AZZOLINA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO”? MA IL MINISTERO CONTINUA COI TAGLI

LA MINISTRA DICE DI VOLER ELIMINARE LE “CLASSI POLLAIO”

MA INTANTO IL MINISTERO TAGLIA LE CLASSI

Da diverso tempo la Ministra Azzolina approfitta di ogni occasione pubblica per dichiarare la propria contrarietà alle “classi pollaio” e la sua disponibilità a eliminarle.

Nell’attuale contesto emergenziale la situazione assume connotati ulteriormente preoccupanti, derivanti dalla necessità ineliminabile di quel “distanziamento” che è considerato l’unico presupposto sicuro per impedire il diffondersi del contagio da coronavirus.

Chiunque conosca le nostre scuole dovrebbe sapere che, nel migliore dei casi, l’ampiezza delle aule – per i nuovi edifici e per attività normali – è parametrata sullo standard massimo di 1,96mq per alunno/a (d.m. Lavori Pubblici del 18/12/1975) e per classi che erano al massimo di 25 alunni/e.

Sciaguratamente, abbiamo assistito nel tempo a un costante incremento del numero di alunni/e per classe, che oggi potrebbero arrivare fino a 31 (d.i. sugli organici per l’a.s. 2019/2020) mentre, ovviamente, le aule non sono state ampliate.

Ebbene, di fronte a questa situazione cosa ci sarebbe da fare? Se ci fosse un minimo di coerenza tra ciò che si dice e quel che si fa, non dovrebbe essere difficile capirlo: diminuire il numero di alunni/e per classe e reperire ulteriore personale e spazi per svolgere la didattica in presenza.

Invece, le scuole stanno ricevendo in questi giorni la comunicazione anche dell’Ambito Territoriale di Palermo (l’ex Provveditorato) avente per oggetto: definizione organico di diritto a.s. 2020/21 – allineamento dati alunni e classi, che nel linguaggio ministeriale significa: visto che non sono previste ripetenze avrete un numero di classi inferiore a quello che era stato previsto nella fase precedente alla pandemia.

Infatti, recitano queste comunicazioni: “tenuto conto che, in virtù del Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, non sono previste ripetenze.[…] È altresì necessario che le SS.LL. modifichino il numero di classi da autorizzare per l’a.s. 2020-2021 in relazione alla consistenza numerica relativa agli alunni come rideterminata”.

E visto che la formazione delle classi avrebbe dovuto anche tenere conto della “serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva” (art. 16, comma 1, lett. c. del d.P.R. n. 81/2009) risulta evidente – come per altro già minacciato dai Provveditorati attraverso canali diretti – che salteranno molte prime classi della scuola secondaria di I e II grado.

Quindi, invece di consentire la ripartenza della didattica in presenza a settembre con aule meno affollate il Ministero preferisce approfittare dell’occasione per ridurre classi e organici e, nel frattempo, carica su docenti e ATA tutte le difficoltà legate al recupero delle attività che in quest’anno scolastico non si sono potute svolgere per effetto dell’attuale sospensione.

Piuttosto che pensare soltanto a finanziare DaD e attrezzature digitali, costringendo docenti e famiglie a supplire a quanto il Ministero non vuole fare, è necessario ridurre il numero di alunni/e per classe, incrementare l’organico docente e ATA e avviare interventi urgenti di edilizia scolastica sia per ristrutturare l’esistente sia per reperire nuovi spazi.

BASTA PROPAGANDA! LA SCUOLA, COME LA SANITÀ, DOPO ANNI DI TAGLI MILIARDARI, HA BISOGNO DI UN FINANZIAMENTO STRAORDINARIO

CATTEDRE OLTRE LE 18 ORE

Come al solito in questo periodo, cominciano a arrivare notizie dalle varie scuole sull’assegnazione delle cattedre.

Per quanto riguarda in particolare la scuola Secondaria, si continua con l’illegittima costituzione di cattedre extra-large con più di 18 ore.

Abbiamo già diffidato gli UU.SS.RR., gli Ambiti Territoriali e le singole scuole, ma abbiamo notizia di numerose situazioni in cui i dirigenti non hanno applicato la normativa vigente che non rende possibile il superamento del limite delle 18 ore.

Invitiamo tutti i colleghi che venissero a conoscenza di casi analoghi di informarci tempestivamente scrivendo una mail a: cobas.pa@libero.it

Di seguito il testo della diffida

* * *

Al Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria

LORO SEDI

Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore – Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l’a.s. 2019/2020 l’Amministrazione Scolastica ha provveduto a formare cattedre, di alcune classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima. Infatti, è notorio che senza l’assenso dell’interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali. Infatti, l’articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 (vigente ai sensi dell’art. 1, comma 10, CCNL 2016/2018) definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l’orario di insegnamento dei docenti:“L’attività di insegnamento si svolge … in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: “negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.

