I webinar del lunedì a cura del CESP

Iscrizione gratuita compilando il modulo

RSU-RLS AL TEMPO DEL CORONAVIRUS – FORMAZIONE giovedì 30.4.2020 ore 17.00-19.00

Alle RSU, RLS e TAS COBAS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno di formazione RSU, RLS e TAS COBAS

giovedì 30 aprile 2020, ore 17.0019.00

attraverso piattaforma telematica

il link di collegamento sarà inviato, chi non dovesse riceverlo può richiederlo a cobas.pa@libero.it

sui seguenti argomenti:

– LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: fis e sospensione attività didattica “in presenza”

– ORGANICI a.s. 2020/2021

– TUTELA E SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: emergenza coronavirus

Il contingente dei permessi di spettanza RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86).

I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di contrattazione d’istituto, in genere 24/48 ore prima.

La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).

(facsimile Permesso RSU o RLS per coloro che fossero impegnati/e in attività pomeridiane)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU/RLS – Convegno sindacale di formazione 30 aprile 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU/RLS di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998/art. 73 CCNL 2007), fruirà in data 30/4/2020, per n. ___ ore, dalle ______ alle ______, di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/………………. Il/La Rappresentante RSU/RLS

COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Aggiornamenti

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Note MIUR nn. 278, 279 e 323

La scrivente O.S., alla luce del recente d.P.C.M. del 9/3/2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del precedente d.P.C.M. dell’8/3/2020, e delle conseguenti Note MIUR nn. 278, 279 e 323/2020, ritiene opportuno integrare le proprie precedenti comunicazioni (prot. 85, 86 e 90/2020) con le seguenti osservazioni riepilogative, al fine di evitare contenziosi e ridurre l’indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza che l’emergenza COVID-19 rischia di produrre.

Innanzitutto, condividendo “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia” (Nota MIUR n. 323/2020), continuiamo a ribadire che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può che avvenire in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020) e assicurando le necessarie misure precauzionali (ad es. “accurata pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti” e “un adeguato distanziamento”, punti 5 e 8 Dir. D.F.P. n. 1/2020), per cui:

– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate nuove “fino al 3 aprile 2020” (Nota MIUR n. 279/2020);

– per il personale ATA deve essere prevista “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020) e, “in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento” (Nota MIUR n. 323/2020);

– tutto il personale docente e ATA, qualora la propria prestazione lavorativa risulti temporaneamente impossibile, non può essere considerato “responsabile del ritardo nell’adempimento” (art. 1256, comma 2, Cod. Civ.).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che le Note MIUR n. 278 e 323/2020 prevedono il coinvolgimento della RSU e del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali. È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:

– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento (Nota MIUR n. 279/2020);

– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;

– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA e ai docenti “inidonei” che ne facessero richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020). In quest’ultimo caso, il personale coinvolto nella turnazione non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di recuperi compensativi o ferie, ad esclusione di quelle eventualmente non godute nel precedente a.s. 2018/2019 (Nota MIUR n. 323/2020).

14 febbraio – FORMAZIONE RSU, RLS e TAS COBAS

Alle RSU, RLS e TAS COBAS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno di formazione RSU, RLS e TAS COBAS

venerdì 14 febbraio 2020, ore 10.00 – 14.00

sede PROVINCIALE COBAS Scuola – piazza Unità d’Italia, 11 – Palermo

sui seguenti argomenti:

– LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: problematiche e novità

– TUTELA E SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: iniziative e ricorsi


Il contingente dei permessi di spettanza RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86).

I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di contrattazione d’istituto, in genere 24/48 ore prima.

La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).


(facsimile Permesso RSU o RLS)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU/RLS – Convegno sindacale di formazione 14 febbraio 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU/RLS di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998/art. 73 CCNL 2007), fruirà in data 14/2/2020, per n. ___ ore, dalle ______ alle ______, (comprese quelle necessarie a raggiungere la sede di svolgimento), di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/……………….           Il/La Rappresentante RSU/RLS

ABOLITO IL “PREMIO”

Abolizione del bonus premiale e ricadute sulle contrattazione di istituto

Come noto la Legge di bilancio 2020 ha recentemente provveduto a cancellare il bonus premiale previsto dalla legge 107 restituendo le somme stanziate a tale scopo alla ordinaria contrattazione di istituto senza più vincoli di destinazione né limiti di accesso da parte del personale docente e ATA in servizio

L’ art. 1, comma 249, l. n. 160/2019 infatti recita: “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Viene esplicitamente cancellato il riferimento alla destinazione specifica di tale risorse previsto dal comma 128 dell’art. 1 della l. n. 107/2015: La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Come procedere dunque nella contrattazione di istituto relativa alla parte economica?

