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RECUPERO ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Le retribuzioni del personale della Scuola sono ben al di sotto della media europea e dei paesi dell’Ocse e in termini di potere di acquisto i nostri stipendi hanno perso inesorabilmente – fin dalla scellerata sottoscrizione tra il Governo Amato I e le OO.SS. della soppressione della “Scala mobile” il 31.7.1992 – la loro capacità di garantire “un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) paragonabile a quella degli inizi degli anni ’90 [vedi qui quale è stata la riduzione del potere d’acquisto dei nostri stipendi in questo periodo].
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Come purtroppo avevamo anticipato nei nostri precedenti comunicati, e anche nella piattaforma dello sciopero del 2 dicembre, gli aumenti previsti dal nuovo CCNL sottoscritto da CGIL-CISL-UIL, SNALS, GILDA e ANIEF e conseguentemente anche gli arretrati per i 4 anni di ritardo dalla scadenza del CCNL 2018, non sembrano proprio quelli sbandierati da ministero e firmatari.
Tantissimi colleghi ci stanno contattando perché nella visualizzazione degli arretrati su NoiPA si ritrovano con centinaia di euro in meno rispetto alle tabelle diffuse dai sindacati firmatari di contratto.
Occorrerebbe chiedere ai firmatari di contratto perché hanno deciso di sottoscrivere un contratto-miseria, con un aumento medio netto di 50 euro al mese e arretrati ridicoli, che spesso per gli ultimi quattro anni si aggirano mediamente sui 1.100 euro netti: circa 60 euro per tutto il 2019, 150 per il 2020, 450 per il 2021 e 500 per il 2022.
In più (fonte NoiPA):
– i supplenti temporanei dovranno attendere non si capisce fino a quando;
– chi ha aderito al fondo Espero, cosa sconsigliata dai COBAS, vedrà decurtati arretrati e aumenti della percentuale da versare al fondo;
– per i periodi di sospensione gli arretrati non sono riconosciuti.
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UN CONTRATTO CHE NON TUTELA NÉ I LAVORATORI, NÉ LA SCUOLA
Davvero nessuno sentiva l’esigenza di un contratto sulla didattica digitale che, anziché fare chiarezza e garantire i lavoratori della scuola, di fatto aumenta il caos nelle scuole. La preoccupazione principale dei sindacati firmatari pare quella di garantirsi un ruolo di interlocutori nei confronti del governo: come poi riempire quel ruolo e, soprattutto, come riempirlo in difesa dei lavoratori, pare una questione secondaria. Da qui l’incredibile atteggiamento della CGIL che prima non firma il contratto, ma poi lo fa entrare in vigore senza ottenere nulla di più: solo una Nota “condivisa” che per certi aspetti è addirittura peggiorativa rispetto al contratto. Ma con una procedura insolita, prevista dalla dichiarazione congiunta, la Nota diventa l’interpretazione vincolante del CCNI sulla DDI per l’Amministrazione e per le OO.SS. firmatarie. In ogni caso, l’effetto congiunto del CCNI e della Nota Ministeriale n° 2002 del 9.11. 2020, con un finto gioco delle parti, sta creando un vero guazzabuglio nelle scuole, di cui sono pienamente e politicamente responsabili sia il Ministero che Cgil, Cisl e Anief.
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Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.
PERSONALE ATA
(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)
Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),“All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.
I compiti degli ATA sono costituiti da:
1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.
In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:
– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
“L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).
2) eventuali Attività aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.
3) eventuali Incarichi specifici
Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.
***
PERSONALE DOCENTE
(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).
“I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!
Gli obblighi di lavoro sono articolati in:
a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):
a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.
a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:
– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);
– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento
L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:
b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;
b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.
Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).
Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.
c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)
Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).
Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.
Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.
Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.
d) eventuali Funzioni strumentali
e) Supplenze temporanee
Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!
Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!
Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.
Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.
È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.
Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!
Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).
Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).
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A chiarimento dei quesiti che ci giungono da docenti che non riescono a fruire dei giorni di permesso “per motivi personali o familiari” previsti dall’art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL Scuola 2006/2009, precisiamo quanto segue:
Pertanto, in presenza di documentati (anche mediante autocertificazione) motivi personali o familiari il dirigente scolastico non può mettere in discussione il diritto dei docenti di utilizzare, oltre ai tre giorni previsti dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009, anche i sei giorni previsti dall’art. 13 dello stesso contratto, sostenendo che sia necessario dimostrare l’assenza di oneri per l’amministrazione, oppure che sia necessario procurarsi dei sostituti o, addirittura, accampando un’illegittima discrezionalità sulla fruizione di questi ulteriori 6 giorni.
Recente conferma a quanto abbiamo sempre sostenuto deriva dal fatto che il MIUR ha adeguato il SIDI rendendo possibile l’inserimento del codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche per questi ulteriori 6 giorni di ferie utilizzati per motivi personali o familiari.
