TESTO COORDINATO DEI VIGENTI Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Scuola dal CCNL 2006/2009 al CCNL 2016/2018

AVVERTENZA

1. La redazione del seguente testo coordinato segue in massima parte l’ordine dell’articolato sottoscritto il 19 aprile 2018 relativo alla PARTE COMUNE e alla SEZIONE SCUOLA del CCNL 2018.

2. Non viene però seguito strettamente l’ordine numerico degli articoli. Tale criterio è integrato con quello dell’omogeneità per materia, in modo da collocare nella stessa sezione le norme sulla stessa materia. Per un’efficace consultazione si invita a scorrere preventivamente l’indice, in cui è evidenziata l’organizzazione degli articoli per materia.

3. Le parti ancora vigenti dei CCNL precedenti o di altre norme sono inserite nel testo di seguito agli articoli che riguardano materie contrattuali omogenee. Queste integrazioni sono evidenziate con caratteri in corsivo di colore blu.

4. I riferimenti alle fonti citate sono inseriti tra parantesi quadre.

PREMESSA

Quando, lo scorso febbraio, in prossimità delle elezioni politiche e delle RSU, leggemmo i comunicati del MIUR e dei sindacati firmatari del nuovo contratto, sembrava che tutti volessero rassicurarci rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere!

Ma se poi si legge il testo del CCNL (quello definitivo è stato sottoscritto il 19 aprile 2018), e non i comunicati, il quadro appare fortemente negativo: aumenti ridicoli, “Buona scuola” e “Brunetta” dentro il CCNL.


INTRODUZIONE (a cura di COBAS Scuola)

AUMENTI

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO e “BRUNETTA”

OBBLIGHI DI LAVORO

MERITO

MOBILITÀ

CARRIERA DOCENTI

LE NUOVE RELAZIONI SINDACALI

LE RSU E LA LOTTA CONTRO LE NUOVE GERARCHIE DELLA SCUOLA-AZIENDA

BONUS: IL CONTRATTO RECEPISCE LA LEGGE 107, NON LA SMANTELLA!


SOTTOSCRIZIONI


INDICE DEL TESTO COORDINATO


VERSIONE INTEGRALE DEL TESTO COORDINATO (da scaricare in formato pdf)

VERSIONE INTEGRALE DEL TESTO COORDINATO CON COLLEGAMENTI


AUMENTI

Il Contratto “mancia” ha previsto che docenti e ATA recuperassero appena lo 0,36% per il 2016, l’1,09% per il 2017 e al 3,44% a regime, rispetto a una perdita del potere di acquisto che negli ultimi decenni è stata in media del 24% per gli Ata e del 21% per i docenti. Quindi il 65% degli incrementi mensili tabellari sono scattati solo dall’1/3/2018, per cui anche gli arretrati per il 2016 e 2017 sono stati infimi.

Infine, la cosiddetta “perequazione” (che può superare i venti euro e non è computata nel TFR – TFS) è garantita solo sino alla fine del 2018, con il rischio che molti lavoratori, il prossimo anno, potranno sperimentare un’importante novità: la riduzione dello stipendio.

Il fondo nazionale del “merito” è stato riportato in busta paga per incrementare la Retribuzione Professionale Docenti – RPD solo per il 35% nel 2018, per il 25% nel 2019 e a regime per il 20%; il resto è stato prelevato dai fondi stanziati per il MOF per le scuole: il risultato è la bellezza di incrementi della RPD che oscillano da 10 a 15 euro lordi.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO e “BRUNETTA”

Viene contrattualizzata la “Brunetta” perché le grandi centrali sindacali (in particolare la Cgil che insieme ai COBAS era arrivata persino al ricorso in Cassazione) hanno accettato di togliere dalle materie oggetto di contrattazione d’istituto le “modalità di utilizzazione del personale, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle sedi, i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro” (art. 6 del vecchio CCNL), lasciando solo la flessibilità oraria per gli Ata.

Solo una parte di queste materie – fondamentali per difendere i diritti dei lavoratori rispetto allo strapotere dei DS – sono oggetto di “confronto”, un nuovo istituto che però prevede solo l’invio di informazioni e un’eventuale riunione, da cui non deve uscire un accordo, ma solo “una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”.

In pratica, decide il dirigente scolastico – proprio come voleva la Brunetta – con un po’ di fuffa di contorno. Solo chi è in malafede può far finta che “contrattazione” e “confronto” siano la stessa cosa.

OBBLIGHI DI LAVORO

Resta invariato l’art. 29 del vecchio CCNL sulle attività funzionali all’insegnamento con il limite delle 40 ore + 40 per le attività collegiali, ma con la formulazione “aperta” inserita nell’art. 28 si introduce nel CCNL un altro pezzo della Legge 107, poiché si prevede che tutte le attività di potenziamento dell’offerta formativa rientrino nell’orario di docenza.

Inoltre, è previsto che altre attività, come le attività “obbligatorie” di formazione, possano/debbano essere svolte gratuitamente all’interno dell’orario funzionale.

Tale orario non è però definito e, quindi, verrà deciso singolarmente (?!?) dalle diverse “repubbliche autonome” chiamate Istituzioni Scolastiche.

Aumentano, anche i compiti del personale ATA. Infatti, “Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico […] partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.

