TAR – UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

TAR SICILIA, ANCORA UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 1478/2017, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia e ha imposto all’Amministrazione scolastica di sdoppiare una “classe pollaio” di un I.I.S.S. di Palermo riconoscendo “che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”. Continua a leggere

TAR SICILIA, UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

TAR SICILIA, UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con ordinanza n. 1338/2016, ha imposto al MIUR, attraverso l’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani, di sdoppiare una “classe pollaio” di un Istituto comprensivo di Castelvetrano (TP) riconoscendo “che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 9 d.p.r. n. 81/2009 in tema di composizione delle classi della scuola dell’infanzia, per di più in presenza di alunni disabili, di talché, sussistendo anche il requisito del periculum in mora (visti gli interessi coinvolti), può accogliersi l’istanza cautelare proposta”.

Esattamente quanto sosteniamo da sempre: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I genitori degli alunni, rappresentati e difesi dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia, hanno impugnato il “provvedimento … nella parte in cui dispone la formazione per l’a.s. 2016/2017 della classe II A con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti”.

L’ordinanza cautelare interviene tempestivamente a correggere una troppo frequente stortura presente in troppe classi delle scuole siciliane, dove la logica del risparmio presente nella politica scolastica di questi anni determina un illegittimo sovraffollamento delle aule e la mortificazione del diritto all’integrazione degli alunni disabili.

Il MIUR è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Un nuovo successo contro le “classi pollaio”, che si aggiunge alle sentenze del TAR Palermo n. 2250/2014 e n. 1831/2015, per l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia che continueranno a sostenere i diritti degli alunni e delle famiglie, perché siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

La recente Nota Miur sull’”organico dell’autonomia”, nella sua Premessa recita: “la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, dando “nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome. In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi”.

Se per tutto il 2015 l’intero mondo della Scuola si è battuto contro questa legge, con la più grande adesione mai vista a uno sciopero indetto da tutte le organizzazioni sindacali, col boicottaggio dei quiz Invalsi, con lo sciopero degli scrutini, è perché era chiaro sin dall’inizio che essa rappresentava un ulteriore e decisivo passo verso quella che abbiamo chiamato la scuola-azienda.

Per far questo, la “Buona Scuola” realizza due condizioni essenziali:

1. consegna nelle mani del dirigente scolastico un potere che neanche la “brunetta” era riuscito a dargli;

2. introduce la massima flessibilità attualmente possibile nell’utilizzazione dell’organico docente.

Per evitare una gestione monocratica e caotica del personale diventa, allora, sempre più importante che Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto ed RSU definiscano in modo chiaro e autonomo criteri e proposte operative sull’utilizzo del personale docente, indispensabili per cercare di arginare i possibili abusi e le discrezionalità da parte del dirigente scolastico.

È importante per questo che i docenti entrino nel merito della composizione delle classi e dell’assegnazione alle stesse, dei criteri generali definiti in questa materia dal Consiglio di istituto, della trattativa di ogni singola istituzione scolastica, affinché la RSU contratti le modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in base ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri.

Di conseguenza nelle delibere collegiali occorre specificare :

– che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell’organico dell’autonomia deve tener conto della titolarità dei docenti già in ruolo alla data dell’entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell’incarico “prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili” dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;

– che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”, formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);

– che l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);

– che l’uso dei docenti dell’autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al “perseguimento degli obiettivi” didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);

– che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del “potenziamento”, vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati (riduzione del numero degli alunni per classe anche mediante le classi articolate; assegnazione alle classi mediante la non saturazione della cattedre a 18 ore; attività di recupero, ecc), escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l’uso per le supplenze.

A tale proposito ricordiamo che:

Il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;

Il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;

La RSU (CCNL 2006/7, art 6, lett. H-I) contratta le : “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.

Allora, in questi contesti collegiali e contrattuali, è auspicabile adottare decisioni quanto possibile egualitarie, evitare di contribuire alla frammentazione del personale col rischio di acuire ulteriori contrasti tra pezzi di categoria proprio mentre si possono creare le condizioni per sviluppare una piattaforma capace di unificare tutte le istanze particolari che stanno emergendo dal marasma realizzato dalla “Buona scuola”.