È consigliabile che il docente produca una semplice “comunicazione” di fruizione del permesso (non una “domanda”), eventualmente anche modificando i modelli in uso nelle scuole.
Qualunque diniego – illegittimo come su chiarito – deve comunque essere comunicato per iscritto al personale docente e debitamente motivato, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 come novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.
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NO AL CONTRATTO MISERABILE
venerdì 23 febbraio 2018
SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA
manifestazione nazionale a Roma – MIUR ore 9.30
Leggendo i comunicati del MIUR e dei sindacati firmatari, sembra che tutti vogliano rassicurarci rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere!
Furbescamente, Governo e sindacati firmatari si sono preoccupati delle imminenti elezioni politiche e delle elezioni RSU e hanno rimandato le decisioni più spinose: codice disciplinare, formazione, alternanza scuola-lavoro, ecc.
Ma rimandato non significa, purtroppo, archiviato.
Se poi, si legge il testo, e non i comunicati, il quadro è, comunque, negativo: AUMENTI RIDICOLI, “BUONA SCUOLA” e “BRUNETTA” dentro il CCNL.
AUMENTI Il Contratto mancia prevede che docenti e ATA recupereranno appena il 3,48% del potere reale di acquisto perso negli ultimi decenni: in media 24% per gli Ata e 21% per i docenti.
Attenzione: si tratta di aumenti lordi medi e a regime: le cifre che circolano vanno fortemente decurtate! Inoltre, il 65% degli incrementi mensili tabellari scattano solo dall’1/3/2018, per cui anche gli arretrati per il 2016 e 2017 saranno esigui. Infine, la cosiddetta perequazione (che può superare i venti euro e non è computato nel TFR – TFS) sarà garantita solo sino alla fine del 2018, con il rischio che molti lavoratori, il prossimo anno, potranno sperimentare un’importante novità: la riduzione dello stipendio.
Il fondo nazionale del “merito” è stato riportato in busta paga per la RPD solo per il 35% nel 2018, per il 25% nel 2019 e a regime per il 20%; il resto è stato prelevato dai fondi stanziati per il MOF per le scuole: il risultato è la bellezza di incrementi della RPD che oscillano da 10 a 15 euro lordi.
CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO e “BRUNETTA” Viene contrattualizzata la “Brunetta” perché le grandi centrali sindacali (in particolare la Cgil che insieme ai COBAS era arrivata persino al ricorso in Cassazione) hanno accettato di togliere dalle materie oggetto di contrattazione d’istituto le “modalità di utilizzazione del personale, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle sedi, i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro” (art. 6 del vecchio CCNL), lasciando solo la flessibilità oraria per gli Ata.
Solo una parte di queste materie – fondamentali per difendere i diritti dei lavoratori rispetto allo strapotere dei DS – sono oggetto di “confronto”, un nuovo istituto che però prevede solo l’invio di informazioni e un’eventuale riunione, da cui non deve uscire un accordo, ma solo “una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”.
In pratica, decide il DS – come voleva la Brunetta – con un po’ di FUFFA di contorno!
Solo chi è in malafede può far finta che “contrattazione” e “confronto” siano la stessa cosa.
OBBLIGHI DI LAVORO Resta invariato l’art. 29 del vecchio CCNL sulle attività funzionali all’insegnamento con il limite delle 40 ore + 40 per le attività collegiali, ma con la formulazione “aperta” inserita nell’art. 28 si introduce nel CCNL un altro pezzo della Legge 107, poiché si prevede che tutte le attività di potenziamento dell’offerta formativa rientrino nell’orario di docenza.
Inoltre, è previsto che altre attività, come le attività “obbligatorie” di formazione, possano/debbano essere svolte gratuitamente all’interno dell’orario funzionale.
Tale orario non è però definito e, quindi, verrà deciso singolarmente (?!?) dalle diverse “repubbliche autonome” chiamate Istituzioni Scolastiche.
Aumentano, anche i compiti del personale ATA “Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico […] partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
MERITO Sul cosiddetto merito, siamo di fronte a un’evidente presa in giro. Infatti ciò che si contratta sono “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale”. Ovvero la RSU contratta sulla quantificazione dei compensi, restando ferme le competenze del Comitato di valutazione e soprattutto quelle del DS, che valuta discrezionalmente i singoli docenti. In altre parole, i dirigenti continueranno a operare, seppure con meno risorse, come hanno fatto sino ad ora, come conferma e rivendica il MIUR in una nota sbugiardando le fantasiose interpretazioni dei confederali. Mentre non si dice nulla, nonostante sentenze e pareri dello stesso governo, sulla doverosa trasparenza rispetto alla procedura, alle motivazioni ed al quantum individuale di assegnazione dei denari del Bonus. Abolire il merito sarebbe stato l’unico passo avanti. Firmando questo CCNL, Cgil, Cisl e Uil hanno accettato la filosofia della differenziazione salariale in base al c.d. merito, lesivo della libertà di insegnamento, contro cui dicevano di lottare con lo sciopero del 5 maggio 2015!
