CONFERMATO IL TAGLIO DEL PERSONALE ATA

Organici ATA – Pubblicato il decreto interministeriale

Confermati i 2.020 posti tagliati lo scorso anno, che si aggiungevano ai posti tagliati negli anni precedenti!

Nel silenzio di tutti e nonostante l’aumento di 9mila alunni! Di fatto, un taglio. In aperta violazione del d.P.R. n. 119/2009.

Si prevedono 22 assistenti tecnici e 29 collaboratori scolastici in più, ma solo perché si tagliano 51 posti da DSGA. Quindi a somma ZERO.

Mentre è confermato il taglio di oltre 1.000 posti di assistente amministrativo.

Ciò accade nonostante che l’anno scorso il Ministero abbia dovuto autorizzare 9.079 posti aggiuntivi per coprire solo una parte delle reali necessità delle scuole e garantire una parvenza di regolare funzionamento dei servizi scolastici. Intanto il blocco delle sostituzioni e le innovazioni della legge 107 aumentano le prestazioni aggiuntive e i carichi di lavoro dei colleghi ATA.

Il POF triennale introdotto dalla legge 107 prevede un incremento di attività e prestazioni da svolgere (reti di scuole, Piano Nazionale Scuola Digitale, ampliamento del tempo scuola, anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ecc.), in totale incoerenza con i tagli di organico, il blocco delle sostituzioni e le mancate assunzioni.

Dopo i posti cancellati negli ultimi quattro anni, resta ancora disattesa l’annunciata immissione in ruolo dei colleghi ATA, mentre ormai si sa che i cosiddetti esuberi delle province sono molto pochi e non vi è motivo per non procedere alle assunzioni. Le assunzioni previste, comunque, sono poca cosa rispetto ai 28mila posti ATA disponibili.

Le scuole sono spesso senza vigilanza o con colleghi costretti a fare gli straordinari quotidianamente (come può altrimenti un solo collaboratore scolastico con un orario di 36 ore coprire l’arco di apertura di 40 ore di una scuola per l’infanzia?).

Le pratiche amministrative procedono soltanto grazie al senso di responsabilità dei colleghi che lavorano negli uffici, che fanno gli straordinari senza sapere di poterli recuperare e che svolgono in affanno il lavoro dei colleghi che, per qualunque motivo, hanno necessità di assentarsi.

I laboratori, tanto propagandati nella legge 107 (insegnamento laboratoriale), spesso senza rinnovo delle attrezzature e senza adeguate forniture, sono lasciati al buon senso degli assistenti tecnici, mentre ogni scuola avrebbe bisogno di un tecnico informatico (grazie alla famigerata dematerializzazione e alla diffusione del registro elettronico), anche se non previsto in organico.

In Toscana, in controtendenza (è evidente che non potevano fare diversamente), sono previsti 85 posti in più: 19 assistenti amministrativi, 1 (sic) assistente tecnico, 63 collaboratori scolastici e 2 (sic) DSGA.

Nessuna innovazione tecnologica o digitalizzazione, nessuna dematerializzazione può cancellare la cronica mancanza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle nostre scuole. Le reti informatiche e i pc in dotazione nelle scuole non possono funzionare senza il personale!

È necessario un aumento stabile di organico del personale Ata, le assunzioni per assorbire i precari, i nuovi concorsi per il profilo di Dsga, l’introduzione del profilo tecnico nelle scuole del primo ciclo, il superamento dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia.

I colleghi ATA devono resistere e opporsi ad ogni tentativo di aumento dei carichi di lavoro e delle prestazioni aggiuntive, che in quanto “aggiuntive” non sono obbligatorie, degli straordinari, della sostituzione dei colleghi assenti!

ASSEMBLEA RICORSI PER INSERIMENTO NELLE GaE – 7 luglio 2016

Il nuovo decreto ministeriale 495  del 22 giugno 2016 ci spinge ad intervenire per far valere le posizioni di inserimento nelle G.a E. di coloro che pur avendo titolo vengono in questa fase esclusi.

Non vogliamo lasciare niente di intentato per questo abbiamo deciso di attivare i ricorsi al TAR per l’inserimento in GAE degli abilitati magistrale ante 2001/02, degli abilitati PAS, degli abilitati TFA e nelle scienze della formazione primaria.

I COBAS hanno deciso pertanto di proporre a livello nazionale ricorso al T.A.R. del Lazio entro i termini decorrenti dal prossimo 8 luglio 2016.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti e per chi si iscrive ai COBAS.

