PERSONALE ATA: SEMPRE MENO, SEMPRE PIÙ PRECARI

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over e rappresentano solo il 45% dei posti disponibili

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. amministrativi e tecnici già assunti a part-time.

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non sono ancora concluse.

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che da tempo assumono l’incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi.

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità?

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo, ma il numero di assunzioni previste (mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero farne a meno… Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l’anno scolastico.

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall’emergenza Covid, che il governo pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente inaccettabili!

L’insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.

È ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili.

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti!

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza l’emergenza Covid!

PERSONALE ATA E COVID: DIRITTO A FERIE, RECUPERI E COMPENSI

Purtroppo abbiamo ricevuto preoccupanti comunicazioni da nostri/e iscritti/e che evidenziano comportamenti non legittimi di dirigenti scolastici e DSGA per quanto riguarda la richiesta di ferie e/o riposi compensativi del personale ATA. Oggi abbiamo inviato questa lettera a tutte le scuole siciliane, laddove questi chiarimenti non risultino sufficienti, invitiamo il personale a rivolgersi alla sede COBAS Scuola più vicina per far valere i propri diritti.

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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 126/ATA del 20 luglio 2020

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA

Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.

Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.

A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:

1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.

Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.

Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.

Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:

– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;

– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];

– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.

ATA: ferie, recuperi e “lavoro agile”

In base a notizie pervenute, in molte Istituzioni Scolastiche il Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.

Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota M.I. prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del M.I. dell’8 marzo 2020.

“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. […] Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”

  • Per cui, la Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata dal contesto normativo vigente, chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54, comma 5, del CCNL 2006/9 possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
  • Negli altri casi, il personale ATA, che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
  • L’ art. 87, comma 3 della l. n. 27/2020 (di conversione del d.l. n. 18/2020) prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, lettera b),e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti […] imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Quindi, non è previsto alcun atto impositivo d’ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi.
  • Inoltre, l’art. 13, comma 8, del CCNL 2006/9 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”. Il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.
  • Per cui è assolutamente illegittimo imporre, in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
  • Gli stessi principi vanno seguiti per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/18 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”: come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.
  • Infine, l’art. 54 del CCNL 2006/9 prevede che: “In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite (comma 3), “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica” (comma 4), “Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite (comma 5).

Si ricorda anche che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI
Lo scorso 13 maggio, il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Mariachiara Garacci contro il Comune di Castelvetrano che non ha garantito a una alunna di una scuola della città le diciotto ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, che le spettavano, anche con le modalità di insegnamento “a distanza”.
L’Ordinanza del Tribunale ribadisce alcuni principi fondamentali che qui è opportuno riportare testualmente, affinché diventino patrimonio condiviso per tutelare sempre di più i diritti dei/lle disabili, delle loro famiglie e anche di lavoratori e lavoratrici, che proprio in questo periodo di sospensione delle attività didattiche “in presenza” sono stati tra i soggetti più penalizzati.
Tra i passaggi più significativi:
– la Corte di Cassazione in numerose e recenti sentenze “ha statuito che, una volta approvato il “piano educativo individualizzato”… tale piano obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il sostegno all’alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili”;
“Nessuna rilevanza può attribuirsi al verbale del gruppo GLO… poiché in alcun modo assimilabile ad un provvedimento amministrativo e inidoneo a costituire modifica del PEI già adottato…”;
– le competenze degli Enti Locali in tema di integrazione scolastica oltre a essere previste dalla legislazione nazionale (artt. 42 e 45 d.P.R. n. 616/1977, art. 315 d.lgs. n. 297/1994) sono confermate dalla normativa regionale siciliana (art. 10 L.R. n. 68/1981, art. 22 L.R. n. 15/2004 e art. 6 della L.R. n. 24/2016 );
“l’assistenza in questione si pone come assistenza specialistica ad personam da fornirsi al singolo studente con disabilità, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione presenti nell’alunno – sì che essenziale si rivela l’attività del detto assistente personale, quale operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico, in quanto finalizzata ad assicurare allo studente un regolare apprendimento”.
Il Tribunale ha anche condannato il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese processuali.
Un nuovo successo a tutela dei soggetti più fragili che si aggiunge alle numerose altre battaglie che l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia sostengono insieme alle famiglie per ristabilire i diritti violati dai comportamenti discriminatori di troppe Amministrazioni.

RIENTRO A SCUOLA E PERSONALE ATA

PERSONALE ATA: MATURITÀ E RIENTRO A SETTEMBRE

Ancora una volta il Personale ATA è considerato all’interno della Scuola un sovrappiù, una Categoria di serie B.