MERITO

Sul cosiddetto merito, siamo di fronte a un’evidente presa in giro. Infatti ciò che si contratta sono “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale”. Ovvero la RSU contratta sulla quantificazione dei compensi, restando ferme le competenze del Comitato di valutazione e soprattutto quelle del dirigente, che valuta discrezionalmente i singoli docenti. In altre parole, i dirigenti continueranno a operare, seppure con meno risorse, come hanno fatto sino ad ora, come ha confermato e rivendicato il MIUR in una nota sbugiardando le fantasiose interpretazioni dei sindacati firmatari.

Tutto questo mentre il contratto non dice nulla sulla doverosa trasparenza rispetto alla procedura, alle motivazioni ed al quantum individuale di assegnazione dei denari del Bonus, nonostante sentenze e pareri dello stesso governo.

Abolire il merito sarebbe stato l’unico passo avanti. Firmando questo CCNL, Cgil, Cisl e Uil hanno accettato la filosofia della differenziazione salariale in base al c.d. merito, lesivo della libertà di insegnamento, contro cui dicevano di lottare con lo sciopero del 5 maggio 2015!

MOBILITÀ

Per i docenti ritorna il vincolo triennale, “qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente”.

CARRIERA DOCENTI

Infine, al termine del CCNL è anche contenuta una minacciosa dichiarazione congiunta (la n. 6) con la quale “Le parti si impegnano a prevedere una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi utili ad individuare forme e strumenti di valorizzazione nell’ottica dello sviluppo professionale dei docenti”.

* * *

LE NUOVE RELAZIONI SINDACALI

In tema di relazioni sindacali il nuovo CCNL sostituisce integralmente il precedente contratto, ma per analizzare le materie oggetto di contrattazione d’istituto va trattato prioritariamente il tema del rapporto tra legge e contrattazione alla luce del decreto Madia, che non ha ristabilito tout court la prevalenza della contrattazione sulla legge.

L’art. 11, nell’ambito del principio generale di prevalenza del contratto in materia di rapporto di lavoro e relazioni sindacali, prevede eccezioni e ancor più significative esclusioni, in particolare in tema di organizzazione degli uffici, prerogative dirigenziali e sulle materie oggetto di partecipazione (di cui fanno parte l’informativa e il confronto).

Ricordiamo che il decreto Brunetta del 2009, secondo l’interpretazione dell’Associazione Nazionale Presidi – ANP, avrebbe sottratto alla competenza della contrattazione le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, rendendole oggetto di mera informativa, in quanto prerogativa esclusiva dei dirigenti. Per cui, non sarebbero più stati oggetto di contrattazione i criteri generali di organizzazione del lavoro, le modalità di utilizzo del personale, i criteri di assegnazione ai plessi e alle sedi, i criteri di individuazione per le attività retribuite con il FIS, esplicitamente previsti dall’art. 6 del CCNL 2006/2009.

Da qui una lunga stagione di ricorsi delle OO.SS., dapprima vincenti poi prevalentemente perdenti (ma è ancora in attesa di giudizio un ricorso in Cassazione di Cobas e Cgil).

Ma in molti contratti d’istituto eravamo riusciti a far passare l’interpretazione di alcuni Tribunali, secondo cui non vi era contrasto tra la norma contrattuale, che prevedeva la contrattazione dei criteri generali, e il decreto legislativo che assegnava ai dirigenti la decisione sulle concrete determinazioni e misure da intraprendere, nel rispetto dei criteri generali stessi, sfruttando anche una serie di dichiarazioni congiunte tra Miur e OO.SS. firmatarie.

Ora quella linea interpretativa è stata spazzata via dal nuovo CCNL, che per alcune di quelle materie non prevede né contrattazione, né confronto: in particolare non vi è più la previsione generale dei criteri di organizzazione del lavoro, in cui eravamo riusciti a far rientrare la formazione delle cattedre, la regolamentazione dell’uso dei docenti di potenziamento, delle attività funzionali per i docenti part time o impegnati su più scuole, della divisione del lavoro tra gli Ata, delle relative sostituzioni e della nomina dei supplenti dei collaboratori.

Altre materie, invece, sono oggetto del nuovo istituto del confronto e solo alcune sono oggetto di contrattazione. Il confronto consiste nell’invio di informazioni da parte del dirigente, a cui seguono uno o più incontri solo se richiesti entro 5 gg o se proposti dal DS. Essi si svolgono in massimo 15 gg. e si concludono con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. È evidente che non vi è alcun obbligo da parte del DS di arrivare ad un accordo e il confronto non può essere millantato come contrattazione, anche perché il decreto Madia lo esclude esplicitamente e la durata massima veramente breve fa pensare che si tratti di mera fuffa per nascondere la drastica riduzione delle materie da contrattare.

Ma resta vero che la normativa non esclude che si possa arrivare un accordo e che le RSU Cobas debbano fare tutto il possibile per stipularlo, sempre salvaguardando i nostri principi di fondo. Le materie che da “contrattazione” sono state declassate a “confronto” sono: l’articolazione dell’orario di docenti e Ata, i criteri di individuazione del personale da usare nelle attività retribuite con il FIS (non con gli altri fondi) e i criteri di assegnazione alle sedi, rilevanti per ridurre il potere discrezionale del dirigenti su aspetti significativi della condizione lavorativa.

