Ci pare istruttiva la polemica intercorsa tra noi Cobas e il quotidiano Avvenire a proposito della legittimità delle pratiche religiose a scuola. Per agevolare la comprensione della vicenda che qui trattiamo, procediamo in ordine cronologico.
3 marzo 2014. Il coordinamento regionale dei cobas scuola della Sicilia stila e invia una nota all’USR, a tutte le scuole e agli UST della regione. Eccone il testo.
In prossimità delle festività pasquali, questa O.S. ricorda ai Dirigenti Scolastici che alle scuole non è consentito a nessun titolo l’organizzazione o la partecipazione in orario scolastico ad atti di culto, celebrazioni o a qualsiasi altra attività di natura religiosa (Precetto pasquale, ecc.) così come espressamente previsto dalla sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93. I principi espressi nella citata sentenza fatti propri dal Ministero dell’Istruzione con CM – Prot. N. 3084 1996, affermano infatti che:
a) gli atti di culto, le celebrazioni religiose, ecc.. non sono né attività scolastiche, né extrascolastiche;
b) tali attività non hanno nulla a che fare con l’insegnamento della religione cattolica;
c) il fatto più grave e antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento delle materie oggetto dei programmi della scuola statale e vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione;
d) immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche si configura una evidente violazione della legge e della costituzione;
e) la facoltà di parteciparvi o meno non elimina il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento dell’attività scolastica, consistente nella soppressione dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività estranea alle finalità della scuola statale anche se deliberata contra legem dagli organi collegiali o proposta dalle componenti studentesche.
Pertanto la scrivente O.S., nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, preannuncia sin d’ora che in caso di conoscenza o notizia di violazione delle disposizioni citate rinvierà all’accertamento dell’Autorità giudiziaria la sussistenza dell’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio in danno degli studenti al fine del perseguimento di ogni responsabilità accertata.
3 marzo 2014. con sorprendente sollecitudine, Avvenire (il quotidiano della consorteria che riunisce i vescovi d’Italia) controbattono alla nostra nota con l’articolo di Paolo Ferrario dal titolo: “Scuola, sono legittime le benedizioni pasquali. Il Cobas Sicilia minaccia denunce penali – Ma per legge decide il consiglio d’istituto”. E questo è il testo.
La Quaresima non è ancora cominciata ma c’è chi già sta lavorando per evitare che nelle scuole, «in prossimità delle festività pasquali», si organizzino attività «di natura religiosa». Succede in Sicilia, dove i Cobas hanno inviato una lettera a tutte le istituzioni scolastiche, minacciando persino di ricorrere all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, «in caso di conoscenza o notizia di violazione» delle leggi. Che, però, osserva Nicola Incampo, esperto per l’Insegnamento della religione cattolica della Conferenza episcopale italiana e del sito www. culturacattolica.it, lo stesso sindacato dimostra di non conoscere.
«Per sostenere che nelle scuole non si possono promuovere attività di “natura religiosa”, come, per esempio, le tradizionali benedizioni pasquali – spiega Incampo – i Cobas citano una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna del 1993. Un pronunciamento ribaltato da ben due ordinanze del Consiglio di Stato, la 391 e la 392 del 26 marzo 1993 e dalla sentenza 3635 del 2007 del Tar del Veneto». Proprio quest’ultima, aggiunge Incampo, ha messo un punto fermo circa la possibilità, per i vescovi diocesani, di effettuare visite pastorali nelle scuole. Respingendo un ricorso dell’Uaar, l’Unione degli atei, contro la visita di un presule in un istituto, i giudici amministrativi hanno confermato la «piena legittimità di queste manifestazioni».
Inoltre, a dimostrazione della «malafede» dei promotori dell’iniziativa siciliana, viene «spacciata per circolare ministeriale, un semplice parere dell’Avvocatura dello Stato, che il Ministero non ha mai per altro recepito».
Per evitare che, dalla Sicilia, queste informazioni scorrette e, soprattutto, le minacce a dirigenti e docenti, si propaghino ad altre regioni, Incampo ritiene necessarie alcune puntualizzazioni.
«Da oltre vent’ anni – ricorda – è in vigore la circolare ministeriale 13 febbraio 1992, che stabilisce che “il Consiglio di circolo o di istituto possa deliberare di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extra-scolastiche previste. Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del vescovo”. L’unica condizione posta – aggiunge Incampo – è che la partecipazione degli alunni e dei docenti dovrà essere libera. Ma non credo che nessuno nelle scuole italiane abbia mai pensato di imporre con la forza la partecipazione a queste attività».
Semmai è vero il contrario. E cioè che c’è chi vorrebbe imporre alle scuole, limitandone autonomia e libertà, che cosa proporre e cosa no. Decisioni queste che spettano unicamente al Consiglio di istituto. «Dirigenti e insegnanti possono stare tranquilli – conclude Incampo-: nessuno li potrà denunciare nel caso volessero promuovere, con il via libera del Consiglio d’istituto, iniziative per la Quaresima o la Pasqua con i propri studenti».
18 marzo 2014. L’Esecutivo nazionale dei Cobas Scuola replica ad Avvenire così:
Che stiamo lavorando e che lo facciamo con anticipo sui tempi ci sembra già una buona notizia e un vanto; che poi la causa di tale alacrità sia rivolta ad evitare che vengano commessi atti in violazione delle leggi e delle disposizioni vigenti ci da l’illusione di poter riceverne unanime consenso.