Basta leggere il Protocollo firmato col ministero da CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA per l’esame di “maturità” in presenza. Mentre sono rinviati a un ulteriore “documento dedicato” gli approfondimenti relativi all’apertura a settembre di tutte le Scuole, questo Protocollo obbliga i collaboratori scolastici a fare una pulizia a fondo in 15 giorni, usando il solito detergente neutro per la pulizia normale, cioè senza tener conto che da 3 mesi c’è una pandemia che ha fatto più di 30.000 morti e che igienizzare non è sanificare!

I Comuni stanno sanificando tutte le chiese, ma non pensano assolutamente a sanificare le Scuole di cui sono proprietari, né lo pensano le Città metropolitane proprietarie degli Istituti superiori.

I collaboratori scolastici avranno l’incarico e la responsabilità della igienizzazione giornaliera. Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame prevede “una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare”. Poi precisa che “nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.” nonché “delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova“ e che “Le pulizie vanno ripetute al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)”.

L’aggravio di lavoro dovrà essere quantificato nella trattativa tra D.S. e R.S.U. con la presenza dell’R.L.S.

Aggravio anche per gli Assistenti Amministrativi, che devono connettersi con il sistema informatico per le pagelle e gli adempimenti conseguenti, da casa loro a loro spese, e per gli Assistenti Tecnici che – pochi in ogni istituto – devono seguire da scuola o da casa propria il funzionamento di tutto il lavoro agile per l’amministrazione della scuola e sul piano tecnico della DaD.

E visto che “Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale”, chiediamo che IL LAVORO del PERSONALE ATA SIA RICONOSCIUTO: chiediamo un concreto riconoscimento del lavoro in più, un BONUS che sia un compenso adeguato, quindi dignitoso.

A settembre, con la ripresa della didattica in presenza, dovranno essere puliti quotidianamente tutti gli ambienti: per raggiungere questo obiettivo è indispensabile la stabilizzazione dei precari e l’adeguamento dell’organico.

PRECARIATO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

LA SCUOLA NON SI FERMA, MA SUI PRECARI IL MINISTERO PROCEDE BENDATO

Come accaduto in altri settori, anche nella scuola l’emergenza da Covid-19 ha prodotto gli effetti più pesanti sui lavoratori/trici con minori tutele contrattuali. Come COBAS denunciamo e chiediamo :

  1. Nessuna garanzia di stipendio per molte/i docenti e ATA

Ogni giorno ci giungono segnalazioni da personale precario con contratto formalmente attivo, ma stipendio non pagato o di supplenti temporanei a cui, nonostante quanto stabilito dal decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, non è stato rinnovato il contratto. Tale decreto, all’art. 121, prevedeva la conferma e la proroga durante il periodo di sospensione/chiusura delle scuole per tutti i supplenti temporanei, ma alcune note esplicative ambigue e fuorvianti, unitamente alle manovre di alcuni dirigenti, ne hanno ostacolato l’applicazione, offrendo per l’ennesima volta l’immagine di un potere arrogante che, mentre sbandiera misure di sostegno per le fasce più deboli, nella pratica nega diritti al solo scopo del risparmio, producendo un’evidente dissonanza con la narrazione fintamente ingenua della ministra Azzolina rispetto allo stato di salute della scuola, e viene messo in secondo piano se non addirittura omesso nelle esternazioni continue della ministra. Sta andando tutto bene – dice sotto dettatura Azzolina – la didattica a distanza funziona benissimo, la scuola non si ferma. In effetti, pur tra mille difficoltà, la scuola non si è fermata. Ma questo è stato possibile grazie all’impegno di tutti, anche di quei 170 mila docenti precari (circa il 20% dell’intero organico) che, come sempre, hanno continuato a svolgere le proprie mansioni (ordinarie e straordinarie) al pari dei colleghi di ruolo. In cambio, alcuni/e di loro hanno ottenuto la mancata corresponsione dello stipendio o il mancato rinnovo del contratto; tutti, invece, in vista del prossimo anno scolastico, hanno ricevuto le disposizioni del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, relative alle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato e determinato: l’incredibile decisione di bandire comunque i concorsi previsti, pur non potendoli effettuare fino al termine dei divieti di assembramento, e quella di rinviare di un anno l’aggiornamento, il rinnovo e la provincializzazione delle graduatorie di istituto.