Nel confronto sull’orario si può provare a inserire una regolamentazione dell’orario dei docenti di potenziamento; va rilevato che l’art. 28 del CCNL eleva a livello di contratto nazionale quanto già previsto da alcuni contratti Cobas di scuola: è possibile, in linea con il Ptof, non completare le cattedre a 18-24 ore e prevedere che alcune ore siano destinate ad attività di potenziamento, usando i docenti di potenziamento per le attività di insegnamento residue, in modo da coinvolgere tutti i docenti nell’insegnamento con pari dignità nei Consigli di classe e rendendo residuale l’uso per le supplenze sino a 10 gg.

I criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento passano da informazione preventiva a confronto e soprattutto vi è una nuova materia: “promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione di misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn out”, in cui si può provare a far rientrare una serie di misure tese a tutelare docenti e Ata dal mobbing di dirigenti, dsga e delle stesse aggressioni psico–fisiche da parte di genitori e studenti. Si possono ipotizzare, considerandole “forme di prevenzione”:

– una clausola generale che vieti l’applicazione di logiche di mercato alla scuola pubblica che sono tra le cause principali di tali aggressioni;

– l’obbligo di comunicare in tutte le forme possibili il divieto di ripresa audio–video, salva esplicita autorizzazione del docente;

– l’impegno dell’Istituzione scolastica a tutelare in sede legale il docente oggetto di aggressioni;

– l’obbligo per il dirigente di applicare il principio del contraddittorio in caso di lamentele sul docente da parte di studenti e familiari;

– la previsione esplicita che la richiesta della famiglia non può essere l’unica motivazione per spostare un docente da una classe o da una sede;

– l’obbligo del dirigente di informare il docente quando ha visionato tramite il registro on line dati relativi al registro personale.

Per gli Ata si può provare a far rientrare nella prevenzione dello stress ciò che è uscito dalla contrattazione dei criteri di organizzazione del lavoro:

– dall’obbligo dell’acquisizione del consenso dell’interessato per modifiche di mansioni o turni a quello di preavviso di almeno 5 giorni;

– prevedere che non vi sia solo la riunione di inizio anno per la predisposizione del piano delle attività (a cui è bene prevedere contrattualmente la partecipazione delle RSU), ma che tali riunioni siano periodiche per la gestione dei problemi strutturali dovuti alla carenza di organico e all’aumento delle competenze.

Tra le materie oggetto di contrattazione (art. 22, comma 4, lett. c) restano i “criteri di applicazione dei diritti sindacali e i criteri per la ripartizione del FIS”, in cui bisogna continuare a seguire logiche ugualitarie, sfruttando per i docenti la flessibilità didattico organizzativa e per gli Ata la voce dell’intensificazione.

Ma, come d’altronde già prevedeva il CCNL 2006/2009, sono oggetto di contrattazione i criteri per l’attribuzione al personale di compensi accessori di qualsiasi derivazione”, come l’Alternanza Scuola-Lavoro e i progetti nazionali e comunitari. Per l’ASL, una volta decisa la quota dei fondi da destinare al personale (distinta da quella per i servizi agli studenti che deve garantire la gratuità delle attività), in alcuni contratti Cobas è già prevista una quota uguale per classe per tutti gli organizzatori e i tutor; inoltre, data la consistenza dei fondi, si retribuiscono attività riconducibili all’ASL, come visite aziendali, ai musei ecc. durante i viaggi d’istruzione e altri progetti.

La flessibilità oraria per gli Ata è rimasta materia di contrattazione, per cui alcune RSU hanno contrattato una flessibilità autonoma di 15 – 30 minuti in entrata e in uscita senza bisogno di autorizzazioni o giustificazioni, con il solo obbligo del recupero. Nella contrattazione dell’”attuazione della normativa sulla sicurezza è importante provare ad allargare il concetto includendo la difesa dei docenti e degli Ata dalle aggressioni psico-fisiche e dal mobbing dei dirigenti, inserendo qui alcune delle clausole richiamate sopra; tale ottica va applicata anche alla formazione dei RLS.

Tra le novità troviamo i criteri generali di uso di strumentazioni tecnologiche in orario diverse da quello di servizio per conciliare vita familiare e vita lavorativa, con esplicita previsione di un diritto alla disconnessione”. Alcuni sostengono che è meglio non contrattare niente perché è già implicito tale diritto nella regolamentazione dell’orario di lavoro ma, pur essendo vero in linea di principio, con tale linea si trascura la realtà della stragrande maggioranza delle scuole, in cui si dà per avvenuta ogni comunicazione in qualsiasi ora e giorno con il semplice invio di mail o con l’inserimento sul registro on line. Per cui è preferibile contrattare: il preavviso di almeno 5 gg; che la comunicazione si intende ricevuta solo con la mail di avvenuta lettura o con la ricezione sul registro; il divieto di comunicazioni in giorni festivi, di malattia o permesso; la comunicazione anche cartacea per le info più rilevanti. La regolamentazione dell’accesso del dirigente al registro on line può essere contrattata anche nell’ambito dei riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dell’innovazione tecnologiche e dell’informatizzazione, per i quali sono da inserire clausole specifiche relative agli Ata.

