Convegno di formazione RSU, RLS e TAS COBAS

Rivolto alle RSU, RLS e TAS COBAS scuola delle Istituzioni scolastiche della SICILIA

venerdì 19 marzo 2021, ore 10.00 – 14.00
attraverso piattaforma telematica al link
https://global.gotomeeting.com/join/516389197
(se richiesto Codice accesso: 516-389-197)
LA PANDEMIA E I DIRITTI DI LAVORATORI/RICI

  • INTRODUZIONE: le risorse per la Scuola e il Recovery plan
  • SICUREZZA: protocolli, lavoratori fragili, quarantene, sanifcazione
  • CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: organici e soprannumerari

Leggi/scarica la locandina dell’evento contenente il modulo per richiedere al DS il permesso di partecipare.

26 MARZO SCIOPERO NAZIONALE DELLA SCUOLA CON MANIFESTAZIONI LOCALI

Il nostro Recovery Plan: riduzione alunni/e per classe; aumento organici e assunzione precari/e; massicci investimenti per l’edilizia scolastica

Le rivendicazioni sono le stesse degli anni dell’austerità, ma oggi non sono più gli anni dei tagli, la politica economica ha cambiato segno: la spesa pubblica aumenta in deficit e si rendono disponibili ingenti risorse.  Il conflitto politico che si apre è sulla destinazione di queste risorse, in cui Scuola, Sanità e Trasporti saranno capitoli di spesa decisivi. Per questo è urgente porre all’ordine del giorno una visione diversa ed alternativa alla gestione pre-Covid: durante la pandemia sono infatti tragicamente emerse precarietà, inefficienze e disorganizzazioni, conseguenze delle privatizzazioni e del progressivo smantellamento dello Stato sociale..

Per quanto riguarda la Scuola, le destinazioni principali dei 20 mld di euro previsti dal Recovery Plan, che il nuovo governo si accinge a (ri)scrivere, rischiano di allontanarci ancora di più dal modello di scuola pubblica previsto dalla Costituzione, che dovrebbe puntare alla formazione del cittadino dotato di strumenti cognitivi e spirito critico. I fondi per la digitalizzazione con l’adozione acritica delle nuove tecnologie implicano il rischio della trasformazione dei docenti in meri facilitatori di un processo di apprendimento standardizzato gestito dalle multinazionali del web; i fondi per la ricerca e l’impresa rischiano trasformare la scuola in un’agenzia per l’addestramento al lavoro. Occorre, invece, urgentemente invertire la rotta, con un intervento di risarcimento per i tagli decennali subiti e per un rilancio della scuola pubblica che deve partire dalla drammatica constatazione del degrado in cui versa. Tre obiettivi strutturali sono oggi possibili, ma anche improrogabili: 1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con 3 anni scolastici di servizio e gli Ata con 24 mesi; 3) intervenire massicciamente nell’edilizia scolastica per avere spazi idonei ad una scuola in presenza e in sicurezza.

Tre obiettivi su cui puntiamo a costruire un’ampia convergenza dentro e fuori dalle scuole. Il 26 Marzo è uno sciopero non solo sindacale ma anche politico e sociale per un diverso modello di scuola. I COBAS hanno condiviso questo percorso con il movimento di Priorità alla scuola e con il Coordinamento nazionale dei precari scuola per promuovere nel maggior numero di città mobilitazioni che coinvolgano tutto il popolo della scuola pubblica: docenti, Ata, studenti, genitori e, in generale, cittadini democratici. Ma è anche una protesta contro l’ulteriore riduzione del diritto di sciopero imposta dal recente accordo tra governo e Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda.

In questi giorni sembra di essere di nuovo al punto di partenza, con la scuola che è sempre il primo bene sacrificabile per contenere la diffusione del contagio, indipendentemente da una valutazione del suo ruolo specifico nella riproduzione e diffusione del virus. E’ la logica dell’emergenza infinita che continua a produrre interventi improvvisati e contraddittori in un gioco delle parti tra governo centrale e presidenti regionali. Si chiudono le scuole di ogni ordine e grado per mantenere aperte le attività economiche: da un lato si dice che la situazione è molto grave e bisogna intervenire subito chiudendo un “servizio essenziale”, dall’altro che la situazione non è cosi grave e si possono tenere aperte le attività commerciali e produttive. La gestione “regionalizzata” della Sanità e della Scuola ha evidenziato quanto oggi siano assurdi, anche sul piano dell’efficacia degli interventi, tutti i progetti di Autonomia regionale differenziata, di cui chiediamo il ritiro. Salvo lockdown generalizzati a tutte le attività, va garantita la scuola in presenza almeno al 50% alle superiori e totale negli altri ordini di scuola.  

Esecutivo nazionale dei COBAS – Comitati di base della scuola

2 marzo 2021 

I webinar del lunedì a cura del CESP

Iscrizione gratuita compilando il modulo

Modello di delibera per l’acquisto di dispositivi di protezione in Consiglio d’Istituto

Nella difficile congiuntura in cui si trova il Paese e di riflesso la scuola, come Cobas abbiamo sostenuto e sosteniamo la riapertura delle scuole superiori almeno al 50%, percentuale che deve progressivamente crescere per restituire agli studenti e alle studentesse un diritto all’istruzione di cui sono stati privati già troppo a lungo. Crediamo anche però che le scuole debbano impegnarsi, da subito, a migliorare le condizioni di sicurezza affinché lavoratori/trici e studenti/esse possano vivere gli spazi scolastici con maggiore tranquillità.