  1. Indizione di concorsi che non potranno effettuarsi in modo da consentire l’assunzione entro settembre

Per quanto riguarda il primo punto, già in passato abbiamo denunciato le storture e le ingiustizie sottese ai quattro bandi previsti (un concorso ordinario per infanzia e primaria; uno ordinario, uno straordinario e una procedura abilitante per la scuola secondaria), dovute soprattutto al loro carattere parziale e transitorio, nonché alla perenne indisponibilità da parte del Ministero ad affrontare il problema del reclutamento in modo strutturale (vedi qui). Il concorso straordinario previsto per la scuola secondaria, ad esempio, che avrebbe la pretesa di risolvere il problema del precariato, delinea un percorso fortemente selettivo (selezione data dal numero dei posti messi a bando e dal tipo di prova sottoposta ai candidati) al quale nemmeno tutti coloro che hanno svolto tre anni di servizio potranno partecipare. Come sottolineato anche nel parere recentemente espresso dal CSPI, infatti, non verrà riconosciuto il requisito del servizio agli insegnanti precari che, sopperendo alle ataviche carenze strutturali del sistema di formazione, negli ultimi anni hanno lavorato sui posti di sostegno senza la relativa specializzazione. Più in generale, l’intenzione di procedere comunque al bando di tali concorsi, considerando la sempre più concreta impossibilità di svolgerli entro l’inizio del nuovo anno scolastico, offre l’immagine di un Ministero che vuole nascondere le difficoltà che a settembre si verificheranno in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato. Questo perché, in linea con i ministeri precedenti, si continua a far finta di non vedere quali sono i reali problemi di un sistema di reclutamento che non può affidarsi unicamente al meccanismo dei concorsi per titoli ed esami per coprire tutti i posti disponibili all’inizio di ogni anno scolastico.

  1. Mancato rinnovo delle graduatorie per l’attribuzione delle supplenze

Con la seconda disposizione, invece, si blocca l’attuazione dell’unico provvedimento che avrebbe potuto alleviare le difficoltà che già da qualche anno ormai si ripetono nell’assegnazione degli incarichi e delle supplenze e cioè quello che, oltre all’aggiornamento e al rinnovo delle graduatorie d’istituto, prevedeva anche la trasformazione delle stesse in graduatorie provinciali, rendendo tali assegnazioni molto più semplici, veloci e soprattutto trasparenti. Nessuna di queste operazioni verrà fatta e, considerando la situazione in cui ci troveremo ancora a settembre, questo provocherà un ulteriore aggravio per il lavoro delle segreterie – già fortemente provate da quando, con il progressivo svuotamento delle Graduatorie ad Esaurimento, soprattutto nella scuola secondaria, in numerose province, la maggior parte degli incarichi viene conferita attraverso la II e la III fascia della Graduatorie di Istituto – e quindi ulteriori ritardi nell’individuazione dei supplenti. Inoltre, non solo i docenti già iscritti non potranno aggiornare i propri punteggi o operare modifiche sulle scuole scelte o sulle province, ma soprattutto non saranno consentiti nuovi ingressi, per cui si assisterà a un ulteriore aumento dei contratti stipulati attraverso l’inaccettabile e incontrollabile meccanismo delle MAD (Messe a disposizione), candidature personali degli aspiranti docenti, a cui segue una scelta arbitraria da parte delle scuole.

Sulla base di queste premesse, sollecitiamo un significativo ripensamento e una serie di interventi nelle seguenti direzioni:

  1. Immediato ampliamento degli organici docenti e ATA

Innanzitutto è necessario procedere ad un ampliamento degli organici (docenti ed ATA), misura indispensabilie per mettere in atto le misure annunciate dal Ministero a partire da settembre relativamente alla diminuzione delle classi pollaio, nonché per ottenere un vero miglioramento della didattica. Il primo passo in questo senso dovrebbe avvenire, come ripetiamo da anni, attraverso la trasformazione dell’organico di fatto (o in deroga sul sostegno) in organico di diritto.

