È TEMPO DI FERIE. Evitiamo soprusi

Come previsto dal 2° comma dell’art. 74, d.lgs. n. 297/1994, “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Così, col termine delle attività didattiche, il funzionamento delle scuole risulta drasticamente ridotto e quindi il personale ATA e docente ha maggiori possibilità di fruire di tutte le proprie – meritate – ferie.
Purtroppo, come abbiamo ribadito recentemente, in questo periodo dell’anno scolastico non tutti i DS e DSGA sembrano agire nel pieno rispetto delle regole e quindi forniamo il nostro contributo per evitare che sorgano conflitti anche a proposito della fruizione delle ferie, sulla base di quanto previsto dall’art. 13, CCNL 2007 [come confermato dall’art. 38, CCNL 2024] con le precisazioni fornite, per il personale con contratto a tempo determinato, dall’art. 35, CCNL 2024.

Anche su questa materia, se non fosse rispettato quanto riportato di seguito, non restiamo passivi di fronte a eventuali abusi
Per informazioni e supporto scrivere a cobas@cobasscuolapalermo.com

DURATA
Dopo 3 anni di servizio, “a qualsiasi titolo prestato” e anche non consecutivi [ARaN CIRS 17], la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, mentre prima è di 30 giorni. Per periodi di lavoro inferiori all’anno la durata “è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato” e “la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”. Questi periodi non sono riducibili “per assenze per malattia, per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Per il personale ATA che lavora su 5 giorni “i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno”.

FRUIZIONE
Ricordiamo che le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e quindi non possono essere imposte d’ufficio.
Naturalmente, docenti e ATA, come tutti gli altri lavoratori, non possono rinunciare alle ferie [art. 36, Cost.] e quindi i contratti prevedono specifiche modalità per la loro fruizione che si differenziano per le due categorie di personale:

  • personale ATA:
    a) bisogna programmare i turni di ferie;
    b) in questa programmazione si devono garantire almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio – 31 agosto;
    c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
    d) la richiesta di frazionamento è accolta tenendo conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. “Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli” [ARaN CIRS99].
    Per chi è di ruolo, eventuali giorni non goduti saranno fruiti “di norma” entro aprile dell’anno successivo.
  • personale docente: può fruire delle ferie solo “durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” [rectius, “nei giorni di sospensione delle lezioni”, art. 1, comma 54, l. n. 228/2012], tranne 6 giorni fruibili anche durante il periodo delle lezioni “alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi”.
    Per chi è di ruolo, eventuali giorni non goduti saranno fruiti entro agosto dell’anno successivo.

EVENTUALI INTERRUZIONI
Se le ferie sono interrotte per motivi di servizio, si ha diritto al rimborso delle spese di andata e ritorno dal luogo di svolgimento delle stesse, oltre al rimborso delle spese sostenute per il periodo non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie con ricovero ospedaliero o che durino più di 3 giorni. La scuola deve essere tempestivamente informata per fare la visita fiscale.

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro” [art. 38, comma 1, CCNL 2024], “solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità” [Dichiarazione congiunta n. 2, CCNL 2024] e comunque – per i/le supplenti – “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” [art. 1, comma 55, l. n. 228/2012], che per i/le docenti significa sottrarre i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti all’interno del contratto. 
Tenendo comunque presente che, ancora recentemente, la Corte di Cass. [sent. n. 32807/2023], “in linea peraltro con l’esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea”, ha ribadito il proprio “orientamento di legittimità, cui va data continuità, secondo cui la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire; iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. Lav. 20 giugno 2023, n. 17643)”.

Qui alcune nostre risposte a quesiti sulle ferie.

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