
Se tutte/i noi lavoratrici/ori della scuola [personale docente e ATA] conoscessimo meglio diritti e doveri.
Se invece di “mugugnare” nei corridoi imparassimo a prendere parola nelle sedi dove ci si confronta e si decide, a partire dagli Organi Collegiali.
Se ci ricordassimo che ogni atto amministrativo – anche interno – deve essere “motivato” [art. 3, l. n. 241/1990], trasparente e tracciabile [art. 9, d.P.R. n. 62/2013] e che, conseguentemente, non spetta a noi spiegare in base a quale normativa una richiesta non può essere eseguita, ma tocca al DS indicare qual è la norma che la rende possibile.
Se quando ci candidiamo per le elezioni RSU prendiamo sul serio questo impegno e utilizziamo questo strumento [con tutti i suoi limiti] per difendere le condizioni di lavoro di tutte/i con dignità e coerenza.
Se crediamo che il nostro lavoro debba essere caratterizzato da un impegno collettivo da sviluppare con spirito cooperativo, perché altrimenti la scuola smette di essere un diritto Costituzionale…
Se facessimo tutto questo, e anche qualcosa di più, non ne guadagnerebbe soltanto la scuola, a partire dagli studenti; soprattutto, vivremmo con maggiore dignità, e minore stress, il nostro lavoro.
Proviamo a ricordare alcune questioni controverse nelle nostre scuole – di cui ci siamo già occupati nella nostra pagina Domande e risposte – FAQ – con l’auspicio che chi ci legge voglia approfondire e/o condividere altri temi:
– ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ALLE CLASSI
– DIGITALIZZAZIONE
– ESPERO. FONDO PENSIONE
– FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO
– ORARIO – OBBLIGHI DI LAVORO
– RIDUZIONE ORA DI LEZIONE
– STRAORDINARIO – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE – COMPENSI
– SUPPLENZE
E tutto questo in aggiunta a quanto già avviato a tutela dei nostri diritti:
- RICONOSCIMENTO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELL’ANZIANITÀ. Dopo che alcune recenti decisioni dei tribunali [Cass. ord. n. 16133/2024 e Corte d’Appello di Firenze sent. n. 66/2024] hanno chiarito che – alla luce della giurisprudenza costituzionale – “l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco”, ci avviamo a presentare i ricorsi, rammentando che il diritto al riconoscimento dell’anzianità è imprescrittibile, ma che si prescrivono gli eventuali crediti e che quindi potranno essere riconosciute le eventuali differenze solo per i 5 anni a ritroso dal ricorso o dalla eventuale diffida interruttiva prodotta [qui un modello aggiornato].
- PAGAMENTO FERIE NON GODUTE. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione [per ultime sent. n. 17643 e n. 32807 del 2023; ord. n. 16715/2024] ha ribadito il proprio orientamento di legittimità – “cui va data continuità” – secondo cui non è automatica la perdita delle ferie o dell’eventuale indennità sostitutiva, ma che deve essere il ds a dimostrare: “i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie… ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile… iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse…”. Se mancano questi presupposti si ha diritto alla monetizzazione.
- RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: i giudici accolgono il ricorso del personale docente ed ATA che si oppongono all’iniquo computo degli anni di servizio pre-ruolo. Il Ministero divide ingiustamente questo periodo in due parti: la prima – fino a quattro anni di servizio – viene computata per intero; la seconda – che comprende i rimanenti anni pre-ruolo – viene riconosciuta solo per 2/3 con un’ingiusta perdita di anni utili per la ricostruzione di carriera.
- RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI – RPD e COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO – CIA: la retribuzione del personale supplente con contratto conferito dai D.S. non prevede la voce stipendiale della RPD o del CIA. I Giudici del Lavoro lo considerano un abuso e condannano il M.I.M. a rimborsare gli emolumenti negati.
- RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE: ai fini dell’inserimento nelle graduatorie GPS, per il loro aggiornamento e per la mobilità il M.I.M. non riconosce il servizio militare prestato fuori nomina, ma il Consiglio di Stato lo riconosce e obbliga il Ministero a tenerne conto ai sensi del d.lgs. n. 297/1994, art. 485 comma 7 [per il personale docente] e art. 569, comma 3 [per il personale ATA].
- ABUSO NELL’USO DEGLI ALGORITMI NELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E PER I TRASFERIMENTI: i giudici del Consiglio di Stato stanno via via accogliendo i ricorsi di docente ed ATA vittime di un sistema automatico basato su algoritmi e sull’intelligenza artificiale con esiti di disconoscimento di anni di servizio e di sedi disponibili. L’algoritmo infatti talvolta determina discriminazioni ed errori che precedentemente potevano essere corretti dai funzionari dell’amministrazione.
- CARTA DOCENTI 500€ annui: i Giudici accolgono i ricorsi dei docenti non di ruolo che abbiano prestato nell’a.s. almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, riconoscendo che la discriminazione fra personale di ruolo e non di ruolo è ingiusta e deve essere rimossa.
- ABUSO NELLA RIPETIZIONE DI CONTRATTI DI COOPERAZIONE DEI MODELLI VIVENTI: sebbene già in passato siano stati dichiarati illegittimi i contratti di CO.CO.CO., per la piccola categoria dei modelli viventi dell’Accademia di Belle Arti e dei Licei Artistici, questi contratti sono a tutt’oggi gli unici offerti agli aspiranti. I ricorsi contro questo abuso sono stati finora tutti vinti con condanna del M.I.M al risarcimento del danno.
PER DISCUTERE QUESTI ED ALTRI CASI DI VIOLAZIONE DEI NOSTRI DIRITTI
PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE
lunedì 14 ottobre 2024, ore 16.30
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