CHIAMATA DIRETTA

Come ampiamente previsto, si apre, per la scuola pubblica italiana, una nuova (ultima?) fase che, inevitabilmente porterà al caos totale sia le scuole (segreterie, dirigenti, …) che gli insegnanti interessati (quelli assegnati agli ambiti territoriali).

Il MIUR pubblica la nota 2609 del 22 luglio 2016 il MIUR dando le indicazioni operative e la tempistica per dare seguito a quella che definisce “chiamata per competenze”, ossia l’assegnazione dei docenti titolari di ambito alle singole istituzioni scolastiche.

Una nota piena di contraddizioni sia nel merito delle scelte che i Dirigenti dovranno fare sia nella tempistica.

Si conferma, infatti, il potere decisionale del Dirigente scolastico che potrà indicare a suo piacimento quali requisiti siano o no coerenti con il PTOF, attingendo da una tabella allegata alla nota (e non solo …) per poi svolgere un colloquio con i docenti che chiederanno (dopo aver pubblicato il proprio curriculum su istanze on line) di “poter” insegnare per un triennio nella SUA scuola. E lo potrà fare anche su Skype, perché probabilmente il dirigente sarà in spiaggia a godersi il sole d’agosto … PAZZESCO!

Lo avevamo denunciato già da due anni ma tutto ciò conferma la fine della didattica cooperativa, della libertà di insegnamento.

Sfidiamo chiunque a dire che ciò non sarà così: se il dirigente sceglierà un insegnante, in base ai criteri da lui stabiliti, è evidente che quell’insegnante dovrà, nei tre anni successivi, seguire le “indicazioni” didattiche e operative che gli saranno assegnate. Pena la risoluzione del contratto. Immaginate un collegio dei docenti che si troverà a discutere di didattica con insegnanti che, per contratto, dovranno seguire le indicazioni date dal dirigente? Vi sembra realistico che qualcuno di questi insegnanti possa intervenire per rivendicare la propria autonomia nell’insegnamento e/o a mettere in discussione qualche proposta “stravagante” dello stesso dirigente?

Finisce l’era della collegialità, quella che ha garantito in questi anni alla scuola pubblica italiana (nonostante le evidenti difficoltà) la possibilità di promuovere “conoscenza” e “competenza” seguendo i dettami della costituzione italiana.

E chi ci garantirà che i requisiti proposti dal dirigente siano reali, oggettivi, trasparenti e verificabili ?

Staremo a vedere, ma non c’è dubbio che si apriranno conflitti interni alla categoria e ciò comporterà la fine della collegialità e del lavoro cooperativo.

SULLA TEMPISTICA

Tutto assurdo, per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria la chiamata diretta avrà questa tempistica: dal 29 luglio pubblicazione degli avvisi da parte delle scuola; dal 29 luglio al 4 agosto inserimento curriculum docenti; entro il 18 agosto individuazione dei docenti. Però ci sono anche le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni e le rispettive domande dovranno essere presentate dal 28 luglio – 12 agosto, cioè un insegnante potrà chiedere l’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione prima di conoscere la sua scuola di titolarità … MAI SUCCESSO!

Stessa situazione per gli insegnanti della Scuola secondaria di II grado:

Chiamata diretta dal 18 agosto avviso scuole; dal 16 al 19 agosto inserimento curriculum; entro il 26 agosto individuazione docenti. Domande di assegnazione provvisoria: 18 agosto – 28 agosto.

Molto più fortunati: avranno ben due giorni di tempo per poter fare la domanda di assegnazione e/o utilizzazione.

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria, conosceranno gli esiti della chiamata diretta entro il 18 agosto, mentre potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dal 28 luglio al 12 agosto, quindi senza conoscere la scuola/comune in cui saranno chiamati per l’incarico triennale.

I docenti di scuola secondaria di II grado conosceranno gli esiti della chiamata diretta entro il 26 agosto, mentre potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dal 18 al 28 agosto, per cui conosceranno la scuola/comune, in cui saranno chiamati per l’incarico triennale, due giorni prima della scadenza della presentazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Soltanto i docenti di scuola secondaria di primo grado potranno presentare la domanda di assegnazione conoscendo già la scuola di servizio: chiamata entro il 18 agosto– presentazione domande assegnazione 18-28 agosto.