Dalle norme pattizie citate risulta quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l’orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l’articolo 22 della legge n. 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l’orario di insegnamento oltre l’orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18 settimanali) solo previo consenso da parte dell’interessato/a, e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni.

Si aggiunga che nemmeno l’art. 35, comma 1, della l. n. 289/2003 prevedeva la possibilità di superare il limite dell’orario obbligatorio di 18 ore. La norma, infatti, recita che “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”Le cattedre “sono ricondotte a 18 ore settimanali”, ma neanche questa norma prevede il superamento di detto limite.

L’art. 19 del d.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 (GU n. 151 del 2 luglio 2009), recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ma anch’esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce “I Dirigenti Scolastici … attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Anche se, la Nota MIUR prot. n. 422 del 18/3/2019 prevede che: “Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore…”, è opportuno ribadire che questa eventualità non è legittimata da alcuna norma vigente, tanto che, l’ancor più recente Nota MIUR n. 38905 del 28/8/2019, conferma – inevitabilmente – che gli spezzoni oltre le 18 ore possono essere attribuiti, solo con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima”.

Dunque l’obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme (non dalle Note!) sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all’assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.

Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il d.P.R. n. 81/2009.

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell’arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro che avrebbero voluto trasferirsi o ottenere l’utilizzazione e/o l’assegnazione su posti che – in questo modo – vengono eliminati.

Ma è un danno anche per coloro a cui vengono assegnate ulteriori classi aggravandone gli impegni e peggiorando la didattica per studentesse e studenti.

Infine, è un danno anche per il personale docente precario che in tal modo vedrà ridursi ulteriormente le ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell’ambito e nel limite delle diciotto ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si valuterà l’opportunità di presentare formale ricorso e patrocinare l’attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Rimanendo in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

ORDINANZA DEL TAR SICILIA CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

UN’ALTRA IMPORTANTE ORDINANZA DEL TAR SICILIA

CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019 ha riconosciuto quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe – oltre a non garantire la qualità della didattica – viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio e aggrava i rischi per l’incolumità pubblica.

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TAR – UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

TAR SICILIA, ANCORA UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 1478/2017, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia e ha imposto all’Amministrazione scolastica di sdoppiare una “classe pollaio” di un I.I.S.S. di Palermo riconoscendo “che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”.

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TAR SICILIA, UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

TAR SICILIA, UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con ordinanza n. 1338/2016, ha imposto al MIUR, attraverso l’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani, di sdoppiare una “classe pollaio” di un Istituto comprensivo di Castelvetrano (TP) riconoscendo “che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 9 d.p.r. n. 81/2009 in tema di composizione delle classi della scuola dell’infanzia, per di più in presenza di alunni disabili, di talché, sussistendo anche il requisito del periculum in mora (visti gli interessi coinvolti), può accogliersi l’istanza cautelare proposta”.

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ORGANICO DELL’AUTONOMIA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

La recente Nota Miur sull’”organico dell’autonomia”, nella sua Premessa recita: “la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, dando “nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome. In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi”.

Se per tutto il 2015 l’intero mondo della Scuola si è battuto contro questa legge, con la più grande adesione mai vista a uno sciopero indetto da tutte le organizzazioni sindacali, col boicottaggio dei quiz Invalsi, con lo sciopero degli scrutini, è perché era chiaro sin dall’inizio che essa rappresentava un ulteriore e decisivo passo verso quella che abbiamo chiamato la scuola-azienda.

Per far questo, la “Buona Scuola” realizza due condizioni essenziali:

1. consegna nelle mani del dirigente scolastico un potere che neanche la “brunetta” era riuscito a dargli;

2. introduce la massima flessibilità attualmente possibile nell’utilizzazione dell’organico docente.

Per evitare una gestione monocratica e caotica del personale diventa, allora, sempre più importante che Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto ed RSU definiscano in modo chiaro e autonomo criteri e proposte operative sull’utilizzo del personale docente, indispensabili per cercare di arginare i possibili abusi e le discrezionalità da parte del dirigente scolastico.

È importante per questo che i docenti entrino nel merito della composizione delle classi e dell’assegnazione alle stesse, dei criteri generali definiti in questa materia dal Consiglio di istituto, della trattativa di ogni singola istituzione scolastica, affinché la RSU contratti le modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in base ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri.

Di conseguenza nelle delibere collegiali occorre specificare :

– che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell’organico dell’autonomia deve tener conto della titolarità dei docenti già in ruolo alla data dell’entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell’incarico “prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili” dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;

– che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”, formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);

– che l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);

– che l’uso dei docenti dell’autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al “perseguimento degli obiettivi” didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);

– che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del “potenziamento”, vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati (riduzione del numero degli alunni per classe anche mediante le classi articolate; assegnazione alle classi mediante la non saturazione della cattedre a 18 ore; attività di recupero, ecc), escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l’uso per le supplenze.

