell’art. 4 in oggetto laddove recita: “prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso”.

Già lo scorso anno scolastico, a fronte di un’identica formulazione del citato art. 4, abbiamo avuto notizia di Dirigenti Scolastici che hanno escogitato i più fantasiosi modi per far recuperare ai docenti i giorni di sospensione didattica deliberati dal Consiglio d’Istituto “ai fini della compensazione delle attività non effettuate”.

Invano lo scorso anno scolastico la nostra O.S. ha chiesto formalmente all’Assessore Regionale all’Istruzione che facesse chiarezza sull’argomento, e purtroppo il decreto assessoriale sul calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018 ricalca pari pari quello dell’anno precedente.

Stante così le cose, non possiamo far altro che confermare quanto abbiamo scritto lo scorso anno scolastico in proposito.

Nel citato art. 4 è espressamente indicato che “nell’ambito del calendario i Consigli di Circolo e di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico”. Tali “adattamenti vanno stabiliti nel rispetto dell’art. 74, 3° comma del D.Leg.vo 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione”.

È quindi del tutto evidente che laddove i predetti adattamenti garantiscano lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni gli stessi sono del tutto legittimi e gli eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dagli OO.CC., non devono quindi essere recuperati.

Qualsiasi richiesta dei DS ai docenti di effettuare ore di lavoro per recuperare eventuali sospensioni di attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto, sono evidentemente illegittime, a patto che siano garantiti agli alunni i 200 giorni minimi di lezione. Tali richieste, se concretizzate, rappresenterebbero l’imposizione di un lavoro straordinario che, in quanto tale, sarebbe facoltativo e da remunerare a parte.

Siamo pronti a sostenere eventuali contenziosi da parte dei lavoratori della scuola che si dovessero trovare a fronteggiare illegittime richieste da parte dei DS.

I Collegi docenti dicono NO alla “chiamata diretta”

Centinaia di scuole dicono NO alla assunzione diretta dei docenti da parte dei presidi

E compaiono anche parecchi presidi “inerziali”

 

Una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la “chiamata diretta”, che mira a stravolgere completamente il reclutamento dei docenti. Con essa infatti, il preside può scegliere a suo insindacabile giudizio, dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio. Cgil, Cisl, Uil e Snals, anziché battersi per l‘abrogazione di tale norma, stanno cercando, con una sorta di pre-Contratto Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, di dar vita ad uno pseudo-coinvolgimento del Collegio docenti nella “chiamata diretta”. Infatti, in tale pre-Contratto (che per ora è solo una “ipotesi”e deve ancora essere siglato in modo definitivo) viene stabilito che: a) il preside individua fino ad un massimo di 6 criteri per la scelta dei docenti; b) porta la sua proposta nel Collegio docenti, che può anche modificarla nei criteri, però sempre scelti tra 18 stabiliti dal pre-Contratto; c) se il Collegio non si esprime sulla proposta, il preside procede ugualmente a stabilire i requisiti e a effettuare la scelta; d) in caso di “inerzia” (cioè di non-decisione da parte del preside) sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a decidere in merito all’invio di docenti nella scuola.

Il collaborazionismo che i Quattro sindacati vorrebbero imporre ai Collegi docenti non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il preside a scegliersi i docenti, nonché la triennalizzazione e precarizzazione del rapporto di lavoro. Si tratta dunque, da parte dei Quattro, di un grave, oltre che ridicolo, tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta”, facendo legittimare dal Collegio una norma così distruttiva e contestata. Noi, invece, continuiamo a batterci contro questa norma (ed altre della L.107) e ne chiediamo l’abrogazione. Conseguentemente, l’unica indicazione corretta da dare ai Collegi è quella di non avallare alcun criterio per la scelta dei docenti e di non approvare alcuna proposta del preside in tal senso. Perciò abbiamo formulato e portato nelle scuole una mozione da approvare nei Collegi che, in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma, esprime la totale avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio proposto del dirigente. Tale mozione e altre analoghe, o derivate dalla nostra, stanno ottenendo un grande successo in centinaia di scuole finora chiamate a deliberare (in larghissima maggioranza istituti comprensivi per le Elementari mentre nella scuola dell’Infanzia, nelle Medie e nelle Superiori i tempi decisionali sono più lunghi e tali scuole verranno coinvolte via via nei prossimi giorni).