Infine, tra le novità troviamo i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale: si può contrattare la retribuzione per la partecipazione ai corsi come corsista o relatore nel rispetto da quanto previsto dal Ptof, che deve garantire la libertà di insegnamento prevedendo la libera scelta del docente delle attività e l’inclusione anche dell’autoaggiornamento. Il CCNL resta ambiguo sulla quantificazione dell’obbligo di formazione previsto dalla Legge 107: da un lato l’art. 29 prevede che esse rientrano nel potenziamento e che vanno retribuite se “eccedono quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo”, che rinvia all’art. 28 del CCNL 2006/2009 che, però, non regolamentava l’orario della formazione, ma solo quello delle attività collegiali. Per cui resta il rischio del fai da te, con scuole che sono arrivate a prevedere anche 210 ore di formazione! Si può provare a inserire la retribuzione per tutte le attività di formazione se esse, insieme a quelle collegiali, sforano le 40 + 40, con una lettura sistematica dell’art. 28 e dell’art. 22, comma 4, lett. c7).

LE RSU E LA LOTTA CONTRO LE NUOVE GERARCHIE DELLA SCUOLA-AZIENDA

Da molti anni ormai siamo abituati a vivere il progressivo processo di impoverimento del ruolo docente dentro l’organizzazione della scuola, sia come mancato riconoscimento della professionalità, soffocata e inghiottita dal processo di standardizzazione dell’insegnamento, sia come parallelo indebolimento del potere di partecipazione attiva attraverso gli organi collegiali. L’affermarsi del modello aziendalista nei due decenni passati ha infatti determinato una progressiva revisione del modello organizzativo delle scuole, accentuando la divisione tra il lavoro tecnico-organizzativo e quello didattico. La dimensione didattica è stata progressivamente declassata a lavoro “esecutivo” distinto da quello organizzativo, svolto da una cerchia ristretta di docenti, selezionati attraverso l’attribuzione dirigenziale di incarichi aggiuntivi.

Si è così affermato il potere gerarchico di una parte dei docenti (e a volte anche degli Ata) sugli altri. Il fatto che le nuove figure e i poteri che rivendicano non abbiano spesso alcuna legittimità normativa non impedisce la loro ampissima diffusione nelle scuole aziendalizzate, in cui rappresentano l’articolazione del comando della dirigenza. Questa gerarchia tra i lavoratori delle scuole trova la sua espressione più significativa nel gruppo che spesso si autodefinisce con il termine staff, un organo informale costituito dai collaboratori più stretti del dirigente.

Il processo di gerarchizzazione del lavoro nelle scuole avvenuto in nome della sacra efficacia-efficienza aziendale, ha un risvolto sul piano retributivo che raramente riesce ad emergere in modo trasparente e sul quale per lo più le rsu sono riuscite ad intervenire solo marginalmente. Il denaro è notoriamente il più potente fattore di fidelizzazione nella gestione del personale, esso, associato al riconoscimento di un ruolo gerarchico, veicola prestigio, senso di orgoglio e di superiorità, auto convincimento della qualità del proprio lavoro. Per questo il salario accessorio, nel suo valore simbolico, è stato un elemento importante nell’attacco al modello cooperativo e collegiale di funzionamento della scuola anche in presenza di risorse di modesta entità. Negli anni alcune voci del bilancio delle scuole, come il FIS o il fondo per l’autonomia, sono andate sempre più assottigliandosi, ma ad esse si sono affiancate altre fonti non ministeriali destinate anche al pagamento del personale. L’effetto di competizione innescato dalla distribuzione del FIS ha assunto una dimensione più ampia e complessa perché, soprattutto nella scuola secondaria, si sono appunto aggiunte altre voci di finanziamento, quasi sempre “nascoste” nei bilanci di istituto e pressoché invisibili ai più; anche le rsu non hanno facile accesso alle informazioni sull’utilizzo di tali fonti che, salvo eccezioni, non sono divenute oggetto di contrattazione. Il fondo di istituto in molte situazioni è così rimasto la torta dei poveri, sempre più piccola, regolamentata nella sua distribuzione da una contrattazione che nelle esperienze migliori ha assicurato il rispetto di criteri di uguaglianza e trasparenza, ma che, appunto, rimaneva limitata solo a una parte delle risorse disponibili.

Fondi degli enti locali, fondi europei Pon, fondi dell’alternanza scuola-lavoro, risorse tratte dal contributo volontario, fondo premiale, fondi regionali IeFP, sono alcune delle voci utilizzate anche per la retribuzione di personale presenti, insieme al FIS, nel bilancio delle scuole. Qui si trova la ciccia per chi vuole mangiare, qui banchetta l’aristocrazia docente che può permettersi di snobbare il FIS e le discussioni sulla retribuzione dei fichi secchi, qui trova la compensazione ai salari da fame anche una parte del personale ata utilizzato per finalità diverse da quelle del funzionamento ordinario della scuola.