A tale proposito ricordiamo che:

Il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;

Il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;

La RSU (CCNL 2006/7, art 6, lett. H-I) contratta le : “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.

Allora, in questi contesti collegiali e contrattuali, è auspicabile adottare decisioni quanto possibile egualitarie, evitare di contribuire alla frammentazione del personale col rischio di acuire ulteriori contrasti tra pezzi di categoria proprio mentre si possono creare le condizioni per sviluppare una piattaforma capace di unificare tutte le istanze particolari che stanno emergendo dal marasma realizzato dalla “Buona scuola”.

CHIAMATA DIRETTA

Come ampiamente previsto, si apre, per la scuola pubblica italiana, una nuova (ultima?) fase che, inevitabilmente porterà al caos totale sia le scuole (segreterie, dirigenti, …) che gli insegnanti interessati (quelli assegnati agli ambiti territoriali).

Il MIUR pubblica la nota 2609 del 22 luglio 2016 il MIUR dando le indicazioni operative e la tempistica per dare seguito a quella che definisce “chiamata per competenze”, ossia l’assegnazione dei docenti titolari di ambito alle singole istituzioni scolastiche.

Una nota piena di contraddizioni sia nel merito delle scelte che i Dirigenti dovranno fare sia nella tempistica.

Si conferma, infatti, il potere decisionale del Dirigente scolastico che potrà indicare a suo piacimento quali requisiti siano o no coerenti con il PTOF, attingendo da una tabella allegata alla nota (e non solo …) per poi svolgere un colloquio con i docenti che chiederanno (dopo aver pubblicato il proprio curriculum su istanze on line) di “poter” insegnare per un triennio nella SUA scuola. E lo potrà fare anche su Skype, perché probabilmente il dirigente sarà in spiaggia a godersi il sole d’agosto … PAZZESCO!

Lo avevamo denunciato già da due anni ma tutto ciò conferma la fine della didattica cooperativa, della libertà di insegnamento.

Sfidiamo chiunque a dire che ciò non sarà così: se il dirigente sceglierà un insegnante, in base ai criteri da lui stabiliti, è evidente che quell’insegnante dovrà, nei tre anni successivi, seguire le “indicazioni” didattiche e operative che gli saranno assegnate. Pena la risoluzione del contratto. Immaginate un collegio dei docenti che si troverà a discutere di didattica con insegnanti che, per contratto, dovranno seguire le indicazioni date dal dirigente? Vi sembra realistico che qualcuno di questi insegnanti possa intervenire per rivendicare la propria autonomia nell’insegnamento e/o a mettere in discussione qualche proposta “stravagante” dello stesso dirigente?

Finisce l’era della collegialità, quella che ha garantito in questi anni alla scuola pubblica italiana (nonostante le evidenti difficoltà) la possibilità di promuovere “conoscenza” e “competenza” seguendo i dettami della costituzione italiana.

E chi ci garantirà che i requisiti proposti dal dirigente siano reali, oggettivi, trasparenti e verificabili ?

Staremo a vedere, ma non c’è dubbio che si apriranno conflitti interni alla categoria e ciò comporterà la fine della collegialità e del lavoro cooperativo.

SULLA TEMPISTICA

Tutto assurdo, per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria la chiamata diretta avrà questa tempistica: dal 29 luglio pubblicazione degli avvisi da parte delle scuola; dal 29 luglio al 4 agosto inserimento curriculum docenti; entro il 18 agosto individuazione dei docenti. Però ci sono anche le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni e le rispettive domande dovranno essere presentate dal 28 luglio – 12 agosto, cioè un insegnante potrà chiedere l’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione prima di conoscere la sua scuola di titolarità … MAI SUCCESSO!

Stessa situazione per gli insegnanti della Scuola secondaria di II grado:

Chiamata diretta dal 18 agosto avviso scuole; dal 16 al 19 agosto inserimento curriculum; entro il 26 agosto individuazione docenti. Domande di assegnazione provvisoria: 18 agosto – 28 agosto.

Molto più fortunati: avranno ben due giorni di tempo per poter fare la domanda di assegnazione e/o utilizzazione.

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria, conosceranno gli esiti della chiamata diretta entro il 18 agosto, mentre potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dal 28 luglio al 12 agosto, quindi senza conoscere la scuola/comune in cui saranno chiamati per l’incarico triennale.