Nello stesso tempo continuiamo a batterci per ottenere il potenziamento dei trasporti, il medico scolastico, la riduzione del numero di alunni per classe e conseguentemente un piano straordinario di assunzioni, ma crediamo che la battaglia per la sicurezza, a meno che non voglia essere un alibi per tenere le scuole chiuse fino a fine pandemia, debba essere combattuta soprattutto dentro le scuole.

Per questo abbiamo elaborato un modello di delibera da portare nei Consigli di Istituto finalizzata all’acquisto di dispositivi di protezione, acquisti che sono più che possibili, visto che nelle scuole, e in particolare in quelle di secondo grado, esistono consistenti avanzi di amministrazione che si sono accumulati negli anni; le scuole spesso negano questa realtà e portano avanti la falsa narrazione secondo la quale “le scuole non hanno i soldi nemmeno per la carta igienica”, continuando così a premere affinché i genitori versino il contributo “volontario”. Un’amministrazione pubblica non è virtuosa se risparmia molto (non è un’azienda che deve fare utili da reinvestire); una scuola pubblica è virtuosa se spende bene la maggior parte dei soldi che ha a disposizione perché il suo compito è quello di innalzare il più possibile la qualità dell’offerta per i suoi giovani cittadini.

Il Covid rende ancora più drammatica questa situazione: mentre i soldi delle scuole giacciono in banca, non si acquistano dispositivi che potrebbero rendere la scuola più sicura.

Proponiamo dunque questa delibera, con la raccomandazione che essa deve essere adattata puntualmente alla realtà della singola istituzione scolastica.

Per districarsi nel bilancio scolastico ed individuare l’avanzo di amministrazione utilizzabile per gli acquisti, si rinvia alla “Guida critica al bilancio scolastico” che i Cobas hanno messo a punto da diversi anni (alcune diciture sono cambiate in seguito alla riforma della contabilità, ma la sostanza non cambia e la guida è in grado di guidare alla lettura del bilancio della propria scuola).

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.

RSU-RLS AL TEMPO DEL CORONAVIRUS – FORMAZIONE giovedì 30.4.2020 ore 17.00-19.00

Alle RSU, RLS e TAS COBAS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno di formazione RSU, RLS e TAS COBAS

giovedì 30 aprile 2020, ore 17.0019.00

attraverso piattaforma telematica

il link di collegamento sarà inviato, chi non dovesse riceverlo può richiederlo a cobas.pa@libero.it

sui seguenti argomenti:

– LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: fis e sospensione attività didattica “in presenza”

– ORGANICI a.s. 2020/2021

– TUTELA E SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: emergenza coronavirus

Il contingente dei permessi di spettanza RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86).

I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di contrattazione d’istituto, in genere 24/48 ore prima.

La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).

(facsimile Permesso RSU o RLS per coloro che fossero impegnati/e in attività pomeridiane)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU/RLS – Convegno sindacale di formazione 30 aprile 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU/RLS di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998/art. 73 CCNL 2007), fruirà in data 30/4/2020, per n. ___ ore, dalle ______ alle ______, di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/………………. Il/La Rappresentante RSU/RLS

COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Aggiornamenti

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Note MIUR nn. 278, 279 e 323

La scrivente O.S., alla luce del recente d.P.C.M. del 9/3/2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del precedente d.P.C.M. dell’8/3/2020, e delle conseguenti Note MIUR nn. 278, 279 e 323/2020, ritiene opportuno integrare le proprie precedenti comunicazioni (prot. 85, 86 e 90/2020) con le seguenti osservazioni riepilogative, al fine di evitare contenziosi e ridurre l’indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza che l’emergenza COVID-19 rischia di produrre.

Innanzitutto, condividendo “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia” (Nota MIUR n. 323/2020), continuiamo a ribadire che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può che avvenire in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020) e assicurando le necessarie misure precauzionali (ad es. “accurata pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti” e “un adeguato distanziamento”, punti 5 e 8 Dir. D.F.P. n. 1/2020), per cui:

– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate nuove “fino al 3 aprile 2020” (Nota MIUR n. 279/2020);

– per il personale ATA deve essere prevista “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020) e, “in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento” (Nota MIUR n. 323/2020);

– tutto il personale docente e ATA, qualora la propria prestazione lavorativa risulti temporaneamente impossibile, non può essere considerato “responsabile del ritardo nell’adempimento” (art. 1256, comma 2, Cod. Civ.).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che le Note MIUR n. 278 e 323/2020 prevedono il coinvolgimento della RSU e del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali. È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:

– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento (Nota MIUR n. 279/2020);

– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;

– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA e ai docenti “inidonei” che ne facessero richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020). In quest’ultimo caso, il personale coinvolto nella turnazione non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di recuperi compensativi o ferie, ad esclusione di quelle eventualmente non godute nel precedente a.s. 2018/2019 (Nota MIUR n. 323/2020).