  1. Doppio canale di assunzione

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, al posto del previsto concorso straordinario per la secondaria, è necessario procedere al bando di un concorso per soli titoli, a cui dovranno poter accedere, senza meccanismi selettivi, tutti i docenti che hanno maturato 3 anni di servizio nella scuola pubblica statale, su posto comune e di sostegno. Solo così sarà possibile assumere a tempo indeterminato, fin dal 1° settembre, tutti i docenti necessari a coprire i numerosissimi posti che rimarranno vacanti dopo aver scorso le Graduatorie di Merito e le Graduatorie a Esaurimento. Quando le condizioni lo permetteranno, inoltre, dovrà essere bandito anche il concorso ordinario, nelle province e nelle regioni dove Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di merito sono già esaurite, in modo da ristabilire finalmente, e a livello strutturale, un sistema formato sul meccanismo del doppio canale, l’unico che, come sosteniamo da tempo, può garantire il rispetto dei diritti di tutti: degli studenti, ad avere il numero più alto possibile di docenti stabili e in cattedra fin dall’inizio dell‘anno scolastico; dei docenti precari che da anni sorreggono le sorti della scuola attraverso gli incarichi e le supplenze e continueranno a farlo. Perché di una piccola quota di precariato ci sarà sempre bisogno ed è inaccettabile continuare a sfruttare il lavoro di decine di migliaia di docenti senza riconoscerne il diritto ad essere assunti dopo tre anni di servizio, come anche la Corte di giustizia della UE ha più volte ribadito, e che al Ministero non vogliono. Poi, l’altro canale di assunzione continuerà ad essere il concorso a cui accederà chi vuole provare ad insegnare subito dopo la laurea o comunque senza sottoporsi al logorante meccanismo del precariato.

  1. Rinnovo delle graduatorie e utilizzo delle graduatorie provinciali

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, invece, ribadiamo la necessità di procedere fin da quest’anno all’aggiornamento, al rinnovo e alla provincializzazione della graduatorie di istituto. Pur comprendendo le difficoltà legate all’espletamento di tali operazioni in questo momento, le stesse non ci sembrano né diverse né maggiori rispetto a quelle affrontate dai docenti, e in particolare dai precari, per mantenere i contatti con gli studenti e la loro fondamentale funzione educativa attraverso i dispositivi informatici (che peraltro non sono stati forniti loro e per i quali i precari non possono neanche usufruire dei 500 € della carta docente). In assenza di tali operazioni, non solo il prossimo anno scolastico inizierà all’insegna dei soliti problemi legati alla mancanza di insegnanti, ma si assisterà a una crescita esponenziale del numero di supplenze e incarichi conferiti attraverso l’inaccettabile meccanismo delle MAD (messa a disposizione) che, oltre a essere privo di trasparenza e ad aprire a incontrollabili meccanismi clientelari, in un contesto in cui la mobilità potrebbe ancora essere limitata, appare sempre più assurdo e irresponsabile.

  1. Proroga di tutti i contratti – docenti e ATA – in essere all’inizio dell’emergenza

In ultimo, ma non per importanza, in linea con il principio che mira a salvaguardare i livelli occupazionali, sollecitiamo l’immediata proroga di tutti i contratti di supplenza in essere all’inizio dell’emergenza, in moltissimi casi inspiegabilmente interrotti e spesso soggetti a inaccettabili ritardi nei pagamenti, non solo fino alla fine delle lezioni o al termine della attività didattiche, ma fino al 31 agosto, in modo da evitare le inutili lungaggini burocratiche nell‘attivazione della Naspi e che ora sarebbero davvero insostenibili. In termini di spesa, del resto, tale operazione avrebbe un’incidenza molto contenuta, riducendosi nella pratica alla differenza tra lo stipendio e l’indennità di disoccupazione.

Auspichiamo che le nostre denunce e le nostre proposte possano aiutare il ministero a liberarsi presto dalle bende

PROPOSTE PER IL REDDITO ASSISTENTI DISABILITÀ

SCUOLE CHIUSE. QUALE REDDITO PER GLI ASSISTENTI AI DISABILI?

Dall’inizio di questa crisi sosteniamo che le conseguenze dell’attuale pandemia non devono colpire quei lavoratori che dispongono di minori tutele e il cui reddito è, purtroppo, indissolubilmente legato all’erogazione delle prestazioni. Fra questi ultimi va collocato il personale attualmente impiegato, con qualunque tipo di rapporto lavorativo, autonomo, atipico o dipendente, nelle attività di assistenza alla disabilità nelle istituzioni scolastiche e nelle attività di didattica integrativa domiciliare.

Il Coordinamento regionale siciliano ASACOM Cobas ha, perciò, proposto un insieme di emendamenti al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l’obiettivo di evitare il licenziamento o la sospensione del lavoro anche per questi lavoratori, che nell’attuale formulazione del predetto articolo non vengono menzionati.

Il presupposto è quello che anche per questa categoria di lavoratori vanno riconosciute le ore lavorative non espletate o non espletabili per causa di forza maggiore, dipendente dalla sospensione delle attività didattiche “in presenza”, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 6/2020.

In particolare, tenendo conto della specificità di queste figure, va, infatti, ricordato che non sempre è possibile inserirsi all’interno della cosiddetta Didattica a Distanza, né il lavoro di mattina a scuola può essere sostituito dalla “attività domiciliare”, sia perché non prevista, sia perché accentuerebbe il rischio di contagio.