Il nuovo anno scolastico partirà anche quest’anno con i soliti ritardi; ci chiediamo, infatti, quale sarà la tempistica delle immissioni in ruolo? E gli incarichi annuali?

Tanto oramai la confusione ma anche la rassegnazione regnano sovrane e come al solito assisteremo supinamente a tutte le nefandezze che questo governo continua a fare: forse è quello che ci meritiamo …

Nota 2609 del 22 luglio 2016

Tempistica

CONFERMATO IL TAGLIO DEL PERSONALE ATA

Organici ATA – Pubblicato il decreto interministeriale

Confermati i 2.020 posti tagliati lo scorso anno, che si aggiungevano ai posti tagliati negli anni precedenti!

Nel silenzio di tutti e nonostante l’aumento di 9mila alunni! Di fatto, un taglio. In aperta violazione del d.P.R. n. 119/2009.

Si prevedono 22 assistenti tecnici e 29 collaboratori scolastici in più, ma solo perché si tagliano 51 posti da DSGA. Quindi a somma ZERO.

Mentre è confermato il taglio di oltre 1.000 posti di assistente amministrativo.

Ciò accade nonostante che l’anno scorso il Ministero abbia dovuto autorizzare 9.079 posti aggiuntivi per coprire solo una parte delle reali necessità delle scuole e garantire una parvenza di regolare funzionamento dei servizi scolastici. Intanto il blocco delle sostituzioni e le innovazioni della legge 107 aumentano le prestazioni aggiuntive e i carichi di lavoro dei colleghi ATA.

Il POF triennale introdotto dalla legge 107 prevede un incremento di attività e prestazioni da svolgere (reti di scuole, Piano Nazionale Scuola Digitale, ampliamento del tempo scuola, anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ecc.), in totale incoerenza con i tagli di organico, il blocco delle sostituzioni e le mancate assunzioni.

Dopo i posti cancellati negli ultimi quattro anni, resta ancora disattesa l’annunciata immissione in ruolo dei colleghi ATA, mentre ormai si sa che i cosiddetti esuberi delle province sono molto pochi e non vi è motivo per non procedere alle assunzioni. Le assunzioni previste, comunque, sono poca cosa rispetto ai 28mila posti ATA disponibili.

Le scuole sono spesso senza vigilanza o con colleghi costretti a fare gli straordinari quotidianamente (come può altrimenti un solo collaboratore scolastico con un orario di 36 ore coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?).

Le pratiche amministrative procedono soltanto grazie al senso di responsabilità dei colleghi che lavorano negli uffici, che fanno gli straordinari senza sapere di poterli recuperare e che svolgono in affanno il lavoro dei colleghi che, per qualunque motivo, hanno necessità di assentarsi.

I laboratori, tanto propagandati nella legge 107 (insegnamento laboratoriale), spesso senza rinnovo delle attrezzature e senza adeguate forniture, sono lasciati al buon senso degli assistenti tecnici, mentre ogni scuola avrebbe bisogno di un tecnico informatico (grazie alla famigerata dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico), anche se non previsto in organico.

In Toscana, in controtendenza (è evidente che non potevano fare diversamente), sono previsti 85 posti in più: 19 assistenti amministrativi, 1 (sic) assistente tecnico, 63 collaboratori scolastici e 2 (sic) DSGA.

Nessuna innovazione tecnologica o digitalizzazione, nessuna dematerializzazione può cancellare la cronica mancanza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle nostre scuole. Le reti informatiche e i pc in dotazione nelle scuole non possono funzionare senza il personale!

È necessario un aumento stabile di organico del personale Ata, le assunzioni per assorbire i precari, i nuovi concorsi per il profilo di Dsga, l’introduzione del profilo tecnico nelle scuole del primo ciclo, il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia.

I colleghi ATA devono resistere e opporsi ad ogni tentativo di aumento dei carichi di lavoro e delle prestazioni aggiuntive, che in quanto “aggiuntive” non sono obbligatorie, degli straordinari, della sostituzione dei colleghi assenti!

“CLASSI POLLAIO”: una nuova sentenza del TAR Sicilia

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 1831/2015, depositata lo scorso 22 luglio, ha imposto all’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani di sdoppiare una “classe pollaio” con 29 alunni di cui 2 disabili, riconoscendo quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I genitori e gli studenti di un Istituto Superiore di Castelvetrano – rappresentati dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia – hanno impugnato il decreto con cui il Provveditorato di Trapani costituiva una sola classe prima con 29 alunni dei quali 2 disabili.