Per avviare il ricorso è necessario che gli interessati spediscano – entro l’8 luglio 2016 – a mezzo lettera racc. A/R, agli uffici competenti, domanda redatta ai sensi degli allegati 2, 3 e 4 al decreto medesimo.

Per tutti gli interessati, è indetta assemblea il prossimo 7 luglio alle ore 18.30, presso la sede COBAS di piazza Unità d’Italia 11, in cui discuteremo delle azioni legali da intraprendere e per la consulenza riguardo la compilazione della domanda di inserimento in G. a E.

FINALMENTE ARRIVA LA PROROGA PER I CONTRATTI A T.D. DEL PERSONALE ATA

Come abbiamo sempre sostenuto e come tanti tribunali hanno confermato, le supplenze su posto vacante in organico di diritto devono essere fino al 31 agosto come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999.

Così ieri il MIUR ha finalmente emanato la nota 15307/2016 che autorizza questa proroga fino al 31 agosto, dopo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi.

Invece, per le supplenze sui posti non vacanti ma disponibili, i contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze (DM 430/2000 “Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”), e dall’art. 6, comma 4, dello stesso Regolamento (Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio”) o come previsto dalla Nota Miur n. 8556/2009 per le attività di recupero dei debiti scolastici nei mesi estivi “e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.

ASSEMBLEA RICORSI SCATTI ANZIANITÀ E CONVERSIONE CONTRATTI T.D. A T.I.

Il prossimo mercoledì 1° giugno dalle ore 18:00 presso la sede COBAS di piazza Unità d’Italia n. 11 si terrà una assemblea per discutere:

1) Ricorso alla corte di appello del tribunale del lavoro sugli scatti di anzianità e conversione del contratto a tempo indeterminato.
2) Varie ed eventuali.
All’assemblea sarà presente l’avvocata che segue i ricorsi.

SUPPLENZE DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI FIN DAL PRIMO GIORNO

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, L’INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA

I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSENTI POSSONO E DEVONO ESSERE SOSTITUITI CON SUPPLENTI A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA

Come già risulta dall’art. 1, comma 333 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), in relazione alle supplenze brevi del personale docente, i dirigenti scolastici devono prioritariamente realizzare “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. Infatti il comma 333 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 prevede esplicitamente che: Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”.

Molti dirigenti scolastici, invece, attraverso la pedissequa ed errata applicazione della disposizione stanno provocando forte disagio nelle scuole e, in particolare, gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola, nonché seri problemi di sicurezza e di garanzia dell’igiene.

In conseguenza di ciò, è dovuto intervenire lo stesso MIUR che con la recentissima Nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ha ribadito quanto sopra: “Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.

Anche per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la nota ministeriale precisa che il divieto di sostituirli nei primi 7 giorni di assenza (art. 1, comma 332, l. n. 190/2014) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, “con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative”, raggiunga la certezza che l’assenza potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza, o l’assistenza ai disabili compromettendo il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Il MIUR prende così atto della situazione e dell’impossibilità (nella stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di supplenti i docenti assenti nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza.

La consapevolezza che l’attività delle scuole sarebbe stata paralizzata dagli assurdi divieti previsti dalla legge di stabilità e l’esigenza di rispettare garanzie irrinunciabili e norme di rango costituzionale (diritto allo studio, disabilità e sicurezza) nonché il rispetto del CCNL Scuola sono alla base delle indicazioni richiamate dalla Nota MIUR del 30 settembre.

Quindi, i dirigenti scolastici allo scopo di garantire il diritto allo studio e l’incolumità e la sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.

Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del personale della scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni sindacali, ma anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici.

Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso indispensabili per le attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del diritto allo studio che la stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la situazione per gli Assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i supplenti anche in caso di assenze fino al termine dell’anno scolastico. È risibile, infatti, la deroga relativa alle istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto preveda meno di tre posti, dato che, dopo i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi.

Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità 2016 sia eliminato l’assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti tecnici e amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata dei supplenti docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.

GIÙ LE MANI DAI POSTI ATA

IMMISSIONI IN RUOLO DEI PRECARI ATA SU TUTTI I POSTI DISPONIBILI E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SUI RIMANENTI

Lo scorso giovedì 6 agosto il MIUR ha comunicato che la circolare, di prossima pubblicazione, relativa alle istruzioni operative sul conferimento delle supplenze per l’a.s. 2015/2016, disporrà il divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA allo scopo di ricollocare il personale soprannumerario delle province. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica nel blocco sarebbero compresi tutti i profili ATA (assistenti amministrativi, DSGA, assistenti tecnici ed anche i collaboratori scolastici). E, in attesa della attuazione della mobilità del suddetto personale nei posti e nei profili ATA, le supplenze saranno conferite dai dirigenti scolastici fino all’avente titolo attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto.