14 febbraio – FORMAZIONE RSU, RLS e TAS COBAS

Alle RSU, RLS e TAS COBAS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno di formazione RSU, RLS e TAS COBAS

venerdì 14 febbraio 2020, ore 10.00 – 14.00

sede PROVINCIALE COBAS Scuola – piazza Unità d’Italia, 11 – Palermo

sui seguenti argomenti:

– LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: problematiche e novità

– TUTELA E SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: iniziative e ricorsi


Il contingente dei permessi di spettanza RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86).

I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di contrattazione d’istituto, in genere 24/48 ore prima.

La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).


(facsimile Permesso RSU o RLS)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU/RLS – Convegno sindacale di formazione 14 febbraio 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU/RLS di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998/art. 73 CCNL 2007), fruirà in data 14/2/2020, per n. ___ ore, dalle ______ alle ______, (comprese quelle necessarie a raggiungere la sede di svolgimento), di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/……………….           Il/La Rappresentante RSU/RLS

ABOLITO IL “PREMIO”

Abolizione del bonus premiale e ricadute sulle contrattazione di istituto

Come noto la Legge di bilancio 2020 ha recentemente provveduto a cancellare il bonus premiale previsto dalla legge 107 restituendo le somme stanziate a tale scopo alla ordinaria contrattazione di istituto senza più vincoli di destinazione né limiti di accesso da parte del personale docente e ATA in servizio

L’ art. 1, comma 249, l. n. 160/2019 infatti recita: “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Viene esplicitamente cancellato il riferimento alla destinazione specifica di tale risorse previsto dal comma 128 dell’art. 1 della l. n. 107/2015: La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Come procedere dunque nella contrattazione di istituto relativa alla parte economica?

Il fondo assegnato per la valorizzazione del merito va considerato a tutti gli effetti come FIS, suddiviso tra ATA e docenti e integralmente contrattato con le RSU sulla base dei criteri stabiliti nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ogni riferimento alla discrezionalità dei dirigenti, ai criteri formulati dal comitato di valutazione e  alle fasce di retribuzione risulta evidentemente decaduto insieme ai vincoli di destinazione previsti dalla l. n. 107/2015.

Per quanto riguarda i contratti già sottoscritti  è opportuno prevederne la riapertura per quanto riguarda tale voce specifica, al fine di integrare quanto previsto dalla legge e  non presente al momento della stipula.

Seppure tardivamente si è finalmente preso atto di quanto fu contestato fin dalla gestazione della Legge sulla Buona scuola : il modello competitivo-individualistico del premio aziendale di produttività, risulta inadeguato, contraddittorio e dannoso in un contesto lavorativo che dovrebbe promuovere la collaborazione, la condivisione, la collegialità, la trasparenza.

Sarebbe stato meglio dirottare queste risorse al fine di aumentare quanto previsto per il rinnovo contrattuale e dunque per alzare gli stipendi, perché solo questo può restituire dignità e riconoscimento sociale al lavoro svolto nelle scuole.

Almeno ci siamo lasciati alle spalle un meccanismo volto a promuovere la desolante competizione individualistica tra colleghe e colleghi per essere riconosciuti meritevoli agli occhi del “capo”, questo sì certamente lesivo della nostra dignità.

Non dubitiamo che anche molte e molti  dirigenti  abbiano accolto questa novità con piacere e con il sospiro di sollievo chi si sente quantomeno  sollevato da un’incombenza inutile e gravosa.

CONDANNATO DIRIGENTE CHE NON FORNISCE INFORMAZIONI ALLE RSU

Accolto il ricorso dei COBAS Scuola per condotta antisindacale al Liceo ”Cagnazzi” di Altamura (BA)

Il Giudice del Lavoro ha acclarato un comportamento antisindacale di omessa, tardiva e parziale informazione preventiva e successiva alle RSU.

I Cobas – Comitati di base della scuola della provincia di Bari, esprimono viva soddisfazione per il recente Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari (n. 43495/2019) a tutela delle prerogative sindacali dell’RSU e dell’’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola

Il fatto: Il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Bari) non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “… in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc… , sulla base di una completa informazione”.

La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola Bari, successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente. Il DS forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo”, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.

I Cobas Scuola hanno depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del DS per comportamento antisindacale.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le richieste dell’organizzazione sindacale Cobas Scuola facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto da parte della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del BONUS premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.

Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Liceo “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente” e condannava, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

I Cobas scuola di Bari e della Puglia esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati, da taluni dirigenti scolastici, e colgono l’occasione per esprimere grande apprezzamento sia per la RSU Cobas Scuola, prof. Vincenzo Rinaldi, per la determinazione e la perseveranza dimostrata nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e contribuire al corretto funzionamento della scuola, sia per l’avvocata Loretta Moramarco, per la professionalità ed il contribuito dato al conseguimento di questo risultato.

Bari, 15 ottobre 2019 – Cobas Scuola Bari