Pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali aggiuntive alla III^ fascia

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali aggiuntive alla III^ fascia del personale docente delle scuole primarie, delle scuole dell’infanzia, delle scuole secondarie di I° e II° grado, valide per l’a.s. 2012/2014.

E’ pubblicato, altresi’, l’elenco degli esclusi dalle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente.

Le predette graduatorie sono consultabili sul sito dell’A.T. di Palermo all’indirizzo: www.pa.usr.sicilia.it

Decreto pubblicazione graduatorie UAT Palermo

LA LUNGA LOTTA DEI LAVORATORI “INIDONEI”

Il parlamento si dà la “Mancia” (160 milioni di euro ai gruppi parlamentari)

ma licenzia 3.500 docenti inidonei

Il decreto legge sulla revisione di spesa è arrivato a tal punto blindato alla Camera, che nessuna discussione è stata possibile sul testo, neanche per acquisire il parere favorevole della VII Commissione Cultura alla revisione di alcuni articoli, tra cui quello sugli insegnanti inidonei (art 14, comma 3).

Così il testo che taglia sanità, scuola ed enti locali per miliardi di euro non offre sponde ai lavoratori e alle lavoratrici, ma con la Legge Mancia elargisce un premio di ben 160 milioni di euro ai gruppi parlamentari che hanno “ obbedito” agli ordini di scuderia.

Così è stato deciso sui docenti inidonei, protagonisti di un lungo e estenuante presidio di protesta davanti alle aule parlamentari contro il loro licenziamento di massa. Continua a leggere

ORGANICO DI DIRITTO SCUOLE SECONDARIE II GRADO PALERMO

PROSPETTO ORGANICO DI DIRITTO 2012-13 PER ISTITUTO -CLASSI -CATTEDRE

PROSPETTO ORGANICO DI DIRITTO 2012-13 PER ISTITUTO -ALUNNI – SQUADRE ED. FISICA

DECRETO ORGANICO A.T. PALERMO

CIRCOLARE MIUR PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DI DIRITTO  2012-13 ALLE SITUAZIONI DI FATTO

Classi di concorso in esubero nella scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2012/13.

Servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili

Osservazioni e proposta congiunta COBAS Scuola, CUB-ALBA, USB  Scuola

In data 25 Luglio 2012 le OO. SS COBAS Comitati di Base della Scuola, CUB-A.L.BA. e USB Scuola Palermo, in riunione congiunta, a seguito dei precedenti incontri intercorsi con l Amministrazione comunale sulla questione in oggetto, concordano quanto segue:

1. Il fondo stanziato per assicurare il servizio di cui sopra risulta assolutamente insufficiente al soddisfacimento dei bisogni di 538 alunni diversamente abili destinatari del servizio per il prossimo anno scolastico. Le scriventi OO.SS rilevano che, peraltro, tale fondo è pari a quello previsto dalla precedente Giunta e si è già rivelato del tutto insufficiente.

2. La proposta di un Contratto di prestazione d opera occasionale intellettuale , sottoposta dalla Amministrazione all’attenzione delle OO.SS., e che ha visto il parere favorevole di alcune sigle, ci trova assolutamente contrari in quanto questa tipologia di contratto esclude ogni garanzia e tutela nei confronti dei lavoratori e, a fronte delle risorse stanziate, porterebbe a un compenso economico irrisorio rispetto alle professionalità richieste. Diritti dei lavoratori, diritti degli studenti diversamente abili e qualità del servizio devono andare di pari passo! Pertanto, da un lato, riteniamo che l unica forma contrattuale da applicare agli operatori che devono svolgere il servizio non possa che essere il contratto a tempo determinato e, dall’altro, auspichiamo la partecipazione di rappresentanti delle famiglie interessate.

Considerata l’urgenza della questione in esame e il diritto inalienabile degli alunni diversamente abili ad usufruire di un assistenza specialistica, che ricordiamo essere obbligatoria, che già dal prossimo anno scolastico venga avviato il servizio con la stipula di contratti normati dal vigente CCNL Scuola. Alla luce degli inadeguati fondi stanziati, l erogazione del servizio non potrà che risultare limitata rispetto alla durata dell anno scolastico. Quindi risulta indispensabile, come già da noi espressamente richiesto in sede di contrattazione, che sin dal prossimo bilancio la Giunta comunale porti al Consiglio somme adeguate, assumendo come utenza di riferimento un numero non inferiore a 600 lavoratori, in considerazione del numero attuale di alunni aventi diritto.