L’esistenza di altre fonti di finanziamento delle scuole è tanto più nota quanto più si è prossimi al vertice dell’organizzazione e al Consiglio di istituto. Forse varrebbe la pena di riflettere a questo proposito sulla distribuzione dei posti riservati ai docenti (ma anche agli ata) in Consiglio: a fronte del disinteresse e del disimpegno diffusi che portano la maggioranza a non prendere in considerazione l’ipotesi di candidarsi e partecipare, altri –dato il loro coinvolgimento in progetti vari – sono invece molto interessati e sempre presenti in Consiglio. Non credo ci sia possibilità di smentita: chi prende di più sta in Consiglio perché esso è l’organo in cui emerge più chiaramente il quadro finanziario e si possono seguire i propri interessi, una ragione in più per ripensare e rilanciare la partecipazione democratica al suo interno (cfr l’intervento di S. Tusini al convegno Cesp “Spazi di democrazia e partecipazione nella scuola”)

In sintesi dobbiamo prendere atto che i più rampanti e motivati sanno quali sono le torte e dove ritagliarsi le fette di integrazione salariale, sanno che niente è più naif e meno redditizio che spendere tempo a studiare, preparare lezioni, fare prove di verifica e correggerle, insomma che tutto bisogna fare oggi per aumentare il proprio riconoscimento lavorativo, nel ruolo come nel portafoglio, fuorché fare i docenti.

Esistono ancora due ruoli elettivi nella scuola, due ruoli “gratuiti”, che hanno accesso potenzialmente al menù e alla distribuzione delle portate: il membro del Consiglio di Istituto e la RSU. Entrambi sono ruoli ambiti proprio perché possono garantire un controllo e un ruolo concertativo; di contro entrambi sono terreno di intervento cobas per contrastare la formazione della divisione gerarchica del lavoro nelle scuole

Per quanto riguarda le RSU il campo di intervento è quello delineato nell’art. 22 del nuovo CCNL che esplicita le materie di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica tra cui in particolare: “i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto; i criteri per l’attribuzione di compensi accessori… al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015”.

Possiamo richiamarci a questa fonte contrattuale per rivendicare il diritto a contrattare sui criteri di attribuzione di ogni trattamento economico accessorio del personale della scuola. Dobbiamo evitare di farci circoscrivere alla sola contrattazione del FIS, ma dobbiamo al tempo stesso evitare di farci ingabbiare in una sequenza di contrattazioni autonome sui diversi fondi. L’obiettivo è invece avere sul tavolo contemporaneamente tutte le risorse da distribuire per contrattare in una prospettiva sistemica e complementare. I cumuli retributivi imbarazzanti dei soliti noti potranno emergere alla luce del sole, così come le doppie e triple retribuzioni ricevute per i medesimi incarichi ma da fonti diverse, ecc.

L’utilizzo di una strumentazione flessibile di tipo contrattuale può consentire (senza accrescere eccessivamente il carico di lavoro per le rsu) di mettere le mani sul piatto. A titolo di esempio si possono indicare il divieto di cumulo degli incarichi entro un certo limite, il tetto complessivo della retribuzione accessoria, il divieto di retribuire la stessa funzione più volte, da utilizzare come criteri vincolanti da inserire nella parte normativa del contratto di istituto (preservando contemporaneamente le vecchie indicazioni-guida sulla distribuzione allargata a tutti delle risorse disponibili anche attraverso il riconoscimento della flessibilità, cioè delle mansioni ordinarie e non riconosciute del lavoro degli insegnanti e degli ata).

Un primo passaggio fondamentale è quello di chiedere come informazione preventiva la rendicontazione nominativa delle retribuzioni assegnate nell’a.s. precedente, relative a tutti i fondi e con la descrizione della funzione svolta. In una tabella a doppia entrata (nomi/fondi) si potrà ricostruire agevolmente il quadro complessivo della situazione e risolvere sul piano sindacale la questione trasparenza.

Ciò vale anche per il bonus. Credo sia importante evidenziare che il comma 4 dell’articolo 22 sopra riportato include il fondo premiale tra le materie di contrattazione. Fermo restando il rifiuto a contrattare nello specifico tale fondo, qualora ciò avvenga sui parametri esposti nell’art 20 della parte comune del contratto o in base a criteri che prevedono la discrezionalità del dirigente (vedi l’articolo specifico su questo numero), credo sia invece importante includerlo nei criteri generali esposti sopra. Anche il bonus infatti costituisce trattamento economico accessorio e deve essere soggetto ai criteri generali di contrattazione (non dimentichiamo che attraverso il bonus si sono spostati anche 2-3 mila euro a persona per lo svolgimento di funzioni che di solito erano già retribuite con altri fondi). In sintesi, il rifiuto di contrattare criteri premiali non significa escludere il fondo del bonus dai criteri generali che definiscono in modo complementare e globale l’accesso alla retribuzione accessoria, in tal modo la funzione premiale sul piano economico sarebbe in buona misura vanificata.

Tutto ciò potrebbe apparire un compito oneroso e in parte lo è. Ma è una delle vie praticabili per aprire conflitti che diano inizio a un processo di ricomposizione collettiva, facendo emergere interessi comuni alla maggioranza. Questa dimensione comunicativa, questo orizzonte di condivisione, anche a partire da piccoli gruppi all’interno delle scuole, è condizione di senso delle proposte presentate. La disgregazione competitiva del corpo docente ha assunto la forma dilagante dell’individualismo, del disinteresse per la contrattazione collettiva (nazionale e d’Istituto) e dello spostamento verso una gestione personalizzata anche della dimensione salariale. Un primo obiettivo chiaro e imprescindibile è dunque contrastare con ogni mezzo questa deriva individualistica, far emergere una coscienza collettiva come condizione di senso della pratica contrattuale.

