A chiarimento dei quesiti che ci giungono da docenti che non riescono a fruire dei giorni di permesso “per motivi personali o familiari” previsti dall’art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL Scuola 2006/2009, precisiamo quanto segue:
- L’art. 1, comma 10, del nuovo CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018 prevede che rimangano in vigore le norme non espressamente modificate e, quindi, sul tema dei permessi in questione rimanda all’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.
- La norma in questione prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertifcazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
- Il comma su riportato prevede quindi che il personale docente a tempo indeterminato può fruire, a domanda, in aggiunta ai tre giorni di permesso per motivi personali e familiari, anche dei sei giorni di ferie utilizzandoli come permessi per motivi personali e familiari e documentando anch’essi mediante autocertificazione.
Pertanto, in presenza di documentati (anche mediante autocertificazione) motivi personali o familiari il dirigente scolastico non può mettere in discussione il diritto dei docenti di utilizzare, oltre ai tre giorni previsti dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009, anche i sei giorni previsti dall’art. 13 dello stesso contratto, sostenendo che sia necessario dimostrare l’assenza di oneri per l’amministrazione, oppure che sia necessario procurarsi dei sostituti o, addirittura, accampando un’illegittima discrezionalità sulla fruizione di questi ulteriori 6 giorni.
Recente conferma a quanto abbiamo sempre sostenuto deriva dal fatto che il MIUR ha adeguato il SIDI rendendo possibile l’inserimento del codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche per questi ulteriori 6 giorni di ferie utilizzati per motivi personali o familiari.
È consigliabile che il docente produca una semplice “comunicazione” di fruizione del permesso (non una “domanda”), eventualmente anche modificando i modelli in uso nelle scuole.
Qualunque diniego – illegittimo come su chiarito – deve comunque essere comunicato per iscritto al personale docente e debitamente motivato, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 come novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.
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