Per i Cobas Scuola Palermo Venere Anzaldi

Per CUB-A.L.BA. Maria Guddo, Marcello Terzo, Viviana Stiscia

Per USB P.I. – Scuola Palermo Loredana Puccio , Furnari Dario

TRASFERIMENTI E PASSAGGI SECONDARIA DI II GRADO PALERMO a.s. 2012-2013

ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI INTERPROVINCIALI IN USCITA

Rettifiche ai movimenti personale docente scuole secondarie di II grado per l’a.s.2012/13

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2012/2013

Le scadenze per la presentazione delle domande sono:

  • 25 luglio 2012 il personale docente della scuola elementare, materna e media;
  •  4 agosto 2012 il personale docente della scuola secondaria di II grado;
  • 23 agosto 2012 il personale ATA
  1. Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio
  2. le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.

Per la consulenza, la sede Cobas in p.zza Unità d’Italia 11 sarà aperta con i soliti orari e giorni (Lunedì e Mercoledì dalle 17:00 alle 19:30 ed eventualmente per appuntamento) fino al 4 agosto.

Contro le cattedre extra-large e il taglio degli organici

Stiamo inviando la diffida sottostante contro la costituzione di cattedre con orario settimanale superiore alle 18 ore. Chiediamo a tutti i colleghi che fossero a conoscenza di simili situazioni di avvertirci per poter intervenire tempestivamente a tutela di coloro che con questa procedura rischiano la soprannumerarietà, di coloro che non intendono sobbarcarsi ulteriori classi (scarica il modello di reclamo) e dei precari a cui vengono ulteriormente tolte altre possibilità di lavoro.

Al Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Al Dirigente dell’Ufficio XV Ambito territoriale della provincia di Palermo

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria superiore della provincia di Palermo

Oggettoillegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore. Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

 Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l’anno scolastico 2012/2013 l’Amministrazione Scolastica stia provvedendo a formare cattedre, di alcune classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima.

Infatti, è notorio che senza l’assenso dell’interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali. Infatti, l’articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l’orario di insegnamento dei docenti: “L’attività di insegnamento si svolge … in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: “negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.

Dalle norme pattizie citate risulta quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l’orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l’articolo 22 della Legge n. 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l’orario di insegnamento oltre l’orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18 settimanali) solo con attribuzione da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell’interessato/a, e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza a docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali.

Si aggiunga che nemmeno l’art. 35, comma 1, della L. 289/2003 prevedeva la possibilità di superare il limite dell’orario obbligatorio di 18 ore. La norma, infatti, recita che “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.” Le cattedre “sono ricondotte a 18 ore settimanali”, ma neanche questa norma prevede il superamento di detto limite.

L’art. 19 del DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (GU n. 151 del 2 luglio 2009), recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ma anch’esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce “I Dirigenti Scolastici … attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Per ultima, la circolare 25 del 29/3/2012 così recita a proposito delle cattedre in deroga alle 18 ore settimanali: Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal commaprecedente.”

Dunque l’obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all’assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici. Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il DPR 81/2009.

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell’arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

La CM 25/2012 sugli organici prevede a pag. 13 la riconduzione delle cattedre a 18 ore, ma aggiunge: “si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore … fermo restando che le stesse non potranno avere comunque un orario inferiore alle 15 ore settimanali”. La stessa CM prevede ancora che “solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre superiori alle 18 ore” sempre con il consenso dell’interessato: ma questa ipotesi residuale non può esser applicata in via preventiva a tutte le cattedre. Infine, sempre la CM 25/2012 a pag. 14 prevede che “… in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime …”.

Si aggiunga che tutte le operazioni effettuate dai Vostri Uffici sono inficiate di illegittimità anche perché l’Amministrazione Scolastica procede alla riduzione delle cattedre, delle classi e dei posti sulla base di tabelle inserite in uno schema di Decreto Interministeriale che, allo stato, non pare sia entrato in vigore poiché la procedura prevista dalla legge non è stata completata. Inoltre, alcuni Dirigenti Scolastici non hanno fornito informazione preventiva sugli organici relativa a questa problematica ed, infine, le operazioni di individuazione di soprannumerarietà delle/dei colleghe/i si stanno attuando illegittimamente poiché l’Amministrazione Scolastica non ha formalmente notificato alle scuole le nuove tabelle organiche.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate cattedre superiori alle 18 ore ed, infine, al personale docente precario che in tal modo vedrà ridursi ulteriormente le ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a non costituire cattedre con oltre 18 ore di lezione settimanale, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell’ambito e nel limite delle diciotto ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si valuterà l’opportunità di presentare formale ricorso amministrativo giurisdizionale e patrocinare l’attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Piattaforma sulla riconversione dei sovrannumerari sul sostegno

Lo scorso 19 giugno si è svolta a Palermo una riuscita assemblea indetta dal Comitato insegnanti precari di sostegno. I partecipanti all’assemblea hanno poi sfilato in corteo fino alla prefettura, dove una delegazione è stata ricevuta per sentire le proposte dell’assemblea.