MOBILITÀ Per i docenti ritorna il vincolo triennale, “qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente”.
CARRIERA DOCENTI Infine, al termine del CCNL è anche contenuta una minacciosa dichiarazione congiunta (la n. 6) con la quale “Le parti si impegnano a prevedere una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi utili ad individuare forme e strumenti di valorizzazione nell’ottica dello sviluppo professionale dei docenti”.
Per questa firma Cgil, Cisl e Uil dovrebbero essere punite dalla categoria nelle imminenti elezioni RSU.
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I COBAS parteciperanno a tali elezioni, nonostante la gara sia sfacciatamente truccata, dato che si misura la rappresentatività nazionale solo con votazioni a livello di singola scuola e, anche in questa circostanza, vengono loro negati i diritti più elementari, come quelli di libera propaganda elettorale. I sindacati concertativi, inoltre, possono disporre di migliaia di distaccati che girano le scuole e mettono candidati in lista garantendo alle future RSU che non dovranno fare niente, perché a trattare ci andranno i loro funzionari, che hanno diritto in ogni caso di partecipare alla contrattazione, anche se non hanno RSU elette!
RIFIUTATE di candidarvi, alle prossime elezioni RSU, con organizzazioni sindacali che non vi rappresentano e che hanno così pesantemente colpito la categoria e candidatevi, sostenete, presentate e votate le liste COBAS.
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Che dire, niente soldi e organizzazione sempre più gerarchico-aziendale della scuola. Cosa deve ancora accadere per mobilitarci? IL 23 FEBBRAIO C’È LO SCIOPERO E IL CORTEO A ROMA, come Cobas Scuola Palermo stiamo organizzando la partecipazione, contattateci. E partecipate anche all’ASSEMBLEA GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO alle ore 17,00 che si svolgerà presso la nostra sede di piazza Unità d’Italia n. 11.
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Come i “ladri di Pisa” i sindacati di Palazzo firmano di notte un miserabile contratto elettorale … e la mattina fingono di litigare
Docenti ed ATA rispondano subito partecipando in massa allo
SCIOPERO GENERALE del 23 febbraio e alla manifestazione nazionale a Roma (MIUR, ore 9.30)
Ci scuseranno i pisani/e se usiamo questo riferimento popolare ai “ladri di Pisa” di cui si dice che rubassero di notte insieme e poi di giorno fingessero di litigare. Però è l’immagine che ci è venuta subito in mente di fronte alla farsa ignobile messa in scena da sindacati che, dopo aver affermato che le trattative per il contratto non erano manco cominciate, le hanno poi chiuse di notte in una dozzina di ore; salvo poi, la mattina, farci assistere al “lamento” di una parte di essi per l’eccesso di fretta dell’operazione.
Che però nella sua brutale essenzialità è maledettamente chiara: è stato firmato un miserabile contratto elettorale che serve al governo per cercare di raccattare qualche voto in più alle elezioni Politiche e ai sindacati di Palazzo per salvare la faccia in quelle RSU. Fermo restando che dovremo leggere tra le righe di un contratto di 176 pagine, le richieste più rognose del governo (80 ore di extra-cattedra obbligatorie ove infilare di tutto; attività di “potenziamento” e organizzative a totale discrezione dei presidi, così come l’attività di tutoraggio per l’Alternanza scuola-lavoro, formazione obbligatoria non pagata e fuori orario di servizio, nel codice disciplinare nuove “voci” per la sospensione dal servizio e dallo stipendio comminata dal preside), non sono state respinte ma solo, sembrerebbe, rinviate alla fase post-elettorale. E nel contempo pesa come un macigno l’ignobile “mancetta” economica su cui lorsignori si sono accordati e che dimostra l’assoluto disprezzo che Palazzo e sindacati di Palazzo nutrono per docenti ed ATA, ritenuti così sottomessi da dover ringraziare persino per un “aumento” medio netto mensile di 45 euro per gli ATA e di 50 per i docenti, dopo che in dieci anni di blocco contrattuale la categoria ha perso almeno il 20% del proprio salario, cioè alcune decine di migliaia di euro; e dopo che i carichi di lavoro e le responsabilità per docenti ed ATA si sono almeno raddoppiate.