CONFRONTO STIPENDI 1990/2018

d.P.R. 399/19881

in lire

rivalutazione2

luglio 2018 – euro

CCNL 20183

euro

differenza4

euro

differenza

% sul Ccnl

Coll. scolastico

24.480.000

24.616

20.231

-4.385

-21,7

Ass. amm.- tecn.

27.936.000

28.091

23.081

-5.010

-21,7

D.s.g.a.

32.268.000

32.447

35.942

3.495

9,7

Docente mat.- elem.

32.268.000

32.447

28.882

-3.565

-12,3

Doc. diplomato II gr.

34.008.000

34.196

28.882

-5.314

-18,4

Docente media

36.036.000

36.236

31.469

-4.767

-15,1

Doc. laureato II gr.

38.184.000

38.396

32.344

-6.052

-18,7

Dirigente scolastico*

52.861.000

53.154

59.876**

6.722

11,2

1. Stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990 (il cosiddetto “Contratto Cobas”, d.P.R. n. 399/1988), per tutti i profili professionali con 20 anni di anzianità.

2. Rivalutazione monetaria a luglio 2018 (indice Istat inflazione Famiglie Operai Impiegati-FOI, senza tabacchi) dello stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990.

3. Retribuzione annua lorda prevista dal Ccnl Scuola sottoscritto definitivamente il 19 aprile 2018 (stipendio tabellare + Rpd o Cia o Indennità di direzione minima con 100 unità di personale) per le stesse tipologie di personale.

4. Differenza tra la retribuzione annua lorda attualmente percepita e quella del 1990 rivalutata.

* Il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Ccnl per l’Area della Dirigenza scolastica che ha totalmente modificato la struttura della retribuzione degli ex presidi che ora è costituita da: stipendio tabellare + posizione parte fissa + posizione parte variabile + retribuzione di risultato + eventuali altri emolumenti.

** Anno 2016, elaborazione Aran, su dati RGS – IGOP aggiornati al 25/5/2018.

In attesa del cospicuo rinnovo contrattuale dei dirigenti (previsti aumenti medi netti mensili di 400 euro …) questo valore è stato messo in dubbio da più parti, senza però fornire un altro dato affidabile. Se il MIUR non avesse reso introvabile la sua “Operazione Trasparenza” e tanti dirigenti non dimenticassero di pubblicare e/o aggiornare la loro retribuzione avremmo tutti molti meno dubbi.

BONUS: IL CONTRATTO RECEPISCE LA LEGGE 107, NON LA SMANTELLA!

Le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018 sostengono che il bonus premiale del c.d. merito dei docenti è ormai tout court oggetto di contrattazione, lanciando peana alla loro capacità di smantellare la 107 per via contrattuale. La questione è per lo meno più complessa. Prima di tutto, in base all’art. 11 del decreto Madia (dlgs n. 75/2011) in tema di “valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (..) la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”, per cui, essendo il bonus retribuzione accessoria, la contrattazione d’istituto deve rispettare i limiti previsti dalla L. 107. In tale ambito va collocato l’art. 22, comma 4, del CCNL 2018, per cui sono oggetto di contrattazione d’istituto “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 comma 127, della legge n. 107/2015”. Non solo, ma l’art. 20 dello stesso CCNL – che è nella parte comune alle varie sezioni – prevede, alla luce di applicazione di criteri selettivi, che i contratti integrativi debbano prevedere di fatto 3 fasce di retribuzione: il personale non valutato positivamente, quello valutato positivamente e il personale che consegue le valutazioni più elevate, a cui va attribuita una maggiorazione rispetto alla seconda fascia decisa in sede di contrattazione, ma che non può essere inferiore al 30%. Infine, la contrattazione definisce anche preventivamente una limitata quota massima dei super positivi.

Secondo l’interpretazione corrente tali commi non sarebbero applicabili ai docenti perché il 4° comma prevede che “resta fermo quanto previsto dall’art. 74 comma 4, del d.lgs n. 150 del 2009” (il cd “decreto Brunetta”), che rinviava a un DPCM la determinazione dei limiti e delle modalità con cui applicare ai docenti i sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza e delle relative retribuzione previste sempre dal d.lgs n. 150. Il DPCM è stato emanato il 26/1/2011, ma in sostanza rinvia ancora ad un provvedimento del MIUR. Si tratterebbe di diritto speciale che, quindi, prevarrebbe sulle norme di legge e contrattuali successive.

C’è invece chi sostiene che, poiché l’art. 74 della “Brunetta” sospende solo l’applicazione delle norme previste dallo stesso d.lgs n. 150/2009 ed essendo la L. 107 un’altra legge successiva alla Brunetta, i cui effetti non possono essere sospesi dall’art. 74, costituendo – in base al decreto Madia – un limite a cui deve attenersi la contrattazione, i primi 3 commi dell’art. 20 del nuovo CCNL – perfettamente in linea con la lettera e lo spirito (nefasto) della 107 – sarebbero applicabili ai docenti.

Comunque, in ogni caso, la legge n. 107 non è smantellata dal nuovo CCNL, che anzi ne recepisce la filosofia. Per cui: il Comitato di valutazione delibera i criteri di valutazione dei docenti; il dirigente applica tali criteri nella valutazione dei singoli docenti, a cui assegna i premi rispettando i criteri di quantificazione previsti dal contratto d’istituto, che a sua volta dovrebbe rispettare le due (o tre) fasce previste dall’art. 20 del nuovo CCNL, la maggiorazione minima del 30% per i più bravi, il carattere selettivo del bonus. È evidente che, se questa interpretazione fosse corretta, non vi sarebbero spazi significativi per una contrattazione che rifiutasse la logica della differenziazione e della valutazione insita nella legge 107.

