
Con una recente circolare [n. 224621 del 28.9.2026] su verifiche in classe, compiti a casa e registro elettronico, il MIM fornisce anche interessanti precisazioni su una questione che sta diventando sempre più invadente nella vita scolastica, da quando le tecnologie informatiche sono entrate prepotentemente nel mondo del lavoro: il diritto a poter disporre del proprio tempo una volta terminate le lezioni o il lavoro.
Scrive il ministero a proposito dell’«inopportuna consuetudine» di aggiungere compiti sul registro elettronico dopo il termine delle lezioni: «si ritiene che i compiti debbano essere assegnati entro il termine dell’orario delle lezioni, evitando interventi successivi», e invita i dirigenti a vigilare e «ad attivarsi per garantire l’uso del diario cartaceo». Tutto ciò per evitare la «riprogrammazione della vita familiare e del tempo libero per far fronte a tutti gli impegni scolastici».
Come al solito il ministero – fingendo di ergersi a difesa di alunni, alunne e famiglie – non perde occasione per addossare sul personale [in questo caso quello docente] quelle che sono le disfunzioni del sistema scolastico: orari compressi, classi affollate, uso di strumenti tecnologici propri, blocchi alle comunicazioni che spesso sono la vera causa di questa «inopportuna consuetudine» che, per altro, rappresenta un prolungamento gratuito del proprio tempo di lavoro.
Ma questa circolare permette anche di fare un’ulteriore riflessione sull’argomento «disconnessione». Se è vero, come è vero, che assegnare ulteriori compiti dopo il termine delle lezioni va evitato, cosa dire dell’altra «inopportuna consuetudine» – di troppi ds e dsga – di inviare al personale docente e ATA, a qualunque ora del giorno [e a volte perfino della notte], mail e messaggi o pubblicare su siti e bacheche circolari che comporterebbero “obblighi” di lavoro?
Da quando il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 ha inopinatamente introdotto un improbabile «diritto alla disconnessione» [ora art. 11, comma 4, lett. c8), CCNL 2025] nelle scuole italiane è magicamente apparso un presunto “dovere alla connessione” che non esiste se non nelle particolari situazioni dello svolgimento del «lavoro a distanza».
Infatti, questo «diritto alla disconnessione» ha rilevanza esclusivamente per il limitatissimo personale che, ai sensi dell’art. 10 CCNL 2024, svolge il proprio lavoro nella forma «agile» [art. 11, 12, 13, 14 e 15 CCNL 2024] o «da remoto» [art. 16 CCNL 2024] e comunque prevede che negli orari diversi da quelli di lavoro «non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione» [art. 14, comma 6, CCNL 2024].
Pertanto, non sussiste nessun obbligo per docenti e ATA di prendere visione di quanto viene pubblicato e/o trasmesso fuori dal proprio orario di lavoro, meno che mai se poi queste comunicazioni non posseggono i requisiti previsti per garantirne la tracciabilità [art. 9, comma 2, d.P.R. n. 62/2013], cioè devono essere scritte [art. 43, comma 4, CCNL 2024] e protocollate.
Inoltre, il personale non può essere obbligato a possedere o a utilizzare un proprio smartphone o personal computer, che dovrebbero essere eventualmente forniti dal “datore di lavoro”, né a scaricare applicazioni di messaggistica istantanea e quindi anche l’ulteriore «inopportuna consuetudine» di usare questi canali di comunicazione non istituzionali va evitata.
Infine, questa presunta “reperibilità continua”, che attraverso le tecnologie informatiche troppi ds vorrebbero addossare a docenti e ATA, rende difficile la legittima separazione tra lavoro e vita privata, col rischio di innescare quello che viene definito tecnostress, termine coniato dallo psicologo Craig Brod [Technostress. The Human Cost of the Computer Revolution, 1984], riconosciuto dal 2007 [Trib. TO, c.d. sentenza Guariniello] come malattia professionale, quale tipologia specifica di stress lavoro-correlato [art. 28, d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii].
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