Invece no, non è così. Non è così almeno per gli ineffabili estensori del quotidiano “Avvenire” che proprio il nostro attivismo in difesa delle disposizioni di legge sembrano voler rimproverare.
Scrivere che alle scuole non è consentito a nessun titolo l’organizzazione o la partecipazione in orario scolastico ad atti di culto, celebrazioni o a qualsiasi altra attività di natura religiosa appare una raccomandazione addirittura pleonastica visto che dirigenti, funzionari e il personale tutto delle pubbliche amministrazioni devono, per dovere d’ufficio, conoscere ed applicare con scrupolo la normativa vigente, in special modo quando si tratta della delicata materia che attiene al complesso e delicato processo di formazione delle coscienze e dell’individuo.
E invece no, e la risposta piccata di “Avvenire” dello scorso 4 marzo ci conforta più che mai sulla opportunità della nostra iniziativa visto che da quelle colonne ci si rimprovera, così afferma Paolo Ferrario, citando Nicola Incampo (…), una mancata conoscenza della normativa.
Orbene è proprio l’esperto Incampo che a nostro avviso inciampa subito in un evidente travisamento della normativa e della questione nei suoi termini più generali. Ci rimprovera ad esempio la mancata considerazione della sentenza n. 3635 del 2007 del TAR del Veneto che avrebbe a suo dire ribaltato la sentenza del TAR dell’Emilia Romagna del 1993 che invece noi citiamo a sostegno delle nostre tesi la quale, a proposito dell’ambito di deliberazione degli organi collegiali della scuola, collegio docenti e consiglio di circolo o d’istituto, ai sensi dell’art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 (adesso, art. 10, comma 3, lett. e. e g. del d.lgs. n. 297/1994), recita:
– che questa si esercita sulla programmazione e sull’attuazione di attività prettamente didattiche e che in modo “evidente, se non si vogliano fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose”;
– che, sulla base del dettato costituzionale di indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa, “Al di là dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle materie di programma”.
Il fatto è che la sentenza del 2007 del TAR del Veneto, invocata dall’esperto Incampo come pietra tombale della discussione, si riferisce alle visite pastorali e non alla celebrazioni di messe o altri atti di culto in orario scolastico cui noi facciamo esplicito riferimento nella nostra diffida.
Per giunta la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 01911 del 2010, che Incampo sembra non conoscere, ha censurato questa sentenza del TAR ristabilendo innanzitutto la piena legittimità dell’UAAR a presentare ricorso e nel merito riconoscendo sì la legittimità della visita pastorale nella scuola previa deliberazione degli organi collegiali, ma solo a condizione che non possa “essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime”.
È forse questo il motivo dell’amnesia? A noi fa venire in mente altre polemiche in cui molti si spinsero a definire il crocifisso arredo d’aula, ex tal regio decreto di epoca fascista, pur di mantenerlo appeso alle pareti tra le carte geografiche e le lavagne.
E poi perseverando l’esperto continua riesumando una circolare dell’allora Ministro per la Pubblica Istruzione Misasi del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS che nell’articolo di “Avvenire” viene citata con un perentorio “stabilisce che”, ma che da una lettura appena superficiale rivela invece locuzioni ben più timide, del tipo “questo Ministero è dell’avviso …” e “Si ritiene …” che ne evidenziano il carattere meramente interpretativo in piena forzatura di quanto espresso dal citato art. 6 del d.P.R. n. 416/1974 e poi ribadito dall’art. 311 del d.lgs. n. 297/1994, il Testo unico in materia di istruzione, e quindi definitivamente superata dalla sentenza del TAR Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478.
A giudizio di chi legge: non vuol dire questo che a nessun titolo e in nessun modo è ammissibile la pratica del culto religioso nelle sue varie forme all’interno delle attività curricolari ed extracurricolari previste dagli ordinamenti scolastici? Non è esattamente proprio questo che noi segnaliamo come pratica scorretta ed illegale nella nostra nota?
Stiano tranquilli dunque “Avvenire” e Incampo, non facciamo altro che ribadire quanto un’ormai lunga teoria di pronunciamenti ha inequivocabilmente acclarato e dover rimettere continuamente in discussione anche i più evidenti e consolidati principi ci sembra francamente pretestuoso. Nei loro panni, nei panni cioè di chi esprime semplicemente un’opinione e non può per questo essere sanzionato, ci preoccuperemmo però di non dare ambigue indicazioni a dirigenti e insegnanti circa la libertà di azione che in nome dell’autonomia avrebbero nella programmazione di attività di natura religiosa visto che poi le conseguenze di scelte ed iniziative sbagliate sarebbero solo ed esclusivamente a loro carico.
A dirigenti e insegnanti ci permettiamo casomai di segnalare le indicazioni più responsabili e meditate della arcidiocesi di Bologna: “atti di culto nelle scuole in orario di lezione (c.d. curricolare) sono da evitare, anche se fosse fatta salva la libertà di parteciparvi”.
Chiaro, semplice, incontestabile. In definitiva noi Cobas, ma prima di tutto insegnanti e operatori scolastici, riteniamo che la scuola debba essere il luogo privilegiato dove le alunne e gli alunni possano acquisire validi strumenti di interpretazione critica della realtà cui sono chiamati a partecipare e contribuire, in tutte le forme e sfaccettature in cui questa si esprime, senza mai privilegiare o addirittura orientare le loro scelte verso alcuno dei modelli con cui questa preziosa diversità e complessità si manifesta, affinché le loro scelte di individui siano sempre motivate dalla consapevolezza e dalla libertà. Difficile, faticoso ma irrinunciabile.
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