Da notare, infine, che in molte scuole tanti presidi si stanno rendendo conto dei grandi rischi a cui vanno incontro, inventandosi criteri impresentabili e procedendo a scelte così contestabili che, è facile prevedere, provocherebbero ricorsi, denunce, accuse di clientelismo e nepotismo ecc. Cosicché, visto che i/le presidi non hanno l’obbligo di effettuare la “chiamata diretta”, dato che la L. 107 prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio”, alcuni/e di essi/e non convocano nemmeno i collegi sul tema, dichiarando apertamente che lasceranno l’onere della chiamata agli USR; e molti/e altri/e, dopo che i Collegi si sono rifiutati di deliberare, optano per una salutare “inerzia”, girando anch’essi/e la patata bollente agli USR. In parallelo alla vistosa crescita delle bocciature della “chiamata diretta” da parte dei docenti, ben vengano dunque tanti altri/e presidi “inerziali”.

PROPOSTA di MOZIONE per i Collegi sui requisiti per la chiamata diretta dei docenti

Come ben sapete una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la cosiddetta “chiamata diretta”, che stravolgerà completamente il sistema di reclutamento dei docenti nella singola scuola. Con essa infatti, il dirigente sceglierà direttamente, e a suo unico e insindacabile giudizio dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio.

Sindacati Confederali e Snals (la Gilda no), anziché battersi per la cancellazione/abrogazione di tale norma, hanno pensato bene, con l’“ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, ad un pseudo-coinvolgimento del Collegio Docenti nella “chiamata diretta”.

Infatti, con tale “ipotesi” (che, tra l’altro, deve ancora essere siglata in modo definitivo) nel meccanismo della “chiamata diretta”, rispetto a quanto previsto dalla normativa della L. 107, viene aggiunto (come si legge nella Mozione che proponiamo), che :

– il dirigente individua fino ad un massimo di 6 criteri/requisiti/indicatori, tra i 18 che sono stati stabiliti nell’ipotesi di CCNI, “da considerare utili ai fini” della scelta dei docenti;

– porta la “sua” proposta all’approvazione/delibera del Collegio Docenti, che può anche modificarla nei criteri, che devono però essere sempre scelti nell’ambito dei 18 predeterminati ;

– se entro 7 giorni, il CdD non si esprime/non delibera la proposta, il dirigente “procede comunque alla individuazione dei requisiti” e alla successiva scelta dei docenti .

Ovviamente quanto “aggiunto” dall’ipotesi non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il dirigente a scegliersi i docenti e la triennalizzazione (precarizzazione) del rapporto di lavoro, e queste restano tutte anche con l’attuale ipotesi. Essa quindi, é più una “foglia di fico” dei sindacati, un ridicolo tentativo di far vedere che fanno qualcosa di utile, un tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta” e far legittimare dal CdD una norma così tanto controversa e contestata .

Noi COBAS invece, vogliamo continuare a batterci contro questa norma (ed altre) della L. 107 perché la “chiamata diretta” sia abrogata. Ci pare quindi che l’unica possibile indicazione da dare ai CdD sui criteri per la chiamata diretta, sia quella di NON FORNIRE/APPROVARE ALCUN CRITERIO e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente.

In tal senso, trovate la MOZIONE che proponiamo da portare all’approvazione del CdD, mozione che in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma, in modo articolato e chiaro, esprime la nostra avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio e la proposta del dirigente.

In merito a questa posizione espressa dalla mozione, qualora il dirigente dovesse insistere che sia comunque obbligatorio deliberare dei criteri e che non si possa decidere la non approvazione, ribadite che non è assolutamente così: è infatti la stessa “ipotesi” di contratto che prevede (come sopra riportato e come leggerete nella Mozione) che “il Collegio non si esprima” e che in tal caso il dirigente “proceda comunque all’individuazione dei requisiti”.

Infine, quanto all’atteggiamento che terranno i dirigenti nei confronti della Mozione, si tenga presente che :

– i dirigenti non hanno l’obbligo per legge di effettuare la “chiamata diretta”, visto che la L.107 stessa prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio” ;

– anche qualche organizzazione dei dirigenti ha dato l’indicazione di non fare alcuna “chiamata diretta”.

