NON BISOGNA RECUPERARE I GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

e agli Ambiti Territoriali della regione Sicilia

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RELATIVO AL COMMA 4 DEL D.A. 2476 DELL’11.05.2015

Con D.A. 2476 (11 maggio 2015) l’Assessore regionale siciliano all’istruzione ha stabilito inizio (14.09.2015) e termine (09.06.2016) delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione.

Nell’art. 4 è espressamente indicato che “nell’ambito del calendario i Consigli di Circolo e di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico”.

Tali “adattamenti vanno stabiliti nel rispetto dell’art. 74, 3° comma del D.Leg.vo 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione”. È quindi del tutto evidente che laddove i predetti adattamenti garantiscano lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni gli stessi sono del tutto legittimi e gli eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dagli OO.CC., non devono quindi essere recuperati.

Orbene, risulta a questa Organizzazione Sindacale che diversi Dirigenti scolastici siciliani stiano chiedendo, senza peraltro alcun coinvolgimento del Collegio Docenti, di recuperare tali giorni di sospensione.

Una richiesta chiaramente illegittima che, se concretizzata, rappresenterebbe l’imposizione di un improbabile lavoro straordinario che, in quanto tale, sarebbe facoltativo e da remunerare a parte.

Onde evitare l’apertura di un contenzioso generalizzato, si richiede a Codesto ufficio di intervenire sollecitamente diramando una nota chiarificatrice nel senso suddetto a tutte le istituzioni scolastiche della Sicilia.

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