I docenti di scuola secondaria di II grado conosceranno gli esiti della chiamata diretta entro il 26 agosto, mentre potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dal 18 al 28 agosto, per cui conosceranno la scuola/comune, in cui saranno chiamati per l’incarico triennale, due giorni prima della scadenza della presentazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Soltanto i docenti di scuola secondaria di primo grado potranno presentare la domanda di assegnazione conoscendo già la scuola di servizio: chiamata entro il 18 agosto– presentazione domande assegnazione 18-28 agosto.

Il nuovo anno scolastico partirà anche quest’anno con i soliti ritardi; ci chiediamo, infatti, quale sarà la tempistica delle immissioni in ruolo? E gli incarichi annuali?

Tanto oramai la confusione ma anche la rassegnazione regnano sovrane e come al solito assisteremo supinamente a tutte le nefandezze che questo governo continua a fare: forse è quello che ci meritiamo …

Nota 2609 del 22 luglio 2016

Tempistica

CONFERMATO IL TAGLIO DEL PERSONALE ATA

Organici ATA – Pubblicato il decreto interministeriale

Confermati i 2.020 posti tagliati lo scorso anno, che si aggiungevano ai posti tagliati negli anni precedenti!

Nel silenzio di tutti e nonostante l’aumento di 9mila alunni! Di fatto, un taglio. In aperta violazione del d.P.R. n. 119/2009.

Si prevedono 22 assistenti tecnici e 29 collaboratori scolastici in più, ma solo perché si tagliano 51 posti da DSGA. Quindi a somma ZERO.

Mentre è confermato il taglio di oltre 1.000 posti di assistente amministrativo.

Ciò accade nonostante che l’anno scorso il Ministero abbia dovuto autorizzare 9.079 posti aggiuntivi per coprire solo una parte delle reali necessità delle scuole e garantire una parvenza di regolare funzionamento dei servizi scolastici. Intanto il blocco delle sostituzioni e le innovazioni della legge 107 aumentano le prestazioni aggiuntive e i carichi di lavoro dei colleghi ATA.

Il POF triennale introdotto dalla legge 107 prevede un incremento di attività e prestazioni da svolgere (reti di scuole, Piano Nazionale Scuola Digitale, ampliamento del tempo scuola, anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ecc.), in totale incoerenza con i tagli di organico, il blocco delle sostituzioni e le mancate assunzioni.

Dopo i posti cancellati negli ultimi quattro anni, resta ancora disattesa l’annunciata immissione in ruolo dei colleghi ATA, mentre ormai si sa che i cosiddetti esuberi delle province sono molto pochi e non vi è motivo per non procedere alle assunzioni. Le assunzioni previste, comunque, sono poca cosa rispetto ai 28mila posti ATA disponibili.

Le scuole sono spesso senza vigilanza o con colleghi costretti a fare gli straordinari quotidianamente (come può altrimenti un solo collaboratore scolastico con un orario di 36 ore coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?).

Le pratiche amministrative procedono soltanto grazie al senso di responsabilità dei colleghi che lavorano negli uffici, che fanno gli straordinari senza sapere di poterli recuperare e che svolgono in affanno il lavoro dei colleghi che, per qualunque motivo, hanno necessità di assentarsi.

I laboratori, tanto propagandati nella legge 107 (insegnamento laboratoriale), spesso senza rinnovo delle attrezzature e senza adeguate forniture, sono lasciati al buon senso degli assistenti tecnici, mentre ogni scuola avrebbe bisogno di un tecnico informatico (grazie alla famigerata dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico), anche se non previsto in organico.

In Toscana, in controtendenza (è evidente che non potevano fare diversamente), sono previsti 85 posti in più: 19 assistenti amministrativi, 1 (sic) assistente tecnico, 63 collaboratori scolastici e 2 (sic) DSGA.

Nessuna innovazione tecnologica o digitalizzazione, nessuna dematerializzazione può cancellare la cronica mancanza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle nostre scuole. Le reti informatiche e i pc in dotazione nelle scuole non possono funzionare senza il personale!

È necessario un aumento stabile di organico del personale Ata, le assunzioni per assorbire i precari, i nuovi concorsi per il profilo di Dsga, l’introduzione del profilo tecnico nelle scuole del primo ciclo, il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia.

I colleghi ATA devono resistere e opporsi ad ogni tentativo di aumento dei carichi di lavoro e delle prestazioni aggiuntive, che in quanto “aggiuntive” non sono obbligatorie, degli straordinari, della sostituzione dei colleghi assenti!

“CLASSI POLLAIO”: una nuova sentenza del TAR Sicilia

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 1831/2015, depositata lo scorso 22 luglio, ha imposto all’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani di sdoppiare una “classe pollaio” con 29 alunni di cui 2 disabili, riconoscendo quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

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I COBAS SCUOLA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO” – UN’IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR SICILIA

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

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