* * *

SCHEMA di MOZIONE dei COBAS Scuola

sui requisiti per la chiamata diretta dei docenti dall’ambito territoriale per incarico triennale su scuola

Vista la convocazione del Collegio dei Docenti al fine di individuare il numero e la specifica dei requisiti tra quelli di cui all’allegato A della “ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare i commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 nei quali si prevede, tra l’altro, che, “… il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento …”, che “… l’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa …” e che “… l’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”;

Visto l’allegato alla “ipotesi” di CCNI (non ancora “perfezionata”) che al punto 3 prevede: “Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all’individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”.

Vista la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977 con la quale si comunica che l’ipotesi di CCNI introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale” e comunica i termini entro i quali devono essere convocati i Collegi dei Docenti dei diversi gradi di istruzione;

il Collegio dei Docenti del _____________________ di __________________________

non condivide il sistema di mobilità con gli incarichi triennali delle/dei docenti, per chiamata diretta, da parte del preside (e ne chiede la abrogazione);

e ritiene, invece,

che la mobilità debba essere gestita esclusivamente con titolarità su scuola e secondo il relativo punteggio, eliminando la chiamata diretta e gli incarichi triennali decisi dal preside, garantendo la continuità della titolarità a tutte/i le/i docenti.

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti in data ____________

DELIBERA

di NON APPROVARE ALCUN REQUISITO per la cosiddetta chiamata diretta e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente Scolastico sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

La recente Nota Miur sull’”organico dell’autonomia”, nella sua Premessa recita: “la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, dando “nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome. In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi”.

Se per tutto il 2015 l’intero mondo della Scuola si è battuto contro questa legge, con la più grande adesione mai vista a uno sciopero indetto da tutte le organizzazioni sindacali, col boicottaggio dei quiz Invalsi, con lo sciopero degli scrutini, è perché era chiaro sin dall’inizio che essa rappresentava un ulteriore e decisivo passo verso quella che abbiamo chiamato la scuola-azienda.

Per far questo, la “Buona Scuola” realizza due condizioni essenziali:

1. consegna nelle mani del dirigente scolastico un potere che neanche la “brunetta” era riuscito a dargli;

2. introduce la massima flessibilità attualmente possibile nell’utilizzazione dell’organico docente.

Per evitare una gestione monocratica e caotica del personale diventa, allora, sempre più importante che Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto ed RSU definiscano in modo chiaro e autonomo criteri e proposte operative sull’utilizzo del personale docente, indispensabili per cercare di arginare i possibili abusi e le discrezionalità da parte del dirigente scolastico.

È importante per questo che i docenti entrino nel merito della composizione delle classi e dell’assegnazione alle stesse, dei criteri generali definiti in questa materia dal Consiglio di istituto, della trattativa di ogni singola istituzione scolastica, affinché la RSU contratti le modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in base ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri.

Di conseguenza nelle delibere collegiali occorre specificare :

– che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell’organico dell’autonomia deve tener conto della titolarità dei docenti già in ruolo alla data dell’entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell’incarico “prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili” dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;

– che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”, formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);

– che l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);

– che l’uso dei docenti dell’autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al “perseguimento degli obiettivi” didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);

– che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del “potenziamento”, vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati (riduzione del numero degli alunni per classe anche mediante le classi articolate; assegnazione alle classi mediante la non saturazione della cattedre a 18 ore; attività di recupero, ecc), escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l’uso per le supplenze.

A tale proposito ricordiamo che:

Il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;

Il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;

La RSU (CCNL 2006/7, art 6, lett. H-I) contratta le : “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.

Allora, in questi contesti collegiali e contrattuali, è auspicabile adottare decisioni quanto possibile egualitarie, evitare di contribuire alla frammentazione del personale col rischio di acuire ulteriori contrasti tra pezzi di categoria proprio mentre si possono creare le condizioni per sviluppare una piattaforma capace di unificare tutte le istanze particolari che stanno emergendo dal marasma realizzato dalla “Buona scuola”.