I Cobas Scuola sostengono le ragioni delle mobilitazioni che in questi giorni stanno coinvolgendo i precari con incarico sul sostegno in varie città d’Italia e ritengono che le richieste che seguono siano l’unica via di uscita per non creare una ulteriore guerra tra i lavoratori della   scuola e soprattutto per difendere quel poco che resta della scuola pubblica italiana:

  • Ritiro del Decreto direttoriale n. 7 che prevede la riconversione sul sostegno per le migliaia di lavoratori divenuti soprannumerari a causa dei pesanti tagli di materie e ore di lezioni attuati dal governo Berlusconi.
  • Ripristino dei 150.000 posti nella scuola tagliati in 3 anni.
  • Immissione in ruolo dei precari specializzati su tutti i posti di sostegno vacanti e disponibili, già dal prossimo anno.
  • Costituzione dell’Organico Funzionale.
  • Utilizzazione dei docenti in sovrannumero come risorsa ulteriore nella scuola di ultima titolarità senza intaccare l’organico di sostegno.

ATA E ITP EX ENTI LOCALI: NUOVA RICHIESTA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Con due sentenze delle Corti europee – la sentenza Agrati della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia dell’Unione europea – l’Europa  ha condannato lo Stato italiano per aver violato la normativa comunitaria in materia di trasferimento del personale ATA e ITP ex Enti Locali e per non aver applicato i principi del giusto processo.

La vicenda del personale ATA e ITP già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola, rappresenta il perfetto e clamoroso esempio delle illegalità che ormai da decenni bloccano il sistema di tutele dei diritti sociali ed economici nell’ordinamento interno del nostro Paese.

La questione ATA e ITP ex Enti Locali rappresenta, di fatto, la negazione dello stato di diritto in Italia, una disuguaglianza tra gli stessi lavoratori ATA e ITP ex Enti Locali, con disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa.

Alla luce delle citate sentenze invitiamo i lavoratoti ATA e ITP ex Enti locali a produrre domanda di ricostruzione di carriera.

La richiesta di ricostruzione di carriera serve  a tutto il personale ATA e ITP proveniente dagli Enti Locali per interrompere i termini di prescrizione e per poter chiamare nuovamente o per la prima volta in giudizio il Ministero Istruzione Università Ricerca sulla base delle due sentenze  europee.  La richiesta serve anche a chi ha tuttora la causa pendente, in modo da far capire al Ministero Istruzione Università e ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gli ATA/ITP Ex Enti Locali non hanno dimenticato, non si arrendono mai e rivendicano con tenacia il loro diritto al riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’Ente Locale.

Conviene spedirla anche al personale ATA e ITP ex Enti Locali andato in pensione, ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

La domanda va  presentata al Dirigente Scolastico della propria scuola e inviata per posta raccomandata A.R. all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente,  al Ministero Istruzione Università Ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La richiesta di ricostruzione di carriera non va fatta dai pochi agli ATA e ITP che sono stati favoriti dalla “temporizzazione” e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza favorevole passata in giudicato.

I pensionati invieranno la domanda anche all’INPDAP – Cassa Trattamenti Pensioni Statali  – territorialmente competente.

La sede Cobas Scuola di Palermo svolge attività di consulenza per i lavoratori interessati ad avviare queste pratiche.

Scarica i modelli di ricostruzione di carriera: per i lavoratori in attività o per i pensionati.

Riconversione del personale in esubero su posti di sostegno: soluzione inaccettabile

Con stupore leggiamo, nel Decreto Direttoriale 7/2012 a firma del dott. Chiappetta, che nasce nella scuola italiana un nuovo profilo: “il docente specializzato per le attività di sostegno”.

Ci siamo subito domandati: “ma non esiste già?” Ebbene, no. Il dott. Chiappetta, molto vicino ai problemi della scuola italiana e, soprattutto, degli allievi diversamente abili, nella nota del 17 Aprile, scrive che, la “diffusione della cultura e della pratica dell’integrazione degli alunni diversamente abili richiede un numero crescente di insegnanti che acquisiscano la specializzazione per il sostegno a seguito della frequenza di un corso di perfezionamento….pur senza conseguire la specializzazione per il sostegno”.

Ma, insomma, dott. Chiappetta, dopo il corso di perfezionamento i docenti in esubero che parteciperanno avranno conseguito o no questa benedetta specializzazione????

Il volantino da diffondere nelle scuole

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