Il fondo assegnato per la valorizzazione del merito va considerato a tutti gli effetti come FIS, suddiviso tra ATA e docenti e integralmente contrattato con le RSU sulla base dei criteri stabiliti nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ogni riferimento alla discrezionalità dei dirigenti, ai criteri formulati dal comitato di valutazione e  alle fasce di retribuzione risulta evidentemente decaduto insieme ai vincoli di destinazione previsti dalla l. n. 107/2015.

Per quanto riguarda i contratti già sottoscritti  è opportuno prevederne la riapertura per quanto riguarda tale voce specifica, al fine di integrare quanto previsto dalla legge e  non presente al momento della stipula.

Seppure tardivamente si è finalmente preso atto di quanto fu contestato fin dalla gestazione della Legge sulla Buona scuola : il modello competitivo-individualistico del premio aziendale di produttività, risulta inadeguato, contraddittorio e dannoso in un contesto lavorativo che dovrebbe promuovere la collaborazione, la condivisione, la collegialità, la trasparenza.

Sarebbe stato meglio dirottare queste risorse al fine di aumentare quanto previsto per il rinnovo contrattuale e dunque per alzare gli stipendi, perché solo questo può restituire dignità e riconoscimento sociale al lavoro svolto nelle scuole.

Almeno ci siamo lasciati alle spalle un meccanismo volto a promuovere la desolante competizione individualistica tra colleghe e colleghi per essere riconosciuti meritevoli agli occhi del “capo”, questo sì certamente lesivo della nostra dignità.

Non dubitiamo che anche molte e molti  dirigenti  abbiano accolto questa novità con piacere e con il sospiro di sollievo chi si sente quantomeno  sollevato da un’incombenza inutile e gravosa.

CONDANNATO DIRIGENTE CHE NON FORNISCE INFORMAZIONI ALLE RSU

Accolto il ricorso dei COBAS Scuola per condotta antisindacale al Liceo ”Cagnazzi” di Altamura (BA)

Il Giudice del Lavoro ha acclarato un comportamento antisindacale di omessa, tardiva e parziale informazione preventiva e successiva alle RSU.

I Cobas – Comitati di base della scuola della provincia di Bari, esprimono viva soddisfazione per il recente Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari (n. 43495/2019) a tutela delle prerogative sindacali dell’RSU e dell’’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola

Il fatto: Il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Bari) non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “… in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc… , sulla base di una completa informazione”.

La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola Bari, successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente. Il DS forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo”, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.

I Cobas Scuola hanno depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del DS per comportamento antisindacale.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le richieste dell’organizzazione sindacale Cobas Scuola facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto da parte della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del BONUS premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.

Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Liceo “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente” e condannava, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

I Cobas scuola di Bari e della Puglia esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati, da taluni dirigenti scolastici, e colgono l’occasione per esprimere grande apprezzamento sia per la RSU Cobas Scuola, prof. Vincenzo Rinaldi, per la determinazione e la perseveranza dimostrata nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e contribuire al corretto funzionamento della scuola, sia per l’avvocata Loretta Moramarco, per la professionalità ed il contribuito dato al conseguimento di questo risultato.

Bari, 15 ottobre 2019 – Cobas Scuola Bari

CESP Convegno – DOVERI E TUTELA DEI DIRITTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016

viale Manzoni, 55 – 00185 Roma tel. 0670452452 fax 0677206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale Docente e Ata di ruolo e precario della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


DOVERI E TUTELA DEI DIRITTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Garanzie individuali, sindacali e giudiziarie tra contratti e leggi

giovedì 10 ottobre 2019

I.I.S.S. G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

 per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.00 – Relazioni

GARANZIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE: DOCENTI, ATA E RSU

prof. Ferdinando Alliata, Consiglio Scolastico Provinciale – Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

avv. Mariachiara Garacci

ore 12.00 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente

Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009

OBBLIGHI DI LAVORO PER ATA E DOCENTI

Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.

