SANITÀ E ISTRUZIONE: UN’APORIA “TECNICA”

Lo scorso 6 novembre il Ministero della Salute insieme al Ministero dell’Istruzione hanno diramato una Nota tecnica relativa alle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Tale documento, sebbene indirizzato alle autorità sanitarie locali, dà indicazioni operative alle istituzioni scolastiche, con una serie di incongruenze evidenti tra il testo della Nota prot. n. 1218 e quello dell’allegato.

Queste incongruenze rischiano di indurre i Ds ad interpretazioni errate, nonostante nella Nota si affermi che “Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario, prevedendo che i Ds possano esclusivamente informare il Dipartimento di Prevenzione del caso positivo e dei “contatti scolastici” individuati e sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza per i “contatti scolastici” (a cui deve trasmettere le indicazioni standardizzate predisposte).

Di particolare delicatezza è la questione dell’individuazione dei “contatti scolastici”, che nella Nota vengono così definiti: 

– i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, 

– i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),

– il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo“.

Con la precisazione che “Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico)”.

Nelle indicazioni operative allegate alla Nota, di competenza del DdP, il criterio di individuazione di “contatto scolastico” assume un carattere di tipo “orientativo, non esaustivo e non vincolante” che può aprire la maglia a scelte discrezionali da parte dei Ds, i quali – in qualche caso – si sono sentiti investiti da compiti di tipo sanitario senza disporre delle relative competenze specifiche.

Ma, fatto ancora più grave, le stesse Indicazioni Operative introducono discriminazioni fra i “contatti scolastici” prescrivendo un diverso trattamento tra personale e studenti vaccinati e non vaccinati:

  1. nel caso del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, prevedendo una diversa durata della quarantena per il personale (7 o 10 giorni);
  2. nella scuola primaria e secondaria, in caso di 2 contagi nella stessa classe, prevedendo per i vaccinati la sorveglianza con testing mentre per i non vaccinati una quarantena di 10 giorni, anche se negativi allo stesso test (T0).

Il diverso trattamento previsto nel primo caso era già stato introdotto dalla Circ. del Min. Salute prot. n. 36254/2021 e tale differenziazione pareva motivata dalle considerazioni scientifiche del momento che presumevano un periodo di trasmissione del virus lievemente minore nei vaccinati.

Le nuove indicazioni invece differenziano i protocolli in presenza di test diagnostici con il medesimo risultato, apparentemente senza riferimento alle attuali conoscenze scientifiche, per cui un test negativo può avere valenze diverse. 

Tali disposizioni privano gli alunni non vaccinati (e negativi) del diritto di seguire le lezioni in presenza, tolgono ai docenti il diritto a insegnare in modo efficace e agli alunni delle loro classi il diritto allo studio, ma soprattutto ledono il diritto alla privacy perché il trattamento differenziato rivela – di fatto – lo stato vaccinale di docenti ed alunni all’intera comunità scolastica.

A questo proposito ricordiamo che le disposizioni dettate dal Garante della privacy (provvedimento n. 306 del 31.8.2021), a proposito del controllo del green pass per il personale scolastico, hanno escluso che attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero si possa venire a conoscenza dello stato vaccinale del personale stesso.

E – a maggior ragione – questo principio di riservatezza è stato raccomandato dal Garante per gli alunni e infatti il Ministero dell’Istruzione lo ha ribadito con la Nota n. 1072 del 29.9.2021: “In tale contesto, quindi, è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie e ciascun Ufficio scolastico regionale adotterà le opportune iniziative dirette ad evitare l’utilizzo di pratiche non conformi al dettato normativo da parte del predetto personale scolastico, anche al fine di prevenire eventuali effetti discriminatori per coloro che non possono o non intendano sottoporsi alla vaccinazione, con evidenti conseguenze sul piano educativo e sulla vita di relazione”.

Le nuove indicazioni quindi, senza nessuna evidenza scientifica, introducono trattamenti differenziati pesantemente discriminatori e che non appaiono certamente all’altezza del compito che si propongono, ovvero garantire la sicurezza a scuola.

Per evitare discriminazione tra il personale (diritto al lavoro) e soprattutto tra alunni/e (diritto allo studio) e per garantire maggiore sicurezza sarebbe stato più utile prevedere, oltre alle consuete misure di prevenzione (mascherine, igiene e distanziamento fisico), screening periodici per tutta la popolazione scolastica, spazi adeguati, classi non affollate e un’efficace areazione dei locali.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, abbiamo segnalato al Garante della privacy l’evidente violazione della riservatezza dei dati personali degli alunni e del personale scolastico interessato, chiedendo un urgente intervento che ne garantisca la tutela.

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