Oltre agli emendamenti, si propone di inserire una nuova norma che riguardi specificamente l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tale norma dovrebbe prevedere, fra l’altro, che durante la sospensione dell’attività didattica “in presenza” le pubbliche amministrazioni siano autorizzate al pagamento del personale e delle cooperative che gestiscono tutti i servizi, inclusa l’assistenza igienico-personale, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.

Il Coordinamento regionale siciliano ASACOM Cobas, pur nella complessa situazione attuale, manterrà forte e coerente la mobilitazione per raggiungere questi obiettivi e impedire che a un’intera categoria di lavoratori vengano negati salario e diritti.

SCUOLE CHIUSE. RESTI A CASA ANCHE IL PERSONALE ATA

Visto che ci arrivano molte segnalazioni da scuole che non hanno ancora deciso la chiusura per limitare il diffondersi del coronavirus, abbiamo inviato questa comunicazione per sollecitare gli organi competenti alla verifica dell’opportunità di queste scelte.

  • * * *

All’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Sicilia

Al Direttore dell’USR della Sicilia

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia

Ai Prefetti delle provincie della Sicilia

Agli uffici di Prevenzione e Protezione delle AASSLL della Sicilia

e p.c. ai/alle DS degli Istituti Scolastici della Sicilia

LORO SEDI

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 e organizzazione del servizio del personale ATA nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia

La scrivente O.S. Cobas Comitati di Base della Scuola, Coordinamento Regionale Siciliano, venuta a conoscenza del fatto che in alcune scuole si è disposta l’organizzazione del servizio ridotto che prevede la presenza a scuola del personale ATA:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le misure adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista le Note MIUR del 6, 8 e 10 marzo;

Visto l’articolo 87 del decreto Cura Italia Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

chiede ai responsabili delle Istituzioni in intestazione

se le attuali disposizioni degli Istituti Scolastici che hanno previsto la riduzione del servizio con presenza a scuola del personale ATA siano conformi ai provvedimenti normativi emananti in questa fase di emergenza finalizzati al contenimento del coronavirus;

se le attività programmate, predisposte dalla dirigenza scolastica siano indifferibili, se sia effettivamente indispensabile, necessaria, anche in ragione della gestione dell’emergenza, garantire la presenza dei dipendenti come individuati nelle Istituzioni scolastiche;

se si poteva garantire lo svolgimento della detta prestazione tramite il lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 come richiamato dal decreto Cura Italia Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;

di verificare in che modalità vengono garantite le più idonee misure di sicurezza finalizzate a salvaguardare l’integrità psicofisica dei dipendenti.

COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Aggiornamenti

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19. UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. Note MIUR nn. 278, 279 e 323

La scrivente O.S., alla luce del recente d.P.C.M. del 9/3/2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del precedente d.P.C.M. dell’8/3/2020, e delle conseguenti Note MIUR nn. 278, 279 e 323/2020, ritiene opportuno integrare le proprie precedenti comunicazioni (prot. 85, 86 e 90/2020) con le seguenti osservazioni riepilogative, al fine di evitare contenziosi e ridurre l’indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza che l’emergenza COVID-19 rischia di produrre.

Innanzitutto, condividendo “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia” (Nota MIUR n. 323/2020), continuiamo a ribadire che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può che avvenire in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche” (Chiarimenti dell’USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020) e assicurando le necessarie misure precauzionali (ad es. “accurata pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti” e “un adeguato distanziamento”, punti 5 e 8 Dir. D.F.P. n. 1/2020), per cui:

– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, già programmate, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020), mentre non ne possono essere convocate nuove “fino al 3 aprile 2020” (Nota MIUR n. 279/2020);

– per il personale ATA deve essere prevista “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020) e, “in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento” (Nota MIUR n. 323/2020);

– tutto il personale docente e ATA, qualora la propria prestazione lavorativa risulti temporaneamente impossibile, non può essere considerato “responsabile del ritardo nell’adempimento” (art. 1256, comma 2, Cod. Civ.).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che le Note MIUR n. 278 e 323/2020 prevedono il coinvolgimento della RSU e del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali. È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:

– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento (Nota MIUR n. 279/2020);

– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;

– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA e ai docenti “inidonei” che ne facessero richiesta, limitando “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” (Nota MIUR n. 279/2020). In quest’ultimo caso, il personale coinvolto nella turnazione non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di recuperi compensativi o ferie, ad esclusione di quelle eventualmente non godute nel precedente a.s. 2018/2019 (Nota MIUR n. 323/2020).