Siccome i criteri fanno riferimento anche all’attività di insegnamento, con l’applicazione di tale logica avremmo un peggioramento della qualità della scuola pubblica e non un miglioramento, come peraltro sta già accadendo anche se in misura contenuta per l’esiguità dei fondi e per l’approccio inizialmente soft di molti dirigenti. Nel momento in cui chi valuta ritiene preferibile determinate opzioni didattico-culturali il docente medio sarà portato inevitabilmente a dare ad esse priorità, con una conseguente drastica riduzione della libertà di insegnamento, del pluralismo didattico culturale e della stessa democrazia collegiale, i tre pilastri che caratterizzano la scuola nel disegno costituzionale.

La scuola ha bisogno di effettiva collegialità e non di competizione individuale, né tantomeno di gerarchizzazione che è in netta antitesi con la democrazia degli organi collegiali. Per cui è auspicabile che le RSU Cobas, in accordo con l’Assemblea sindacale, firmino una dichiarazione, da allegare al contratto, in cui motivano perché si rifiutano di contrattare su questo punto.

Ma, naturalmente, va lasciata la porta aperta anche ad una diversa pratica, valutando le situazioni concrete che si verificano in ogni scuola. Si può provare a contrattare solo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: la controparte segue pacificamente l’interpretazione della non applicabilità ai docenti dei primi 3 comma dell’art. 20; il Comitato di valutazione ha deliberato criteri in linea con la mozione Cobas approvata da molti collegi docenti due anni fa, cioè prevalentemente attività di coordinamento didattico organizzativo previste dalla lettera c) del comma 129 dell’art. 1 della l. n. 107 (lavoro in più e non valutazione del lavoro); in tali criteri non sono previste due o più fasce di valutazione e retribuzione per ogni attività; la distribuzione del bonus segue una logica complementare alla distribuzione del FIS, dei fondi dell’ASL e di tutti gli altri fondi destinati al personale, in una visione sistemica del salario accessorio che eviti concentrazioni di risorse in poche mani. In tal caso si può provare a contrattare privilegiando una ripartizione del bonus più egualitaria possibile, coinvolgendo la maggior parte – se non tutti – i docenti, con quote uguali per tutti. Il tutto, però, senza lanciarsi in estenuanti battaglie sindacali o giudiziarie, dato che la normativa contrattuale è perlomeno ambigua, se non in netto contrasto con tale pratica.


SOTTOSCRIZIONI

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 12.30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:

l’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)

nella persona del Presidente: dottor Sergio Gasparrini firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca:

Organizzazioni Sindacali: Confederazioni sindacali:

FLC/CGIL firmato CGIL firmato

CISL SCUOLA firmato CISL firmato

FED. UIL SCUOLA RUA firmato UIL firmato

(SNALS CONFSAL firmato 6 settembre 2018) (CONFSAL firmato 6 settembre 2018)

FED. GILDA/UNAMS firmato CGS firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016 – 2018.


INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI PARTE COMUNE

CCNL 2018

art. 1 – campo di applicazione e struttura del contratto

art. 2 – durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

art. 3 – interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale

RELAZIONI SINDACALI

CCNL 2018

art. 4 – obiettivi e strumenti

art. 5 – informazione

art. 6 – confronto

art. 7 – contrattazione collettiva integrativa

art. 8 – clausole di raffreddamento

art. 9 – organismo paritetico per l’innovazione

art. 22 – livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la sezione scuola

art. 23 – assemblee sindacali

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

CCNL 2018

art. 10 – destinatari

art. 11 – obblighi del dipendente

art. 12 – sanzioni disciplinari

art. 13 – codice disciplinare

art. 14 – sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

art. 15 – sospensione cautelare in caso di procedimento penale

art. 16 – rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

art. 17 – determinazione concordata della sanzione

art. 29 – responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

CCNL 2007

art. 98 – comitato paritetico sul mobbing

art. 99 – codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PARTE COMUNE

CCNL 2018

art. 18 – congedi per le donne vittime di violenza

art. 19 – unioni civili

art. 20 – differenziazione premi individuali

art. 21 – misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE SCUOLA

CCNL 2018

art. 24 – comunità educante

CCNL 2007

art. 11 – pari opportunità

art. 12 – congedi parentali

art. 13 – ferie [art. 41, comma 2, CCNL 2018]

art. 14 – festività

art. 15 – permessi retribuiti [artt. 31 e 32 del CCNL 2018]

art. 16 – permessi brevi

art. 17 – assenze per malattia

art. 18 – aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

art. 19 – ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato [art. 41, comma 2, CCNL 2018]

art. 20 – infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

art. 21 – individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita

art. 22 – personale impegnato in attività di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attività didattica

art. 23 – termini di preavviso

DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE DOCENTE

CCNL 2018

art. 25 – area docenti [art. 25 CCNL 2007] [art. 41, comma 1, CCNL 2018]

art. 26 – realizzazione del ptof mediante l’organico dell’autonomia [art. 26 CCNL 2007]

art. 27 – profilo professionale docente

art. 28 – attività dei docenti [art. 28 CCNL 2007]

