Ancora una volta, il ministero dell’istruzione sembra avere tra le priorità assolute della sua azione di governo della scuola la punizione dei docenti che non si sono vaccinati. L’ultimo capitolo di questa vicenda è conseguenza della “creativa” applicazione della norma, in vigore dallo scorso 25 marzo, grazie alla quale i docenti precedentemente sospesi perché non vaccinati sono reintegrati in servizio, ma in attività diverse da quelle di insegnamento. Tale circostanza è motivata pubblicamente dal ministro, non con ragioni di sicurezza sanitaria (del resto, palesemente inesistenti), ma come “messaggio forte che si è voluto dare ai nostri giovani”, in quanto “il puro e semplice rientro in classe avrebbe comportato un segnale altamente diseducativo” per i ragazzi, stante che “la violazione di un obbligo non può restare privo di conseguenze” e che i docenti hanno “il dovere di non smettere di fornire il corretto esempio”. Non pago di aver discriminato i docenti già sospesi con l’esclusione dall’insegnamento, il ministero ha pensato bene di istruire i dirigenti scolastici affinché impieghino i docenti anche in mansioni non rientranti nella funzione della propria Area contrattuale e per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro, cioè 36 ore. Questo surplus di punizione viene fondato illegittimamente su un istituto contrattuale previsto per tutt’altre circostanze, quello dei docenti temporaneamente inidonei all’insegnamento per motivi di salute che chiedono di essere destinati ad altri compiti, applicato per di più prescindendo dalle stringenti procedure previste per quei casi dal contratto. Ma, oltre alla pretestuosità del fondamento giuridico richiamato, il ministero – attraverso il suo Ufficio Legislativo – dà, anche in questo caso, una motivazione di natura, per così dire, “etica”: il docente che insegna nelle sue classi ha un orario di lavoro che non è “limitato alle 18 ore di insegnamento frontale”, per cui se “l’attività di supporto all’istituzione scolastica” del docente non vaccinato fosse limitata alle 18 ore, ciò “determinerebbe un arbitrario e inaccettabile dimezzamento dell’orario lavorativo del docente non vaccinato rispetto a quello degli altri docenti”. Tale modo di concepire il rapporto di lavoro, che ignora norme e procedure previste dai contratti o le applica in modo distorto e arbitrario, è del tutto inaccettabile e va contrastato in ogni sede. È il caso di rimarcare, infine, che – nella foga di trovare una giustificazione all’arbitrario “adeguamento” dell’orario di lavoro dei docenti non vaccinati a quello del personale ATA – il ministero ha dovuto riconoscere che l’impegno reale a cui sono chiamati i docenti va ben al di là del loro orario di insegnamento frontale.
Di seguito pubblichiamo la DIFFIDA che abbiamo inviato al Ministero, USR e Istituzioni scolastiche.
Il personale interessato può rivolgersi alle sedi locali COBAS per attivare le più adeguate misure di tutela.
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Al Ministro dell’Istruzione
ai/lle Direttori/rici degli Uffici Scolastici Regionali
e ai/alle Dirigenti scolastici/he delle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI
OGGETTO: DIFFIDA ILLEGITTIMA UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE ex art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021
La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche il personale docente inadempiente all’obbligo vaccinale – per altro ancor prima che si sia esaurita, o addirittura sia iniziata, la procedura prevista per l’accertamento dello stesso obbligo, ex art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021 – sia stato illegittimamente utilizzato in mansioni non rientranti nella funzione della propria Area contrattuale di appartenenza e per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro.
Questa illegittima utilizzazione deriverebbe dall’applicazione della previsione contenuta nelle Note M.I. n. 620 e 659/2022 nonché nel d.m. n. 82/2022, che – oltre a prevedere erroneamente l’applicabilità dell’art. 8 del d.l. n. 24/2022 a partire dal 1.4.2022 piuttosto che dal 25.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto stesso) – estenderebbe unilateralmente, senza il consenso dell’interessato/a, il cui rapporto di lavoro è già regolato dal vigente CCNL 2016/2018, la disciplina applicabile al personale dichiarato temporaneamente inidoneo per motivi di salute (CCNI 25.6.2008 – Criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute) anche al personale docente inadempiente all’obbligo vaccinale.
Tenendo presente preliminarmente che il summenzionato CCNI è applicabile esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato, e quindi non risulta adatto a disciplinare la situazione de quo che coinvolge anche il personale docente a tempo determinato, occorre precisare che:
1. il CCNI 25.6.2008 prevede esclusivamente situazioni derivanti da “ motivi di salute” e attivabile solo “su istanza dell’interessato”;
2. l’eventuale utilizzazione, “in altri compiti” diversi dall’insegnamento, deve essere disposta dal Direttore regionale, previa sottoscrizione di “uno specifico contratto individuale di lavoro”;
3. l’inidoneità “deve risultare da apposito referto medico rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica presso il MEF territorialmente competente”;
4. l’art. 4-ter.2, comma 3, del d.l. n. 44/2021 (come introdotto dal d.l. n. 24/2022) prevede che l’atto di accertamento dell’inadempimento del/la docente all’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”;
5. l’art. 26 del CCNL 2018 – Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia, prevede che “1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo”;
6. l’art. 28 del CCNL 2018 – Attività dei docenti, prevede inoltre che:
“1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015”.
7. Per cui la nota n. 659/2022, laddove deduce erroneamente dalla normativa vigente l’esistenza di un principio generale, per cui tutti i docenti non impegnati nelle attività di insegnamento sarebbero tenuti a svolgere un orario di lavoro di 36 ore, è in palese contrasto con l’art. 28 del CCNL 2018, che non prevede un ampliamento a 36 ore dell’orario di lavoro per i docenti impegnati nella attività di potenziamento organizzativo o didattico, nonché con la prassi generalizzata delle Istituzioni scolastiche.
8. Infine, la nota n. 620/2022 e il d.m. n. 82/2022 prevedono che “il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni”, proprio come accade per le attività di “potenziamento” senza alcun incremento orario.
Pertanto, per quanto suesposto, non risulta che il personale docente inadempiente all’obbligo vaccinale si trovi nelle condizioni previste ai punti 1., 2. e 3., ma piuttosto, ritenendo che le “attività di supporto alla istituzione scolastica”, previste dall’art. 4-ter.2, comma 3, del d.l. n. 44/2021, non possano che realizzarsi, secondo l’art. 2103 c.c. e l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL di comparto (di cui ai punti 5. e 6.), la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene palesemente illegittima l’utilizzazione in mansioni non rientranti nella funzione dell’Area contrattuale di appartenenza e soprattutto per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro e
DIFFIDA
i/le Dirigenti in indirizzo a utilizzare il suddetto personale docente esclusivamente per le attività specificate nell’art. 28 del CCNL di comparto e per le ore previste dal comma 5, dell’art. 28 del CCNL Scuola 2007.
Riservandoci ogni azione a tutela dei diritti del personale in oggetto, soprattutto riguardo all’illegittimo ampliamento dell’orario di lavoro, di cui si richiede fin d’ora la relativa e ulteriore retribuzione, e dichiarandoci disponibili per ogni ulteriore approfondimento della questione, porgiamo cordiali saluti
Esecutivo nazionale COBAS Scuola
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