PERSONALE ATA

(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)

Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

I compiti degli ATA sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:

– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).

2) eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.

Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici

Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

***

PERSONALE DOCENTE

(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).

I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):

a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.

a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:

– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);

– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).

Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali

e) Supplenze temporanee

Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!

Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.

A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).

Convegno: QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLA SCUOLA? – Palermo 17-4-2019

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016 viale Manzoni 55, 00185 Roma – tel. 06 70452452 fax 06 77206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 – cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale docente e Ata della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE

LAVORATRICI DELLA SCUOLA?

L’azione sindacale e giudiziaria

nei meandri di leggi e contratti

mercoledì 17 aprile 2019 – ore 8.30 – 14,00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.30 – Relazioni

LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI DOCENTI E ATA

prof. Ferdinando Alliata, CSP Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

avv. Mariachiara Garacci

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

prof. Giuseppe Arcidiacono, CESP Catania

ore 12.30 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESONERO

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su:

http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009


DOCENTI “CONTRASTIVI” E PRESIDI ARROGANTI

La macchina del fango contro le/i docenti contrastive/i, talvolta, si INCEPPA

Archiviato il Procedimento Disciplinare contro l’RSU COBAS dell’IIS Moreschi di Milano

 

L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), dell’Ambito Territoriale di Milano, ha archiviato un grave Procedimento Disciplinare attivato nei confronti della prof.ssa Francesca Bottigliero, docente ed RSU COBAS dell’IIS “Moreschi” di Milano.

Con il procedimento disciplinare, attivato su richiesta della Dirigente scolastica (sulla base di dichiarazioni provenienti da persone non presenti ai cosiddetti “fatti” contestati e, quindi “de relato”), veniva contestato alla docente di aver assunto una condotta contraria ai principi di correttezza e responsabilità inerenti alla funzione docente ed, inoltre, di aver utilizzato un linguaggio irrispettoso e denigratorio nei confronti di altri dipendenti e degli studenti.

Il “castello” accusatorio, assolutamente privo di alcun fondamento, e le infamanti accuse sono state spazzate via dalle risultanze probatorie dalle quali risulta, invece, che nessuna responsabilità disciplinare sia ascrivibile alla docente.

Nonostante la positiva conclusione della vicenda riteniamo, però, che subire un grave procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento sia, di per sé, una sanzione e, quindi, stigmatizziamo il comportamento dell’Amministrazione Scolastica che riteniamo non abbia preventivamente svolto una seria ed accurata istruttoria prima di contestare incredibili ed infamanti accuse dalle quali la collega è stata assurdamente costretta a discolparsi.

Riteniamo, invece, che le vere motivazioni della vicenda si possano rinvenire esclusivamente nel fatto che la nostra RSU viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva (e tale pregiudizio è provato anche dagli atti dello stesso procedimento), che cerca di svolgere coscienziosamente ed eticamente la propria attività di insegnante, di rappresentante sindacale (RSU) e di componente del Consiglio d’Istituto.

Esprimiamo alla stimata collega la nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per aver dovuto subire questo incredibile procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento senza aver mai commesso alcun illecito disciplinare ed, anzi, avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento responsabile e professionalmente corretto.

La collega valuterà, ovviamente, come tutelare la propria onorabilità in tutte le sedi competenti.

Questo grave episodio si aggiunge ad una serie infinita di situazioni simili (aumentate a dismisura negli ultimi anni), e ciò è provato, purtroppo, da numerose vicende che hanno dell’incredibile e che sono dettate dall’unico scopo di zittire e annichilire, docenti e Ata scomodi e non disposti ad eseguire passivamente, e mettendole in discussione, decisioni prese dall’alto spesso palesemente in contrasto con la normativa vigente e, talvolta, addirittura con il buon senso.

Contro tali episodi, come in questo caso, bisogna tenacemente difendersi, reagire con fermezza e non arretrare di un passo, perché le nostre scuole devono continuare ad essere comunità educanti in cui deve essere garantita la libertà di esprimere le proprie opinioni, e la propria visione dell’educazione e dell’istruzione pubblica, e tale diritto/dovere deve essere quotidianamente esercitato e rivendicato.

In questo caso il tentativo è miseramente fallito e la macchina del fango si è inceppata.