CCNL 2007

art. 29 – attività funzionali all’insegnamento

art. 30 – attività aggiuntive ed ore eccedenti

art. 31 – ricerca e innovazione

art. 32 – ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali

art. 33 – funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa

art. 34 – attività di collaborazione con il dirigente scolastico [art. 1, comma 83, l. n. 107/2015]

art. 35 – collaborazioni plurime

art. 36 – contratto a tempo determinato per il personale in servizio

art. 37 – rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

art. 38 – permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive

art. 39 – rapporti di lavoro a tempo parziale

art. 40 – rapporto di lavoro a tempo determinato

art. 41 – docenti che operano nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie

art. 42 – servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università

art. 43 – modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica

DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE ATA

CCNL 2007

art. 44 – contratto individuale di lavoro [art. 41, comma 1, CCNL 2018]

CCNL 2018

art. 30 – periodo di prova

CCNL 2007

art. 46 – sistema di classificazione professionale del personale ata

art. 47 – compiti del personale ata

art. 48 – mobilità professionale del personale ata

art. 49 – valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici

art. 50 – posizioni economiche per il personale ata

art. 51 – orario di lavoro ata

art. 52 – permessi ed assenze del personale ata chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive

art. 53 – modalità di prestazione dell’orario di lavoro [art. 41, comma 3, CCNL 2018]

art. 54 – ritardi, recuperi e riposi compensativi

art. 55 – riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

art. 57 – collaborazioni plurime per il personale ata

art. 58 – rapporto di lavoro a tempo parziale

art. 59 – contratto a tempo determinato per il personale in servizio

art. 60 – rapporto di lavoro a tempo determinato

art. 61 – restituzione alla qualifica di provenienza

CCNL 2018

art. 31 – permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

art. 32 – permessi e congedi previsti da particolari disposizione di legge

art. 33 – assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

art. 34 – commissione per l’ordinamento professionale personale ata

FORMAZIONE

L. n. 107/2015, art. 1, comma 124

CCNL 2007

art. 63 – formazione in servizio

art. 64- fruizione del diritto alla formazione

art. 65 – livelli di attività

art. 66 – il piano annuale delle istituzioni scolastiche

art. 67 – i soggetti che offrono formazione

L. n. 107/2015, art. 1, comma 118 e DM 850/2015

CCNL 2007

art. 69 – formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi

art. 70 – formazione degli insegnanti che operano in ambienti di apprendimento particolari

art. 71 – commissione bilaterale per la formazione

TUTELA DELLA SALUTE

CCNL 2007

art. 72 – finalità

art. 73 – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

art. 74 – organismi paritetici territoriali

art. 75 – osservatorio nazionale paritetico della sicurezza

art. 76 – norme di rinvio

TRATTAMENTO ECONOMICO

CCNL 2007

art. 77 – struttura della retribuzione

CCNL 2018

art. 35 – incrementi degli stipendi tabellari

CCNL 2007

art. 79 – progressione professionale

art. 80 – tredicesima mensilità

CCNL 2018

art. 36 – effetti dei nuovi stipendi

art. 37 – elemento perequativo

art. 38 – incrementi delle indennità fisse

CCNL 2007

art. 83 – retribuzione professionale docenti

art. 56 – indennità di direzione e sostituzione del DSGA

art. 89 – direttore dei servizi generali e amministrativi

CCNL 2018

art. 39 – indennità per il dsga che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche

CCNL 2007

art. 82 – compenso individuale accessorio per il personale ata

art. 86 – compensi accessori per il personale in servizio presso ex IRRE e MPI

art. 87 – attività complementari di educazione fisica

CCNL 2018

art. 40 – fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

CCNL 2007

art. 88 – indennità e compensi a carico del fondo d’istituto

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

d.lgs. n. 64/2017

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

CCNL 2007

art. 127 – profilo professionale e funzione del personale educativo

art. 128 – attività educativa

art. 129- azioni funzionali all’attività educativa

art. 130 – attività aggiuntive

art. 131 – attività di progettazione a livello di istituzione

art. 132 – attività di collaborazione con il dirigente scolastico

art. 133 – obblighi di lavoro

art. 134 – norma finale

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

CCNL 2007

art.135 – tentativo facoltativo di conciliazione

TELELAVORO

CCNL 2007

art.139 – disciplina del telelavoro

art.140 – orario di lavoro

art.141 – formazione

art.142 – copertura assicurativa

art.143 – criteri operativi

art.144 – norma finale di rinvio

DISPOSIZIONI FINALI

CCNL 2007

art. 145 – personale in particolari posizioni di stato

art. 146 – normativa vigente e disapplicazioni

CCNL 2018 TABELLE AUMENTI RETRIBUZIONI

CCNL 2018 Dichiarazioni congiunte Sezione Scuola

Dichiarazione congiunta n. 1

Dichiarazione congiunta n. 2

Dichiarazione congiunta n. 6

Dichiarazione congiunta n. 8

CCNL 2007 TABELLE INDENNITÀ E COMPENSI ACCESSORI

CCNL 2007 TABELLE PROFILI ATA

CCNL 2007 ALLEGATI n. 1 e n. 2

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