Tutto ciò in contrasto anche con la legislazione vigente, nazionale ed europea. Infatti, l’art. 15 della legge n. 128/2013 prevede “un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale”. La stessa legge di stabilità n. 190/2014 ha disposto un apposito fondo nazionale “finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni”.

Dopo i 47mila posti cancellati in tre anni e i 2.020 eliminati quest’anno dalla Legge di Stabilità, sembrava che il Miur avesse ottenuto dal Tesoro la copertura dei 6.243 posti che dal 1° settembre 2015 si libereranno a seguito dei pensionamenti. Su 28mila posti ATA liberi le circa 6.200 assunzioni annunciate rappresentavano il minimo sindacale sulle immissioni in ruolo di questo anno.

Il blocco delle assunzioni del personale ATA rappresenta un vero e proprio accanimento nei confronti di un personale che svolge da anni funzioni che richiedono una professionalità conquistata sul campo ed un ulteriore attacco alla Scuola Pubblica.

Ci hanno già provato con il passaggio coatto del personale docente idoneo ad altri compiti nei posti di assistente amministrativo, ora ci provano con tutto il personale ATA, collaboratori scolastici compresi.

NON PERMETTIAMO CHE QUESTO DISEGNO SCIAGURATO VADA IN PORTO!

Come COBAS promuoveremo iniziative di mobilitazione e, se necessario, ci attiveremo anche sul piano legale.

“CLASSI POLLAIO”: una nuova sentenza del TAR Sicilia

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 1831/2015, depositata lo scorso 22 luglio, ha imposto all’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani di sdoppiare una “classe pollaio” con 29 alunni di cui 2 disabili, riconoscendo quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I genitori e gli studenti di un Istituto Superiore di Castelvetrano – rappresentati dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia – hanno impugnato il decreto con cui il Provveditorato di Trapani costituiva una sola classe prima con 29 alunni dei quali 2 disabili.

La sentenza accoglie la tesi, da noi sostenuta e già condivisa dal TAR, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità, come previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni …”.

Un limite che deve permanere anche nelle classi successive, infatti – continua la sentenza – “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che, in presenza di alunni disabili, il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi”.

Siamo di fronte ad un’altra sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo in cui vengono formate le classi in presenza di alunni disabili e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica negli ultimi anni.

Un nuovo successo contro le “classi pollaio”, che si aggiunge alla sentenza del TAR Palermo n. 2250/2014, per l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia che continueranno a sostenere i diritti degli alunni e delle famiglie, perché siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

I COBAS SCUOLA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO” – UN’IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR SICILIA

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I Cobas Scuola di Palermo hanno sostenuto i genitori e gli studenti, rappresentati dall’avv. Chiara Garacci, che hanno impugnato il decreto con cui il dirigente di un liceo palermitano decideva l’accorpamento di due classi quarte, con la conseguente costituzione di una sola classe con 24 alunni dei quali 4 disabili gravi.

L’accorpamento pretendeva di giustificarsi con quanto contenuto nell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, “le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16”.

La sentenza accoglie invece la tesi, da noi sostenuta, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità.

Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il d.P.R. n. 81/2009, contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò “impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

La sentenza sostiene la necessità che “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D’altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell’art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell’art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili”.

Proprio quanto abbiamo sempre sostenuto: una diversa lettura della norma porterebbe alla paradossale conclusione che le classi maggiormente bisognose di tutela da parte dell’ordinamento, perché accolgono alunni con grave disabilità, subirebbero un trattamento deteriore perché dopo essere state costituite con 20 alunni (o meno) sarebbero destinate a sicura scomparsa in quanto non permetterebbero il rispetto del limite dei 22 alunni indicato dall’art. 17 del d.P.R. n. 81/2009.

La sentenza affronta poi la questione se l’esito positivo dello scrutinio finale per gli alunni disabili dimostrerebbe da sé l’assenza di un danno, chiarendo che “al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.

Continueremo a sostenere i diritti degli alunni e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

Servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili

Osservazioni e proposta congiunta COBAS Scuola, CUB-ALBA, USB  Scuola

In data 25 Luglio 2012 le OO. SS COBAS Comitati di Base della Scuola, CUB-A.L.BA. e USB Scuola Palermo, in riunione congiunta, a seguito dei precedenti incontri intercorsi con l Amministrazione comunale sulla questione in oggetto, concordano quanto segue:

1. Il fondo stanziato per assicurare il servizio di cui sopra risulta assolutamente insufficiente al soddisfacimento dei bisogni di 538 alunni diversamente abili destinatari del servizio per il prossimo anno scolastico. Le scriventi OO.SS rilevano che, peraltro, tale fondo è pari a quello previsto dalla precedente Giunta e si è già rivelato del tutto insufficiente.