La sentenza accoglie la tesi, da noi sostenuta e già condivisa dal TAR, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità, come previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni …”.

Un limite che deve permanere anche nelle classi successive, infatti – continua la sentenza – “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che, in presenza di alunni disabili, il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi”.

Siamo di fronte ad un’altra sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo in cui vengono formate le classi in presenza di alunni disabili e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica negli ultimi anni.

Un nuovo successo contro le “classi pollaio”, che si aggiunge alla sentenza del TAR Palermo n. 2250/2014, per l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia che continueranno a sostenere i diritti degli alunni e delle famiglie, perché siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

I COBAS SCUOLA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO” – UN’IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR SICILIA

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I Cobas Scuola di Palermo hanno sostenuto i genitori e gli studenti, rappresentati dall’avv. Chiara Garacci, che hanno impugnato il decreto con cui il dirigente di un liceo palermitano decideva l’accorpamento di due classi quarte, con la conseguente costituzione di una sola classe con 24 alunni dei quali 4 disabili gravi.

L’accorpamento pretendeva di giustificarsi con quanto contenuto nell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, “le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16”.

La sentenza accoglie invece la tesi, da noi sostenuta, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità.

Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il d.P.R. n. 81/2009, contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò “impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

La sentenza sostiene la necessità che “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D’altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell’art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell’art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili”.

Proprio quanto abbiamo sempre sostenuto: una diversa lettura della norma porterebbe alla paradossale conclusione che le classi maggiormente bisognose di tutela da parte dell’ordinamento, perché accolgono alunni con grave disabilità, subirebbero un trattamento deteriore perché dopo essere state costituite con 20 alunni (o meno) sarebbero destinate a sicura scomparsa in quanto non permetterebbero il rispetto del limite dei 22 alunni indicato dall’art. 17 del d.P.R. n. 81/2009.

La sentenza affronta poi la questione se l’esito positivo dello scrutinio finale per gli alunni disabili dimostrerebbe da sé l’assenza di un danno, chiarendo che “al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.

Continueremo a sostenere i diritti degli alunni e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

DIFFIDA DEI COBAS CONTRO I TAGLI DELLE CATTEDRE NELLE SCUOLE SUPERIORI PALERMITANE

L’USP di Palermo ha ridisegnato gli organici delle scuole secondarie superiori della provincia. Clicca qui per visualizzare il piano degli organici (versione ancora suscettibile di qualche variazione). Si tratta di un inaccettabile massacro di posti e della legalità: cattedre a 20 e più ore in barba a quanto previsto dal CCNL; docenti dichiarati sovrannumerari in modo assolutamente arbitrario; cattedre ridotte a spezzatino senza alcun criterio di congruenza.

I Cobas della Scuola hanno presentato formale diffida all’amministrazione scolastica (vedi) USR, USP, Dirigenti Scolastici, responsabile dell’applicazione di questi improvvisati ed illegittimi provvedimenti che stravolgendo alla base l’impianto della scuola statale ne limitano fortemente le funzioni di servizio pubblico universale. Per tutti coloro che intendono opporsi all’imposizione coatta delle cattedre maggiorate è possibile presentare reclamo utilizzando il modello che abbiamo predisposto prelevabile qui

Ovviamente alla risposta sindacale e politica deve affiancarsi quella dei lavoratori della scuola che invitiamo a riunirsi in assemblea, a discutere del progetto di distruzione della scuola pubblica, a produrre documenti, a informare le famiglie e a proporre inziative di mobilitazione.

I tagli degli organici scuola

MACELLERIA MINISTERIALE

I numeri ufficializzati dal Miur non lasciano spazio ad equivoci: per il prossimo anno scolastico salteranno 37 mila cattedre solo in organico di diritto, ma non è ancora finita, un ulteriore taglio di 5.100 cattedre sarà disposto in organico di fatto presumibilmente e prioritariamente sui posti di sostegno. Il totale sarà di 42.100 posti in meno. Leggi il seguito. Salva e spedisci ai tuoi contatti mail. Stampa il volantino da diffondere.