L’intollerabilità di questo umiliante affronto è resa ulteriore da quello che soprattutto la FLC sostiene: e cioè che tale “mancetta” verrà integrata dai soldi del “bonus” che finalmente sostengono potrà essere assegnata ai “migliori” e sottratta all’arbitrio dei presidi. In realtà su questo punto il contratto ci fa cadere dalla padella nella brace. Perché stabilisce che ai presunti “migliori” dovrà andare un premio superiore almeno del 30% a quello degli altri/e, rendendolo un obbligo contrattuale e affidandone la gestione per lo più ai sindacati di Palazzo che, grazie alle regole assolutamente antidemocratiche con cui si eleggono le RSU, ne gestiscono gran parte.
Di fronte a questo sconcio, lasciano allibiti i “lamenti” dello Snals che fino a ieri teneva lo stesso “sacco” degli altri. Sostiene Serafini di non aver firmato non perché trattasi di schifezze ma perché “ci sono stati passi avanti e risposte, ma non tutte…non è stato possibile approfondire le modifiche” e che comunque non esistono “solo i docenti e non si vive di solo pane” (boh???): quasi a sostenere che i docenti sono stati compensati con tanto “pane” ma non è chiara la sorte degli altri.
Ora la parola passa a docenti e ATA che hanno una immediata occasione per ribellarsi e mandare un segnale forte, partecipando in massa allo sciopero del 23 febbraio, indetto dai COBAS e da altri sindacati conflittuali, e alla manifestazione nazionale a Roma (MIUR, V.le Trastevere, ore 9,30) e successivamente non votando nelle elezioni RSU, pur truccate, i sindacati di Palazzo. Dai quali, se davvero almeno per qualche giorno vogliono prendere le distanze, possono distinguersi Snals e Gilda invitando i/le loro aderenti a scioperare anch’essi/e il 23.
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Cgil, Cisl e Uil svendono i contratti del P.I. e della SCUOLA
e danno una mano a Renzi per il referendum
Con gran fanfara massmediatica ed equivalente entusiasmo, il governo Renzi, da una parte, e Cgil, Cisl e Uil dall’altra, hanno annunciato il varo dell’iter dei contratti del P.I. e della scuola, bloccati da ben 7 anni. Il documento prodotto al proposito è un elenco generale di intenti, accompagnato però da un’unica cifra economica, cioè l’aumento medio di 85 euro mensili (ovviamente lordi) per ogni lavoratore/trice. La cifra è già di per sè grottesca, equivalendo a circa 50 euro netti, di fronte ad una perdita salariale , maturata in questi 7 anni, di circa il 20% del salario del 2009.
Ma in aggiunta va sottolineato che solo poco più della metà di tale cifra verrebbe assegnata direttamente e in paga base. Il documento, infatti, precisa che – sulla linea dell’accordo stipulato per i metalmeccanici dalla “triplice” – una parte dell’aumento “valorizzerà la professionalità e le competenze … e l’apporto individuale agli obiettivi di produttività” e che un’altra parte sarà indirizzata a “forme di welfare contrattuale, che integrino le prestazioni pubbliche … forme di fiscalità … (volte) a sostenere lo sviluppo della previdenza complementare”. E infatti nel contratto dei metalmeccanici, circa la metà dell’aumento salariale è indirizzato verso le pensioni integrative, i contributi salariali e quelli legati alla “produttività“.
Inoltre, all’interno di un’accozzaglia di retorici luoghi comuni sul “merito“, viaggia nel documento una esplicita minaccia: quella dell’introduzione di nuove norme per affrontare con “misure incisive e mirate, situazioni di disaffezione e demotivzione e contrastare fenomeni di assenteismo … con norme contrattuali che incentivino più elevati tassi di presenza”.
Poi, ad aggravare ulteriormente le prospettive contrattuali per quel che riguarda la scuola, governo e “triplice” sindacale hanno intenzione di inserire nello specifico contratto tutte le peggiori nefandezze della legge 107.
Infine, risulta davvero clamorosa la rapidissima accelerazione di questo accordo a soli tre giorni dal voto sulla riforma costituzionale. Cosicchè l’iniziativa non può che apparire un aperto regalo “referendario” a Renzi che, mentre può sembrare coerente per Cisl e Uil, in netta maggioranza a favore del Sì, potrebbe sconcertare per la Cgil. In realtà quest’ultima ha applicato la tattica di Berlusconi che, mentre fa propaganda per il NO, autorizza le sue aziende a battersi per il Sì. La Cgil vuole assicurarsi, comunque vada il voto e nella convinzione che Renzi in ogni caso non sparirà, l’unica cosa che le interessa, la ripresa del simulacro della concertazione, anche a costo di rinunciare a qualsiasi difesa dei residui diritti dei lavoratori/trici.
Per quel che ci riguarda, nell’Esecutivo nazionale che terremo immediatamente dopo il voto referendario, decideremo le forme di lotta per cercare di battere questo sciagurato progetto del governo e della “triplice”, da proporre ai lavoratori/trici indisponibili a questa colossale truffa contrattuale.
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