2. La proposta di un Contratto di prestazione d opera occasionale intellettuale , sottoposta dalla Amministrazione all’attenzione delle OO.SS., e che ha visto il parere favorevole di alcune sigle, ci trova assolutamente contrari in quanto questa tipologia di contratto esclude ogni garanzia e tutela nei confronti dei lavoratori e, a fronte delle risorse stanziate, porterebbe a un compenso economico irrisorio rispetto alle professionalità richieste. Diritti dei lavoratori, diritti degli studenti diversamente abili e qualità del servizio devono andare di pari passo! Pertanto, da un lato, riteniamo che l unica forma contrattuale da applicare agli operatori che devono svolgere il servizio non possa che essere il contratto a tempo determinato e, dall’altro, auspichiamo la partecipazione di rappresentanti delle famiglie interessate.

Considerata l’urgenza della questione in esame e il diritto inalienabile degli alunni diversamente abili ad usufruire di un assistenza specialistica, che ricordiamo essere obbligatoria, che già dal prossimo anno scolastico venga avviato il servizio con la stipula di contratti normati dal vigente CCNL Scuola. Alla luce degli inadeguati fondi stanziati, l erogazione del servizio non potrà che risultare limitata rispetto alla durata dell anno scolastico. Quindi risulta indispensabile, come già da noi espressamente richiesto in sede di contrattazione, che sin dal prossimo bilancio la Giunta comunale porti al Consiglio somme adeguate, assumendo come utenza di riferimento un numero non inferiore a 600 lavoratori, in considerazione del numero attuale di alunni aventi diritto.

Per i Cobas Scuola Palermo Venere Anzaldi

Per CUB-A.L.BA. Maria Guddo, Marcello Terzo, Viviana Stiscia

Per USB P.I. – Scuola Palermo Loredana Puccio , Furnari Dario

ATA E ITP EX ENTI LOCALI: NUOVA RICHIESTA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Con due sentenze delle Corti europee – la sentenza Agrati della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia dell’Unione europea – l’Europa  ha condannato lo Stato italiano per aver violato la normativa comunitaria in materia di trasferimento del personale ATA e ITP ex Enti Locali e per non aver applicato i principi del giusto processo.

La vicenda del personale ATA e ITP già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola, rappresenta il perfetto e clamoroso esempio delle illegalità che ormai da decenni bloccano il sistema di tutele dei diritti sociali ed economici nell’ordinamento interno del nostro Paese.

La questione ATA e ITP ex Enti Locali rappresenta, di fatto, la negazione dello stato di diritto in Italia, una disuguaglianza tra gli stessi lavoratori ATA e ITP ex Enti Locali, con disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa.

Alla luce delle citate sentenze invitiamo i lavoratoti ATA e ITP ex Enti locali a produrre domanda di ricostruzione di carriera.

La richiesta di ricostruzione di carriera serve  a tutto il personale ATA e ITP proveniente dagli Enti Locali per interrompere i termini di prescrizione e per poter chiamare nuovamente o per la prima volta in giudizio il Ministero Istruzione Università Ricerca sulla base delle due sentenze  europee.  La richiesta serve anche a chi ha tuttora la causa pendente, in modo da far capire al Ministero Istruzione Università e ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gli ATA/ITP Ex Enti Locali non hanno dimenticato, non si arrendono mai e rivendicano con tenacia il loro diritto al riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’Ente Locale.

Conviene spedirla anche al personale ATA e ITP ex Enti Locali andato in pensione, ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

La domanda va  presentata al Dirigente Scolastico della propria scuola e inviata per posta raccomandata A.R. all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente,  al Ministero Istruzione Università Ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La richiesta di ricostruzione di carriera non va fatta dai pochi agli ATA e ITP che sono stati favoriti dalla “temporizzazione” e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza favorevole passata in giudicato.

I pensionati invieranno la domanda anche all’INPDAP – Cassa Trattamenti Pensioni Statali  – territorialmente competente.

La sede Cobas Scuola di Palermo svolge attività di consulenza per i lavoratori interessati ad avviare queste pratiche.

Scarica i modelli di ricostruzione di carriera: per i lavoratori in attività o per i pensionati.